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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/11/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1029/2024 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 25/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. GRASSO DONATO
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. CONTURSI CHIARA resistente
E
, CP_2 Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad a.v.a..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver ricevuto in data 27.12.2023 l'avviso di addebito n. 3432023000208945800 portante la somma di €
14.268,16 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (€ 9.380,52), con relative sanzioni (€ 4.883,53) ed oneri di riscossione (€ 4,11), per la prima e seconda rata dovute per il periodo gennaio/dicembre 2017, deduceva che la somma richiesta per i contributi non versati era stata calcolata su una base reddituale sbagliata.
Pertanto, l'istante adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “1. preliminarmente sospendere l'esecutività dell'impugnato Avviso di Addebito n.
34320230002089458000, datato 23.11.2023, notificato in data 27.12.2023, portante la richiesta di pagamento della somma di € 14.268,16, per l'intero o quantomeno per la sola parte eccedente € 3.047,87; 2. nel merito, dichiarare che la somma portata dall'Avviso di debito n.
34320230002089458000 è errata per quanto detto alle pagine 7 e 8 della narrativa giacché andava calcolata soltanto sull'indicato importo di € 32.682,07 (ovverosia l'83% -quota di partecipazione- dei redditi della RO IR RL) e non anche tenendo in conto gli utili de Parte_2
[...
3. conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma dovuta dal sig. a Parte_1 titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti i minimali è pari ad € 3.047,87, oltre sanzioni”, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, l' instava per il rigetto del ricorso. CP_1
La , invece, restava contumace. CP_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Deve premettersi che i crediti iscritti nell'a.v.a. oggi opposto derivano dall'accertamento compiuto con verbale Unico di Accertamento n. 2017022373/DDL del 22.12.2017 (doc. n. 2), con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia contestava al sig. la mancata Parte_1 iscrizione previdenziale all'assicurazione IVS per i commercianti. Nell'indicato verbale, si premetteva che il sig. oltre ad essere socio ed A.U. della RO IR RL, ricopriva Parte_1 anche la funzione di responsabile tecnico e che, in particolare, svolgeva attività lavorativa diretta nella gestione della succitata società occupandosi anche della fatturazione, della cura della clientela, dei contatti con i vari fornitori, nonché della progettazione, manutenzione e certificazione di impianti antincendio.
Donde, derivava l'obbligo della doppia iscrizione sia alla gestione separata ex L. 335/95 (già in essere) e sia all'assicurazione IVS per i commercianti, come previsto dalla Circolare n.78/2013. CP_1
I crediti iscritti nell'a.v.a. erano dovuti a titolo di € 14.268,16 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (€ 9.380,52), con relative sanzioni (€ 4.883,53) ed oneri di riscossione (€ 4,11), per la prima e seconda rata dovute per il periodo gennaio/dicembre 2017 (rectius: CP_ settembre 2017, data dell'operata cancellazione da parte dell' .
3. L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
- il sig. espleta solo le funzioni di amministratore della RO IR RL (e Parte_1 non soltanto di detta);
- il calcolo dei contributi sulle somme eccedenti il minimale è errato.
4. Il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, la questione dell'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'attività del sig. Pt_1 presso la RO IR s.r.l. è stata già oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Foggia (sentenza n.3051/22) concluso sfavorevolmente per l'opponente. In sede di gravame il giudizio si è concluso con cessata materia del contendere per intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) per tutta la contribuzione in contestazione .(sent Corte Appello Bari n.1665/23)
Questo è il contenuto della sentenza Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 3051/2022 pubblicata il 21.09.2022, Giudice est. Dott. Severino Antonucci:
“Il ricorrente agisce in accertamento negativo avverso l'iscrizione officiosa alla Gestione
Commercianti, deducendo che in relazione alla sua posizione di socio e amministratore di RO
Finre s.r.l.. nulla è dovuto per obbligazione contributiva previdenziale, sia perché la società non opera nel settore della vendita a terzi, sia perché egli si limita a ricoprirne il ruolo di amministratore
– in relazione al quale la società versa i contributi alla c.d. gestione separata –, senza prestare, abitualmente e prevalentemente, alcuna attività personale rilevante ai fini della (contestata) doppia iscrizione.
