TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 13008/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 13008/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.2.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 13008/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 116, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciulla che la rappresenta e difende per procura in atti - ricorrente in opposizione-
1 CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Catania, Via Spoto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Marco Fabio
Domenico Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti
- resistente in opposizione-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2923/2022 (n. 8068/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di
Catania il 07.07.2022 e notificato il 06.09.2022, con il quale le ha ingiunto, il Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 2.700,00, oltre interessi come in domanda, spese della procedura monitoria, di cui € 76,00 per esborsi ed € 450,00 per compensi, spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità e/o invalidità del suddetto Decreto Ingiuntivo, chiedendone la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, per inesistenza del credito ingiunto.
Affermava a tal riguardo che - sebbene in seno al ricorso per D.I. depositato in data 15.06.2022, parte opposta deduce: a) Di avere concesso in locazione ad uso abitativo all'odierna opponente il proprio immobile, sito in Catania, Via Nuovalucello n. 87, piano 2, scala L, giusta contratto del
29.07.2013 ; b) Che l'odierna opponente si è resa inadempiente dell'art. 5 del predetto contratto, per avere esercitato il diritto di recesso senza alcuna comunicazione, consegnando in data 30.06.2017, improvvisamente e senza preavviso, le chiavi dell'immobile de quo alla vicina;
c) Che, pertanto, la
Sig.ra è debitrice della somma di € 2.700,00, pari alle sei mensilità (€450,00 X 6) Parte_1
di mancato preavviso - con scrittura privata del 24.09.2018, a seguito di atto di diffida e messa in mora del 05.09.2018, le parti hanno convenuto la risoluzione consensuale del rapporto locatizio e segnatamente: La formalizzazione del rilascio dell'immobile da parte dell'odierna opponente con espressa accettazione dell'odierna opposta, la quale dichiarava di averne ricevuto le chiavi, direttamente a mani proprie, già nel mese di giugno 2018; L'obbligo, ancora a carico della predetta, di corrispondere la somma complessiva pari ad € 1.050,00, mediante n. 5 versamenti mensili di €
210,00, dal 10.10.2018 al 10.02.2019, quale risultato della compensazione, pattuita fra le parti, per oneri condominiali non pagati (€ 825,03), canoni locativi insoluti, detratti € 1.350,00 di deposito
2 cauzionale. Precisava, altresì, che, in calce alla predetta scrittura privata, vi è un accordo integrativo, dal quale risulta l'avvenuto pagamento delle prime due rate per un totale di € 415,00
(con un residuo di € 5,00) alla data del 14.11.2018 e come da ciò emerga come non vi sia, in realtà, alcun recesso senza preavviso in danno dell'odierna opposta, quanto, invece, una risoluzione consensuale, con conseguente assoluta infondatezza della pretesa creditoria, fatta valere con il D.I., oggi opposto.
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n.
2923/2022 (n. 8068/2022 R.G.), emesso dall'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, in data 07.07.2022, notificato in data 06.09.2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.; Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare ovvero revocare con qualsiasi forma il predetto decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
Condannare la Sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale si costituiva la quale Controparte_1
concludeva chiedendo: Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo siccome formulata da parte avversa;
Rigettare le richieste avverse e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2923/2022, R.G. 8068/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania;
Accertare
e condannare la sig.ra alla refusione dei danni all'appartamento emersi dalla Parte_1
richiesta CTU tecnica e/o quantificati dal tecnico di parte opponente in complessivi €. 4.652,03; con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
Chiamata la causa alla prima udienza il 3.02.2023 e disposta la mediazione obbligatoria all'udienza del 17 maggio 2024, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
La domanda deve trovare accoglimento per quanto di ragione
Parte opposta ha depositato il ricorso per Decreto Ingiuntivo richiedendo la complessiva somma di
€. 2.700,00 a titolo di indennità per mancato preavviso in violazione dell'art. 5 del contratto per cui
è causa, affermando che “non è stata data alcuna comunicazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, consegnando improvvisamente e senza preavviso le chiavi alla vicina di casa il 30.06.2017, comunicando poi telefonicamente l'accaduto”
Parte ricorrente ha prodotto il contrato di locazione intercorso tra le parti, con il quale la proprietaria dell'immobile sito in Catania, Via Nuovalucello n. 87, concedeva in Controparte_1
3 locazione alla il predetto immobile per un periodo di anni 4, con decorrenza dal Parte_1
29.07.2013 al 28.07.2017.
In effetti, all'art. 5 veniva concordato il recesso anticipato con cui veniva riconosciuta alla parte conduttrice la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R.
Risulta in atti, altresì, la successiva “SCRITTURA PRIVATA Controparte_2
Contr E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO
[...]
RECIPROCHE CONCESSIONI “del 24.09.2018 con la quale all'ART.1 “la GN Pt_1
dichiara di rilasciare, così come rilascia, l'immobile dalla stessa condotto in locazione e
[...]
sito in Catania alla via Nuovalucello n. 87 pal.L nello stato di fatto e di diritto accertato di concerto dalle parti alla luce del quale:
a) la stanza adibita a cucina è priva della porta a bussola in vetro, che risulta asportata;
b) il bagno è privo dell'anta esterna / persiana) della finestra che risulta asportata;
c) l'anta del box doccia è staccata da un lato e fuori asse;
d) i muri dello stanzino e della cucina sono pieni di fori grandi;
e) non ha ritinteggiato l'immobile goduto in locazione per come pattuito nell'art. 2 del citato contratto;
ed in relazione a tali danni la GN dichiara di obbligarsi, con proprie maestranze ed Pt_1
entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2018
a) ripristinare la porta a bussola in vetro nella stanza adibita a cucina;
b) riapporre l'anta esterna (persiana) della finestra del bagno;
c) ripristinare l'anta del box doccia, staccata da un suo lato e fuori asse;
d) ricoprire i muri dello stanzino e della cucina pieni di fori grandi e ritinteggiare i due locali;
e) ritinteggiare le inferriate esterne dell'immobile goduto in locazione per come pattuito nell'art. 2 del citato contratto;
il rilascio del bene stesso è avvenuto alla fine dello scorso mese di giugno mediante consegna delle chiavi della porta d'ingresso all'appartamento, del cancello di accesso al vialetto condominiale direttamente a mani della GN , la quale dichiara di avere ricevuto le indicate Controparte_1
chiavi e, salvis juribus, conferma che l'immobile trovasi nello stato di fatto sopra descritto ed accetta che la GN provveda alle riparazioni ed adempimenti appena sopra Parte_1
descritti. ART.
2. La GN riconosce di essere tenuta al pagamento degli oneri Parte_1
4 condominiali nella misura di €.825,03 sia al pagamento dei canoni locativi per cui era morosa, giusta raccomandata del legale della sig.ra del 5.09.2018 ma chiede la restituzione del CP_1
deposito cauzionale versato, giusta contratto locativo in parola;
la GN Controparte_1
richiede alla sig.ra il pagamento dei canoni locativi per cui era morosa, giusta Pt_1
raccomandata citata, e si dichiara pronta alla restituzione del deposito cauzionale ricevuto ma chiede che la GN provveda al pagamento degli oneri condominiali a di lei carico per Pt_1
il periodo della locazione. In considerazione di ciò le parti convengono di definire la insorta lite mediante compensazione delle opposte partite di “dare-avere! Ed il pagamento del residuo – dalla compensazione così operata- di complessivi €. millecinquanta/00 da parte della sig.ra in Pt_1 favore della sig.ra mediante n. 5 versamenti mensili da €. duecento/00 cadauno a Parte_2
decorre dal 10 ottobre 2018 e finire il 10 febbraio 2019. Del che la presente scrittura di accordo transattivo tra le signore e che sottoscrivono per conferma e Parte_1 Controparte_1
accettazione.”
