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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 613/ 2023
TRA
nato a [...], il Parte_1
08/10/1964 rappresentata e difesa dall'avv. CAIAZZO ON ROSARIO presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA BORRELLI N. 9 80050 80050 SANTA MARIA LA CARITA' ITALIA Ricorrente E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente NONCHE'
nella persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente proponeva un'opposizione alle richieste di restituzione di pagamenti indebiti da parte dell' , come CP_3 specificate nell'atto introduttivo. L' si costituiva chiedendo il CP_3
1 rigetto del ricorso. La on si costituiva e se ne deve dichiarare CP_2 la contumacia. In via pregiudiziale non deve dichiararsi la nullità del ricorso poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi. ( cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente). “. In via pregiudiziale si deve rilevare che il thema decidendum del presente giudizio è quello che risulta cristallizzato in base agli atti introduttivi. Non sembra, quindi, che la percezione in buona fede sia stata dedotta in modo idoneo nell'atto introduttivo e che, quindi, questo aspetto possa essere esaminato nel presente giudizio. Tanto premesso secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure
2 sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la richiesta di indebito chiarisce le ragioni del medesimo, ricollegabili all'accertamento della insussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione e, quindi, al venir meno della presunzione di sussistenza dei medesimi. Al riguardo l'odierno ricorrente non contesta nemmeno, in modo idoneo, il versamento da parte dell' delle somme oggetto del giudizio, che anzi al contrario CP_3 sostanzialmente ammette di aver ricevuto eccependo la prescrizione. Una volta ammessa la ricezione delle somme in esame era onere dell'odierno ricorrente, ex art. 2697 c.c., per quanto premesso, provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione erogata, prova che nel caso in esame non è stata fornita. Per ragioni di mera completezza si sottolinea che, poiché non risulta data la prova dei fatti costitutivi della prestazione a suo tempo erogata, non sembra che possa essere, comunque presunta la buona fede nel caso in esame. Con riferimento all'eccezione di prescrizione decennale la stessa non può considerarsi maturata in considerazione degli atti interruttivi prodotti del 2014. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Non può che conseguirne il rigetto dell'opposizione. La particolarità e novità delle questioni esaminate costituiscono òe condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 31/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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