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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI IU
COSTANZA TETI IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21451/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Laura Toniato Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. Fausta Ruzzenenti Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I coniugi vivranno separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti;
2) la casa ubicata in Isorella via Manzoni 8 (BS) in comproprietà, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, verrà assegnata alla sig.ra che vi risiederà con il figlio;
Controparte_1 Per_1
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la madre con la quale abiterà prevalentemente. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione,
1 all'istruzione e alla salute del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza del minore presso ciascuno di essi;
4) il signor corrisponderà a far data dal mese successivo alla pubblicazione della Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, e comunque entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 470,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione, senza necessità di richiesta da parte della moglie. Assegno UNICO al 100% alla madre convivente come per legge;
5) verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, anche senza previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano e la gestione non sia invece di consuetudine affidata a nonni o conoscenti); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate per iscritto tra i
2 medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
6) il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana, individuati nel mercoledì e nel venerdì, da dopo la scuola o dalle ore 8:00 nei periodi non scolastici sino alle ore 20:30, avendo cura di prelevarlo o raggiungerlo presso il luogo ove termina le eventuali attività pomeridiane e riportandolo la sera presso l'abitazione materna;
7) il padre potrà altresì tenere con sé il figlio il sabato e la domenica a week-end alternati, il sabato dall'uscita di scuola, o dalle ore 10 in periodo non scolastico, sino alla domenica alle ore 20,30.
Fintanto che non pernotterà con il padre, questi potrà tenerlo con sé o il sabato o la Per_1 domenica di tutti i fine settimana, dall'uscita da scuola, o dalle ore 10 in periodo non scolastico, sino alle ore 20,30 del medesimo giorno.
8) Il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale, con un genitore ed il Santo TE con l'altro, così come l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il tutto fatto salvo ogni migliore e più ampio accordo fra i genitori.
9) Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni, anche non consecutivi. Il periodo di vacanza andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la miglior organizzazione del periodo di ferie.
10) Ai fini fiscali ed ai fini assistenziali e previdenziali il minore rimarrà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno;
11) le parti dichiarano che le condizioni previste nel presente ricorso sono obbligazioni strettamente e reciprocamente dipendenti l'una dall'altra e che insieme hanno concorso alla formazione del consenso alla sottoscrizione del ricorso medesimo.
12) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza.
13) Spese e compensi professionali del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
14) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13
L.P., oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti.”
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 10.09.2011 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carpenedolo (atto n. 9, parte II, serie A).
Con sentenza n. 2988/2022 del 12.12.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO AN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI IU
COSTANZA TETI IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21451/2025
V.G. instaurato da c.f. , con l'avv. Laura Toniato Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con l'avv. Fausta Ruzzenenti Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I coniugi vivranno separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti;
2) la casa ubicata in Isorella via Manzoni 8 (BS) in comproprietà, con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti, verrà assegnata alla sig.ra che vi risiederà con il figlio;
Controparte_1 Per_1
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la madre con la quale abiterà prevalentemente. In ragione dell'affido condiviso sopra convenuto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione,
1 all'istruzione e alla salute del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. I genitori eserciteranno, comunque, la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di permanenza del minore presso ciascuno di essi;
4) il signor corrisponderà a far data dal mese successivo alla pubblicazione della Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, e comunque entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 470,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione, senza necessità di richiesta da parte della moglie. Assegno UNICO al 100% alla madre convivente come per legge;
5) verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, anche senza previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano e la gestione non sia invece di consuetudine affidata a nonni o conoscenti); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate per iscritto tra i
2 medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
6) il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana, individuati nel mercoledì e nel venerdì, da dopo la scuola o dalle ore 8:00 nei periodi non scolastici sino alle ore 20:30, avendo cura di prelevarlo o raggiungerlo presso il luogo ove termina le eventuali attività pomeridiane e riportandolo la sera presso l'abitazione materna;
7) il padre potrà altresì tenere con sé il figlio il sabato e la domenica a week-end alternati, il sabato dall'uscita di scuola, o dalle ore 10 in periodo non scolastico, sino alla domenica alle ore 20,30.
Fintanto che non pernotterà con il padre, questi potrà tenerlo con sé o il sabato o la Per_1 domenica di tutti i fine settimana, dall'uscita da scuola, o dalle ore 10 in periodo non scolastico, sino alle ore 20,30 del medesimo giorno.
8) Il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale, con un genitore ed il Santo TE con l'altro, così come l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il tutto fatto salvo ogni migliore e più ampio accordo fra i genitori.
9) Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni, anche non consecutivi. Il periodo di vacanza andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori la miglior organizzazione del periodo di ferie.
10) Ai fini fiscali ed ai fini assistenziali e previdenziali il minore rimarrà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno;
11) le parti dichiarano che le condizioni previste nel presente ricorso sono obbligazioni strettamente e reciprocamente dipendenti l'una dall'altra e che insieme hanno concorso alla formazione del consenso alla sottoscrizione del ricorso medesimo.
12) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza.
13) Spese e compensi professionali del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
14) I procuratori dei ricorrenti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art.13
L.P., oltre che per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti.”
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 10.09.2011 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carpenedolo (atto n. 9, parte II, serie A).
Con sentenza n. 2988/2022 del 12.12.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
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