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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/08/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1124/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1124/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
c.f.: ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio Giuseppe Niciarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 08/10/2016 in AB (TR), che dall'unione in data
13/11/2010, era nata a [...] la figlia e che, a causa di Persona_1 incompatibilità caratteriale, l'unione si era deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 09/07/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1) Responsabilità genitoriale – Affidamento condiviso – Tempi di permanenza – diritto visita del padre
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza, fermo restando il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza almeno fino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età.
La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento anagrafico presso la madre, nell'abitazione di AB AL (TR), Via del Campo Sportivo n. 21, dalla stessa condotta in locazione e dove a breve si trasferirà.
Il padre continuerà a vivere nell'abitazione di AB (TR), Via Terni n. 2, condotta in locazione ed all'epoca adibita a casa coniugale.
Stante l'età della figlia sarà quest'ultima a decidere i tempi e le modalità di frequentazione dei genitori, fermo restando che la stessa starà con il padre a fine settimana alternati, nei weekend in cui la madre lavorerà.
Inoltre la figlia dovrà poter vedere il padre e trascorrervi del tempo ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta, compatibilmente con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i genitori.
Il calendario di collocamento della minore ed i tempi di frequentazione figlia/genitori restano fermi anche per le feste natalizie e pasquali nonché per le vacanze estive.
In ogni caso le parti potranno modificare i giorni delle frequenze infrasettimanali di comune accordo, di volta in volta, tenendo conto delle esigenze della minore e delle necessità lavorative di entrambi i genitori. Ciascun genitore nei giorni che trascorrerà con la figlia dovrà curare che lo stesso esegua regolarmente gli eventuali compiti scolastici e/o che partecipi alle attività sportive eventualmente intraprese.
Entrambi i genitori, nei giorni di propria spettanza, si impegnano ad accompagnare la figlia nei luoghi ove dovranno svolgersi le attività sportive e/o extrascolastiche della stessa ed a riprenderla al termine della giornata lavorativa e riaccompagnarla nel luogo preventivamente concordato tra le parti.
frequenta attualmente il primo anno del Liceo Artistico di Orvieto. Per_1
Le parti si impegnano e si obbligano affinché la figlia mantenga inalterati e coltivi rapporti significativi con i nonni materni e paterni e, comunque, con i parenti di ciascun ramo genitoriale nonché a favorire, quanto più possibile, un significativo rapporto fra la figlia e l'altro genitore.
2) Contributo di mantenimento della figlia - Rapporti patrimoniali tra coniugi
Il sig. , a prescindere dalla pressoché suddivisione paritetica dei tempi di Parte_1 permanenza della figlia presso ciascun genitore, in considerazione della propria capacità contributiva e delle spese di locazione dell'appartamento che la ex moglie dovrà sostenere, con il consenso della sig.ra corrisponderà a quest'ultima, a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) che sarà rivalutato annualmente in relazione all'indice ISTAT.
La corresponsione dell'emolumento avverrà entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso Poste Italiane S.p.a., Filiale di AB AL, IBAN: IT 80 Z 07601
14400 001075058733, intestato a Controparte_1
L'assegno unico o equipollente sarà percepito dalla madre;
il padre si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per consentire l'accesso al beneficio.
3) Spese straordinarie
Le spese straordinarie per la minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (anche a mezzo mail e/o whatsApp) la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale
(fattura, scontrino fiscale, ricevuta, etc..); il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Le parti concordano nel predisporre mensilmente i conteggi di dare-avere, fatta eccezione per eventuali spese superiori ad € 300,00 in modo tale da non onerare uno dei genitori ad anticipare importi consistenti.
Per “spese straordinarie” devono intendersi:
1) le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
2) le spese scolastiche (libri di testo e materiale scolastico, tasse di iscrizione, assicurazioni e gite scolastiche, eventuali mensa e trasporti pubblici, dotazione informatica come tablet, pc o cellulari);
3) le spese di vestiario, fatta eccezione per quello “di base”;
4) le spese extra scolastiche (corsi per attività sportive o ricreative, corsi di istruzione o di lingue, eventuali campus estivi, spese per cura di eventuali animali domestici presenti nel nucleo familiare, sportive.
In ogni caso, per l'individuazione e la specificazione di dette spese nonché per le modalità di rimborso o preventivo accordo dei genitori, le parti richiamano espressamente quanto previsto dal
Protocollo di Famiglia adottato dal Tribunale di Terni - che le parti dichiarano di conoscere.
Eventuali spese non concordate con l'altro genitore rimarranno a carico del genitore che ha deciso di sostenerla.
Detrazione di dette spese come per legge.
4) Rapporti patrimoniali tra i coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al loro mantenimento. Ciascuno dei coniugi si farà interamente carico del pagamento del canone di locazione mensile dell'abitazione dove vive nonché delle relative utenze domestiche (luce, gas, acqua, etc…) e delle imposte relative all'immobile, se dovute.
Le parti danno atto di essersi già divisi tutti i beni mobili, anche di comune proprietà, e che il mobilio attualmente presente all'interno della casa coniugale rimarrà ad arredo di questa e sono di proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
Relativamente ai regali di matrimonio, i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla loro divisione e che ognuno è già entrato in possesso di quanto assegnato.
Il conto corrente bancario descritto in premessa sarà chiuso e il suo saldo distribuito al 50% ciascuna parte.
Con la sottoscrizione del presente accordo e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, i coniugi si danno atto di aver già provveduto a risolvere separatamente ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, anche a titolo risarcitorio.
5) Passaporto
Le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto, della carta di identità e di ogni altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi nonché per l'inserimento nei medesimi, in ciascun di essi, della figlia . Per_1
6) Decorrenza
Le pattuizioni previste nel presente accordo, in particolare in relazione alla modalità e tempi di frequentazione dei genitori con la figlia, al mantenimento ed alla suddivisione delle spese sopra descritte, avranno efficacia e saranno applicate dalle parti dal momento dell'emissione del provvedimento di omologa da parte del Tribunale di Terni. La sig.ra si trasferirà Controparte_1 con il consenso del marito nell'appartamento di AB AL (TR), Via del Campo Sportivo n.21, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso.
Le spese per la presente procedura saranno compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e coniugi Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in AB (TR) il 08/10/2016, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AB (TR), atto n. 2, parte I, anno 2016;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli