Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto dal sig. IC AU, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici economici ex art 6 bis comma 2 D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo per l’ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (Trattamento di Fine servizio) mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5%;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8.02.2023 e depositato il successivo 9.02.2023, affidato ad un unico motivo di diritto (- “ I – APPLICAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO PREVISTO E REGOLATO DALL’ART. 6 BIS COMMA 2 D.L. n. 387/1987 ”), il ricorrente ha premesso di aver prestato attività lavorativa presso la Polizia di Stato fino al 12.02.2017 e di essere stato posto in congedo, a domanda, l’1.02.2017, a 55 anni di età e con 35 anni di servizio. Sulla scorta di tali presupposti, l’odierno istante ha chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali, ai sensi dell’art. 6 bis del D.L n. 387/1987, per come innovato dall’art. 21 L. n. 232/90, ciascuno pari al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
2. A nulla sarebbe valsa la diffida all’uopo inoltrata all’I.N.P.S. che, nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di mera forma.
4. In occasione della pubblica udienza del 2 aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, all’uopo richiamando giurisprudenza in materia, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere accolto, nei termini appresso illustrati.
L’apprezzamento della fondatezza del gravame passa dalla ricognizione di quale sia l’effettivo di ambito di operatività della disposizione di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387/87, nel testo modificato dall’art. 21 l. N. 232/1990, per come recentemente delineato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i cui principi meritano di essere condivisi.
Giova, innanzitutto, premettere il testo della norma in esame, la quale, nella parte di interesse, così recita: « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
6. La quaestio iuris posta all’attenzione del Collegio, di natura meramente interpretativa, coincide, dunque, con l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo della norma sopra trascritta, in combinato disposto con la più recente disposizione di cui all’art. 1911 D.lgs. n. 66 del 2010, cd. codice dell’ordinamento militare, a norma della quale: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Occorre, più precisamente, accertare se l’attribuzione, ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buona uscita (oltre che della base pensionale, che qui non rileva), di sei scatti ciascuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, sia applicabile esclusivamente al personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 l. 121/1981, “ che cessa da servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”, per come previsto dal comma 1 dell’art. 6 bis citato, ovvero anche al personale che, come l’odierno ricorrente, “ chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2 art. 6 bis citato), cd. collocamento in quiescenza a domanda.
Ove si accedesse a tale seconda opzione esegetica, occorre ancora verificare se sussista o meno un termine decadenziale entro cui far valere il diritto all’applicazione degli scatti in discussione.
7. La questione interpretativa sopra tratteggiata, per come già evidenziato, è stata recentemente dipanata dal Consiglio di Stato con la sentenza, tra le ultime, del 15.05.2023, n. 4844, resa a definizione di una controversia del tutto sovrapponibile a quella in esame, i cui principi di diritto possono essere testualmente richiamati, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in quanto ex se idonei a definire, nello stesso senso, l’odierna controversia.
8. « La più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023).
L'orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un'analitica ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l'istituto dell'attribuzione di sei scatti è disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate"); ii) l'introduzione della disciplina recata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all'abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l'istituto, tra le quali anche l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l'art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati" ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l'art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l'art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l'istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare; vi) quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall'altro lato, nell'attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990" (comma 2).
Precipitato degli approdi interpretativi sopra richiamati è che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, il beneficio indicato deve essere riconosciuto agli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall'art. 1911 comma 3 c.o.m. Il Codice dell'ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
A diverse conclusioni non conducono gli assunti difensivi dell'amministrazione appellante secondo cui la domanda è soggetta ad un onere decadenziale dall'art. 6 bis del d.l. 387/1987, dovendo essere deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
L'assunto è stato smentito dalla giurisprudenza sopra citata la quale ha osservato che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto appellante, un'estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell'età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l'omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell'art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 180/1982 e 220/1988, citate anche di parte appellante) » (così Consiglio di Stato sez. II, 15/05/2023, n. 4844; cfr. anche 20.03.2023, n. 2828).
Inoltre, l'art. 4 d.lgs. 165/1997, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (" sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e al riferimento all'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione, sicchè, il relativo disposto, a differenza di quanto sostenuto dall’I.N.P.S., non modifica “ il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributi di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987 ” (così Cons. Stato, sez. II, 20.03.2023, n. 2828).
9. A valle di siffatta puntuale ricostruzione esegetica delle norme applicabili in materia, per come succedutesi nel tempo, è, dunque, possibile sinteticamente affermare che l'art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare - secondo cui « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 » - è intervenuto in modo organico in merito all'istituto dell'attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.
Tale attribuzione, anche in favore del personale posto in quiescenza a domanda – a condizione che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile – è, quindi, stata riconosciuta, per così dire, “a regime”, e non risulta assoggettata ad alcun termine decadenziale.
10. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, con il correlativo obbligo, da parte dell'I.N.P.S., di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis citato D.L.
10.1. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 e, conseguentemente, condanna l'I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis citato D.L, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento della somma di € 1.500,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO