Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4655 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 27.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Maria Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato come in Controparte_1 C.F._2 atti presso lo studio dall'avv. Francesco Carozza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 05.06.2024, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il
29.08.1996 con , e precisando che dalla loro unione erano nati tre Controparte_1 figli, di cui due maggiorenni e uno minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso, previa adozione, inaudita altera parte, di decreto di autorizzazione al trasferimento della residenza di essa istante in Lecco con al seguito il figlio minore.
Con decreto depositato in data 19.06.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé ai fini della sola delibazione in merito alla richiesta di trasferimento l'udienza del 02.07.2024, nonché l'udienza del
27.11.2024 per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé ex art. 473 bis
14 c.p.c., disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167 e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
In data 20.06.2024 parte ricorrente depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare proposta ex art.473bis.15 c.p.c.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata Controparte_1 in data 25.10.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo
2 depositato in data 19.11.2024.
All'udienza di comparizione personale tenutasi in data 27.11.2024 i coniugi ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al predetto accordo con le precisazioni indicate in udienza ed il relatore, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti e della dichiarazione di acquiescenza all'emananda sentenza, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, chiedendo recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo depositato in data 19.11.2024, qui di seguito integralmente trascritte:
1)-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali già vivono separati, con obbligo reciproco del rispetto e dell'assistenza morale
e materiale ordinando l'annotazione della sentenza nel Registro di Stato Civile del
Comune di Napoli dell'anno 1996, atto n. 78, parte I, s. sez. XX;
2)-Affidare in modalità condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , con Per_1 collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre innanzi indicata;
3)-Prevedere che il SI. possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Per_1 con le seguenti modalità: Nel corso della settimana la domenica ed il lunedì a settimane alterne con pernottamento nonché due pomeriggi a settimana;
durante le festività natalizie e di fine anno ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre (compresi) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 15 giugno di ogni anno. In ogni altro giorno secondo le disponibilità del genitore e le esigenze di studio, sportive, ludiche, del minore. I tempi e le modalità di visita potranno variare in relazione a specifiche esigenze dei coniugi ovvero del minore purchè comunicate con preavviso.
4)-Porre a carico del sig. ed a favore della sig.ra il Controparte_1 Parte_1
3 pagamento di un assegno mensile dell'importo di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, oltre aggiornamento ISTAT annuale ex art. 155 c.c. ed oltre al 100% Per_1 dell'assegno unico;
a tal fine il SI. conferma l'autorizzazione alla Controparte_1 riscossione dell'importo dovuto per il predetto fine alla SI.ra ; il sig. Parte_1
concorrerà, altresì, al pagamento, nella misura del 50%, delle Controparte_1 occorrende spese straordinarie per il figlio previamente concordate e, pur Per_1 sempre, documentate, intendendosi per spese straordinarie quelle declinate nel protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, il cui contenuto è stato reso noto alle parti.
5)-Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi i quali possiedono gli stessi titoli e capacità per svolgere un'autonoma e/o dipendente attività lavorativa.
Alle predetto condizioni i coniugi, all'udienza del 27.11.2024, hanno apportato le seguenti modifiche: “il luogo di collocazione del minore presso la madre deve intendersi via Della Repubblica n.
4. Al punto 4 le spese Parte_2 straordinarie devono esser previamente concordate, salvo quelle urgenti come da protocollo del tribunale di Napoli nord che intendono richiamare. Si dà atto che solo erroneamente è stato al punto 4 indicato il protocollo del tribunale di Napoli. Le parti rinunciano a proporre gravame avverso la sentenza che sarà pronunciata in conformità agli accordi raggiunti” (cfr.: verbale d'udienza di comparizione del
27.11.2024)
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e ritenendosi gli stessi conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (Atto n.78, Parte
4 I, Serie /, Sez. XX, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
d) provvede alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv. Maria Barbieri ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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