La Corte di Appello di Bari (sentenza 1387/2018) con orientamento ampiamente motivato e condivisibile, in fattispecie analoga ha ritenuto che la contemporanea iscrizione del ….presso la CP gestione separata, in quanto amministratore unico della ……s. non annullerebbe nè l'iscrizione del medesimo presso la Gestione Commercianti -poiché socio di una s.r.l- né subordinerebbe l'iscrizione presso la ridetta Gestione Commercianti ad un giudizio di prevalenza dell'attività esercitata. Infatti, le due attività dovrebbero necessariamente considerarsi quali attività distinte ed autonome, con conseguente distinto ed autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. A tal proposito, è opportuno chiarire che l'odierno contendere è frutto di un ampio e discusso contenzioso che negli anni ha visto numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali;
tali diatribe inizialmente sono state risolte grazie alla pronuncia della Sezioni Unite nel 2010. Infatti la
Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240, ha enunciato il principio di diritto che ivi si riporta testualmente, secondo cui “la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all' secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla CP_1 base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. Successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 11, comma 12, D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma CP_1
208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”. Ciò comporta che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, accompagnato all'esercizio di attività lavorativa nell'impresa commerciale, comportante di per sé l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio dell'attività prevalente;
le due attività restano distinte e CP_1 parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Sul punto, si è altresì espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, all'uopo stabilendo che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”. Il criterio dell'attività prevalente, di cui alla L. n. 662/1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali, nel caso di svolgimento di più attività, che autonomamente considerate comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Solo per queste attività, vale il criterio dell'attività prevalente al fine di determinare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali. Il suddetto criterio della prevalenza, invece, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi che, invece, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e, nel caso in cui esercitino contestualmente attività CP_1
d'impresa commerciale, artigiana e agricola, sono obbligati altresì ad iscriversi anche alla relativa gestione assicurativa presso l' (si veda tra le tante Cassazione n. 15327 del 25 luglio 2016; CP_1
Cassazione n. 2139 del 31 gennaio 2014; Cassazione SS. UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011). Sicché, risulta pacifico e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rileva la verifica del requisito della prevalenza circa l'attività svolta all'interno dell'impresa, e pertanto per le attività suindicate, non si applica il criterio dell'unificazione della posizione contributiva in un'unica gestione. Ergo, chi risulta essere contemporaneamente lavoratore autonomo e svolge l'attività di amministratore di una società o di socio della medesima attività, considerata la non applicazione del criterio della prevalenza, sarà soggetto all'iscrizione delle relative posizioni previdenziali. Trattasi di principio confermato anche da una recente pronuncia della Cassazione la quale ha stabilito che
“in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Quindi, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, sarà soggetto a doppia contribuzione, sia presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo sai presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa” (Cassazione n. 5452/2017; v. anche Cassazione n. 20519/2015; Cassazione n.
9803/2012). Occorre tuttavia precisare che, nel caso si specie, il Giudice di prime cure ha accertato il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla gestione assicurativa commercianti, non - come erroneamente deduce l'appellante - perchè l'attività di amministratore unico fosse svolta con carattere di prevalenza rispetto alla partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale, ma perché lo svolgimento di tale ultima attività non è stato provato………. Alla stregua dell'esame delle prove (documentali e testimoniali) fornite dalle parti, il Giudice ha ritenuto che il
…. non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della …. s.r.l
Nel caso al vaglio- nel quale pure il ricorrente è iscritto alla Gestione Separata- non è allora dovuto un giudizio di prevalenza né rispetto alle altre attività eventualmente svolte dal ricorrente medesimo né rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; occorrendo invece verificare lo svolgimento all'interno dell'impresa di un'attività continuativa e non occasionale. Dal punto di vista formale le doglianze di parte ricorrente hanno esattamente inquadrato il problema dei requisiti dalla doppia iscrizione;
appartiene al merito l'esame dei motivi i quali, in base alle risutanze di causa, non paiono accogliibili.
Sentito all'udienza 15-9-2021, il teste riferiva di essere da tempo il Testimone_1 commercialista di RO IR s.r.l., presso la cui sede spesso si recava. Asseriva il teste che la contabilità e la fatturazione venivano svolte da nonché da esso;
la stessa Parte_3 Tes_1
si occupava della cura della clientela e dei contatti con i fornitori nonché della vendita di Parte_3 alcuni estintori e di qualche altro prodotto per la sicurezza……la vendita degli estintori e di qualche altro prodotto avveniva all'interno delle commesse di installazione degli impianti di sicurezza ed aveva carattere marginale….Con riferimento al capo C) delle richieste istruttorie confermava che la progettazione degli impianti era effettuata da ingegneri liberi professionisti. Il D svolgeva Pt_1 sempre e solo …le funzioni di amministratore della RO IR e non ha mai lavorato per detta società
Il teste confermava il convenuto del verbale ispettivo e (se mai ve ne fosse Testimone_2 bisogno) il tenore delle dichiarazioni ivi raccolte.