Parte opponente ha prodotto, ancora, la raccomandata del 6.09.2018 con la quale la CP_1
lamentava che” la GN , dopo avere dichiarato di recedere dal contratto
[...] Parte_1
indicato in oggetto e di volere rilasciarlo entro aprile 2018, ha di fatto rilasciato lo stesso a fine giugno u.s. in violazione dell'art. 5 del contratto in oggetto indicato oltre alla morosità per mancato pagamento delle mensilità dei canoni da marzo 2018 al rilascio dell'immobile, ai danni riportati nei punti a, b, c, d, ed, ed alla morosità degli oneri condominiali nei confronti del
“ Parte_3
Or bene, questo Giudice non disconosce il consolidato orientamento – tra cui Cassazione
19429/2016 – secondo il quale “il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto. Egli, perciò, fino a tale termine è tenuto a versare i canoni indipendentemente dal momento eventualmente anteriore di materiale rilascio del bene” (Cassazione 12157/2016) e la conseguente giurisprudenza secondo la quale: “La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso, non può desumersi dal mero silenzio del locatore– in quanto il silenzio del locatore non
è normalmente significativo quale dichiarazione di volontà–ma avrebbe dovuto risultare da atti o comportamenti inequivocabili [...] tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sè sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge”.Corte di Cassazione - Sezione Terza Sezione
Civile, Sentenza 27 luglio 2015, n 15769) tuttavia, nel caso che ci occupa, alla luce dei superiori riscontri documentali, appare evidente che con la scrittura del 24.09.2018 le parti hanno concordato
5 di risolvere i loro rapporti contrattuali con l'accettazione di reciproche concessioni tra cui, appunto,
l'indennità di preavviso. Salvo, poi, a distanza di quattro anni, con racc.ta e a.r. del 23/25.05.2022, richiedere l'indennità di mancato preavviso.
Tale convinzione trae fondamento dalla circostanza che, a fronte della richiesta dell'indennità di mancato preavviso del 6.09.2018, il successivo 24.09.2024 le parti raggiungevano un accordo transattivo in merito a tutte le questioni pendenti tra di loro. La non menzione dell'indennità di preavviso induce, quindi, a ritenere che tra le reciproche rinunzie vi fosse compresa anche l'indennità per il mancato preavviso di cui all'art. 5 del richiamato contratto di locazione che rientrava tra le richieste formulate con atto di diffida del 6.09.2018
Costituendosi l'odierna opposta ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dall'opponente nell'appartamento per cui è causa durante il periodo della locazione.
In effetti dalla richiamata scrittura privata tali danni risultano non solo riconosciuti dalla conduttrice ma anche oggetto di precipuo accordo di ripristino e pur tuttavia non risulta in atti che la stessa abbia provveduto in tal senso. Invero, a fronte della richiamata domanda riconvenzionale non ha dato prova, né ha chiesto di provare, di avere adempiuto a quanto pattuito con la locatrice.
Per quanto riguarda tale domanda, quindi, ritenuto che alcun dubbio possa esservi sull'an relativamente ai danni dell'immobile oggetto di locazione, atteso il loro riconoscimento da parte della odierna ricorrente in opposizione, come anzi chiarito, con riferimento al quantum, ragionevole appare la somma di €. 3.260,00 come quantificata con racc.ta e a.r. del 22.07.2021 dal procuratore della e non contestata dalla se non a seguito di opposizione avverso il Decreto CP_1 Pt_1
Ingiuntivo per cui è causa
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata
(ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
6 II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96
c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'opponente, pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Attesa la reciproca soccombenza appare equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 13008/2022 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Accoglie la presente opposizione e per l'effetto revoca il decreto Ingiuntivo opposto
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto condanna Controparte_1
in favore della prima alla refusione dei danni relativi all'immobile per cui è causa Parte_1 che si quantificano nella complessiva somma di €. 3.260,00
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Rigetta ogni ulteriore domanda
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 4.3.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7 8
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 13008/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.2.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 13008/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...], il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 116, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciulla che la rappresenta e difende per procura in atti - ricorrente in opposizione-
1 CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Catania, Via Spoto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Marco Fabio
Domenico Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti
- resistente in opposizione-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2923/2022 (n. 8068/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di
Catania il 07.07.2022 e notificato il 06.09.2022, con il quale le ha ingiunto, il Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 2.700,00, oltre interessi come in domanda, spese della procedura monitoria, di cui € 76,00 per esborsi ed € 450,00 per compensi, spese generali, I.V.A. e c.p.a.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità e/o invalidità del suddetto Decreto Ingiuntivo, chiedendone la revoca, previa sospensione della provvisoria esecuzione, per inesistenza del credito ingiunto.
