Articolo 1 della Legge 9 gennaio 1973, n. 5
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1973
Art. 1.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta' dello Stato.
Detta costituzione puo' avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;
b) a favore di societa' italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1973
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