Versione
14 febbraio 1973
14 febbraio 1973
Art. 1.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta' dello Stato.
Detta costituzione puo' avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;
b) a favore di societa' italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta' dello Stato.
Detta costituzione puo' avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;
b) a favore di societa' italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2008, n. 15073Provvedimento: Aula 'A' 15073 .08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - 6 GIU, 2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 27719/05 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 15073 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere- Ud. 08/04/08 Dott. Gianfranco BANDINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRATTAROLA MASSIMO, PRENCIPE GIUSEPPE, giusta delega …Leggi di più...
- limiti·
- fatti ulteriori riferiti nel verbale·
- circostanze avvenute alla presenza dei verbalizzanti·
- estensione della qualifica di artigiano anche ai soci·
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