Affermava a tal riguardo che - sebbene in seno al ricorso per D.I. depositato in data 15.06.2022, parte opposta deduce: a) Di avere concesso in locazione ad uso abitativo all'odierna opponente il proprio immobile, sito in Catania, Via Nuovalucello n. 87, piano 2, scala L, giusta contratto del
29.07.2013 ; b) Che l'odierna opponente si è resa inadempiente dell'art. 5 del predetto contratto, per avere esercitato il diritto di recesso senza alcuna comunicazione, consegnando in data 30.06.2017, improvvisamente e senza preavviso, le chiavi dell'immobile de quo alla vicina;
c) Che, pertanto, la
Sig.ra è debitrice della somma di € 2.700,00, pari alle sei mensilità (€450,00 X 6) Parte_1
di mancato preavviso - con scrittura privata del 24.09.2018, a seguito di atto di diffida e messa in mora del 05.09.2018, le parti hanno convenuto la risoluzione consensuale del rapporto locatizio e segnatamente: La formalizzazione del rilascio dell'immobile da parte dell'odierna opponente con espressa accettazione dell'odierna opposta, la quale dichiarava di averne ricevuto le chiavi, direttamente a mani proprie, già nel mese di giugno 2018; L'obbligo, ancora a carico della predetta, di corrispondere la somma complessiva pari ad € 1.050,00, mediante n. 5 versamenti mensili di €
210,00, dal 10.10.2018 al 10.02.2019, quale risultato della compensazione, pattuita fra le parti, per oneri condominiali non pagati (€ 825,03), canoni locativi insoluti, detratti € 1.350,00 di deposito
2 cauzionale. Precisava, altresì, che, in calce alla predetta scrittura privata, vi è un accordo integrativo, dal quale risulta l'avvenuto pagamento delle prime due rate per un totale di € 415,00
(con un residuo di € 5,00) alla data del 14.11.2018 e come da ciò emerga come non vi sia, in realtà, alcun recesso senza preavviso in danno dell'odierna opposta, quanto, invece, una risoluzione consensuale, con conseguente assoluta infondatezza della pretesa creditoria, fatta valere con il D.I., oggi opposto.
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n.
2923/2022 (n. 8068/2022 R.G.), emesso dall'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, in data 07.07.2022, notificato in data 06.09.2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c.; Nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare ovvero revocare con qualsiasi forma il predetto decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
Condannare la Sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale si costituiva la quale Controparte_1
concludeva chiedendo: Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo siccome formulata da parte avversa;
Rigettare le richieste avverse e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2923/2022, R.G. 8068/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania;
Accertare
e condannare la sig.ra alla refusione dei danni all'appartamento emersi dalla Parte_1
richiesta CTU tecnica e/o quantificati dal tecnico di parte opponente in complessivi €. 4.652,03; con vittoria di spese e compensi del presente procedimento
Chiamata la causa alla prima udienza il 3.02.2023 e disposta la mediazione obbligatoria all'udienza del 17 maggio 2024, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
La domanda deve trovare accoglimento per quanto di ragione
Parte opposta ha depositato il ricorso per Decreto Ingiuntivo richiedendo la complessiva somma di
€. 2.700,00 a titolo di indennità per mancato preavviso in violazione dell'art. 5 del contratto per cui
è causa, affermando che “non è stata data alcuna comunicazione del recesso anticipato dal contratto di locazione, consegnando improvvisamente e senza preavviso le chiavi alla vicina di casa il 30.06.2017, comunicando poi telefonicamente l'accaduto”
Parte ricorrente ha prodotto il contrato di locazione intercorso tra le parti, con il quale la proprietaria dell'immobile sito in Catania, Via Nuovalucello n. 87, concedeva in Controparte_1
3 locazione alla il predetto immobile per un periodo di anni 4, con decorrenza dal Parte_1
29.07.2013 al 28.07.2017.
In effetti, all'art. 5 veniva concordato il recesso anticipato con cui veniva riconosciuta alla parte conduttrice la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R.
Risulta in atti, altresì, la successiva “SCRITTURA PRIVATA Controparte_2
Contr E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO
[...]
RECIPROCHE CONCESSIONI “del 24.09.2018 con la quale all'ART.1 “la GN Pt_1
dichiara di rilasciare, così come rilascia, l'immobile dalla stessa condotto in locazione e
[...]
sito in Catania alla via Nuovalucello n. 87 pal.L nello stato di fatto e di diritto accertato di concerto dalle parti alla luce del quale:
a) la stanza adibita a cucina è priva della porta a bussola in vetro, che risulta asportata;
b) il bagno è privo dell'anta esterna / persiana) della finestra che risulta asportata;
c) l'anta del box doccia è staccata da un lato e fuori asse;
d) i muri dello stanzino e della cucina sono pieni di fori grandi;
e) non ha ritinteggiato l'immobile goduto in locazione per come pattuito nell'art. 2 del citato contratto;
ed in relazione a tali danni la GN dichiara di obbligarsi, con proprie maestranze ed Pt_1
entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2018
a) ripristinare la porta a bussola in vetro nella stanza adibita a cucina;
b) riapporre l'anta esterna (persiana) della finestra del bagno;
c) ripristinare l'anta del box doccia, staccata da un suo lato e fuori asse;
d) ricoprire i muri dello stanzino e della cucina pieni di fori grandi e ritinteggiare i due locali;
e) ritinteggiare le inferriate esterne dell'immobile goduto in locazione per come pattuito nell'art. 2 del citato contratto;
il rilascio del bene stesso è avvenuto alla fine dello scorso mese di giugno mediante consegna delle chiavi della porta d'ingresso all'appartamento, del cancello di accesso al vialetto condominiale direttamente a mani della GN , la quale dichiara di avere ricevuto le indicate Controparte_1
chiavi e, salvis juribus, conferma che l'immobile trovasi nello stato di fatto sopra descritto ed accetta che la GN provveda alle riparazioni ed adempimenti appena sopra Parte_1
descritti. ART.
2. La GN riconosce di essere tenuta al pagamento degli oneri Parte_1
4 condominiali nella misura di €.825,03 sia al pagamento dei canoni locativi per cui era morosa, giusta raccomandata del legale della sig.ra del 5.09.2018 ma chiede la restituzione del CP_1
deposito cauzionale versato, giusta contratto locativo in parola;
la GN Controparte_1
richiede alla sig.ra il pagamento dei canoni locativi per cui era morosa, giusta Pt_1
raccomandata citata, e si dichiara pronta alla restituzione del deposito cauzionale ricevuto ma chiede che la GN provveda al pagamento degli oneri condominiali a di lei carico per Pt_1
il periodo della locazione. In considerazione di ciò le parti convengono di definire la insorta lite mediante compensazione delle opposte partite di “dare-avere! Ed il pagamento del residuo – dalla compensazione così operata- di complessivi €. millecinquanta/00 da parte della sig.ra in Pt_1 favore della sig.ra mediante n. 5 versamenti mensili da €. duecento/00 cadauno a Parte_2
decorre dal 10 ottobre 2018 e finire il 10 febbraio 2019. Del che la presente scrittura di accordo transattivo tra le signore e che sottoscrivono per conferma e Parte_1 Controparte_1
accettazione.”
Parte opponente ha prodotto, ancora, la raccomandata del 6.09.2018 con la quale la CP_1
lamentava che” la GN , dopo avere dichiarato di recedere dal contratto
[...] Parte_1
indicato in oggetto e di volere rilasciarlo entro aprile 2018, ha di fatto rilasciato lo stesso a fine giugno u.s. in violazione dell'art. 5 del contratto in oggetto indicato oltre alla morosità per mancato pagamento delle mensilità dei canoni da marzo 2018 al rilascio dell'immobile, ai danni riportati nei punti a, b, c, d, ed, ed alla morosità degli oneri condominiali nei confronti del
“ Parte_3
Or bene, questo Giudice non disconosce il consolidato orientamento – tra cui Cassazione
19429/2016 – secondo il quale “il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto. Egli, perciò, fino a tale termine è tenuto a versare i canoni indipendentemente dal momento eventualmente anteriore di materiale rilascio del bene” (Cassazione 12157/2016) e la conseguente giurisprudenza secondo la quale: “La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso, non può desumersi dal mero silenzio del locatore– in quanto il silenzio del locatore non
è normalmente significativo quale dichiarazione di volontà–ma avrebbe dovuto risultare da atti o comportamenti inequivocabili [...] tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sè sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l'intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge”.Corte di Cassazione - Sezione Terza Sezione
Civile, Sentenza 27 luglio 2015, n 15769) tuttavia, nel caso che ci occupa, alla luce dei superiori riscontri documentali, appare evidente che con la scrittura del 24.09.2018 le parti hanno concordato
5 di risolvere i loro rapporti contrattuali con l'accettazione di reciproche concessioni tra cui, appunto,
l'indennità di preavviso. Salvo, poi, a distanza di quattro anni, con racc.ta e a.r. del 23/25.05.2022, richiedere l'indennità di mancato preavviso.
Tale convinzione trae fondamento dalla circostanza che, a fronte della richiesta dell'indennità di mancato preavviso del 6.09.2018, il successivo 24.09.2024 le parti raggiungevano un accordo transattivo in merito a tutte le questioni pendenti tra di loro. La non menzione dell'indennità di preavviso induce, quindi, a ritenere che tra le reciproche rinunzie vi fosse compresa anche l'indennità per il mancato preavviso di cui all'art. 5 del richiamato contratto di locazione che rientrava tra le richieste formulate con atto di diffida del 6.09.2018
Costituendosi l'odierna opposta ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dall'opponente nell'appartamento per cui è causa durante il periodo della locazione.
In effetti dalla richiamata scrittura privata tali danni risultano non solo riconosciuti dalla conduttrice ma anche oggetto di precipuo accordo di ripristino e pur tuttavia non risulta in atti che la stessa abbia provveduto in tal senso. Invero, a fronte della richiamata domanda riconvenzionale non ha dato prova, né ha chiesto di provare, di avere adempiuto a quanto pattuito con la locatrice.
Per quanto riguarda tale domanda, quindi, ritenuto che alcun dubbio possa esservi sull'an relativamente ai danni dell'immobile oggetto di locazione, atteso il loro riconoscimento da parte della odierna ricorrente in opposizione, come anzi chiarito, con riferimento al quantum, ragionevole appare la somma di €. 3.260,00 come quantificata con racc.ta e a.r. del 22.07.2021 dal procuratore della e non contestata dalla se non a seguito di opposizione avverso il Decreto CP_1 Pt_1
Ingiuntivo per cui è causa
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata
(ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
6 II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96
c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'opponente, pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Attesa la reciproca soccombenza appare equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 13008/2022 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Accoglie la presente opposizione e per l'effetto revoca il decreto Ingiuntivo opposto
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e per l'effetto condanna Controparte_1
in favore della prima alla refusione dei danni relativi all'immobile per cui è causa Parte_1 che si quantificano nella complessiva somma di €. 3.260,00
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Rigetta ogni ulteriore domanda
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 4.3.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7 8