In sede ispettiva il rendeva dichiarazioni che sono state acquisite al presente Pt_1 fascicolo;
tale il contenuto delle dichiarazioni: sono socio di maggioranza ed amministratore della
RO IR s.r.l. che si occupa di vendita all'ingrosso di materiale antincendio con sede legale ed operativa in Volturino…la mia attività lavorativa all'interno dell'impresa consiste nella fatturazione
, contatti con la clientela o fornitori e tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'azienda nonché direttore tecnico della RO IR in quanto provvedo alla realizzazione di impianti antincendio, manutenzione degli stessi e relative dichiarazioni di conformità. Quasi superfluo rammentare il valore di prova legale del tenore delle dichiarazioni in questione come riprodotte nel verbale.
E' evidente che il ha reso dichiarazioni diverse rispetto a quelle del Testimone_3 Pt_1 quest'ultimo è da ritenersi certamente al corrente dell'organizzazione aziendale, sicché risulta poco credibile che si sia attribuito, come proprio, lo svolgimento dell'attività di contatto con fornitori e clienti e di fatturazione che invece il citato attribuisce alla . Ciò rende allora Tes_3 Parte_3 inattendibile il teste . Risultano invece attendibili- ed anzi con il valore proprio della Tes_3 confessione stragiudiziale alla parte- le dichiarazioni rese dal in sede ispettiva, alle quali Pt_1 non vi è ragione di attribuire un significato diverso da quello reso evidente dall'uso delle parole.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione, essendo i requisiti per l'iscrizione del D'IN nella
Gestione Commercianti emersi soltanto in sede di redazione del verbale ispettivo.”.
5. La seconda questione inerisce al fatto che – secondo l'opponente - “la somma richiesta di € CP_ 14.268,16 è errata giacché l' ha certamente considerato come “Reddito Accertato” per l'anno
2017 la somma di € 67.548,98, pari non soltanto all'83% della quota di partecipazione del Pt_1 all'utile della RO IR RL (€ 39.376 x 83%=€ 32.682,08) (doc. n. 10) ma anche al 90% della quota del all'utile della (doc. n. 12) (€ 38.741 x 90%=34.866,90), Pt_1 Parte_2 che nulla ha a che vedere con la gestione commercianti giacché trattasi di impresa Edile.
Infatti, a prescindere dalle somme richieste a titolo di sanzioni morosità ed evasione, la somma richiesta per i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, dal 01/17 al 12/17 (a leggersi 09/17), ammonta ad € 9.380,52. Orbene, atteso che fino alla somma di € 15.548 sono dovuti i contributi in misura fissa, nel CP_ mentre per le somme eccedenti (€ 15.548) e fino ad € 46.123 l' applica -quale percentuale di calcolo dei contributi- il 23,64%, e per le somme eccedenti (€ 46.123) e fino ad € 67.548,98 il 24,64%, CP_ è evidente che l' ha preso quale reddito accertato detto ultimo importo. CP_ Infatti, l' ha così operato: € 46.123-€ 15.548=€ 30.575*23,64%=€ 7.227,93
€ 67.548,98-€ 46.123=€ 21.425,98*24,64%=€ 5.279,36
Totale € 12.507,29
Orbene, rapportata l'indicata somma alle nove mensilità presuntivamente dovute (€
12.507,29/12*9), viene fuori la somma richiesta nell'impugnato avviso (€ 9.380,47), a cui sono poi state aggiunte le somme dovute a titolo di sanzioni e morosità.
Quindi, in definitiva, per l'anno 2017, la somma dovuta per i contributi non versati (e relative sanzioni) andava calcolata soltanto sull'83% del reddito dichiarato dalla RO IR RL e quindi sulla somma di € 32.682,08 e non sulla somma di € 67.548,98.
Conseguentemente, il calcolo andava e va così correttamente operato:
€ 32.682,08-€15.548=€ 17.134,08*23,64%=€ 4.050,50
Rapportata detta somma ai nove mesi presuntivamente dovuti, viene fuori che la somma effettivamente dovuta è pari ad € 3.037,87, oltre sanzioni da commisurarsi alle presunte omissioni contributive.”.
La questione deve essere risolta considerando che, a differenza di quanto dedotto dall' , CP_1 non vi è alcun giudicato sull'iscrizione a doppia gestione per a posizione nella Parte_2
[...]
Infatti, in questo giudizio non è dedotta la sussistenza dei presupposti per iscrizione alla gestione commercianti anche per l'attività presso questa società con motivazione diversa dal giudicato richiamato che però non ha affatto riguardato tale posizione.
La sentenza già citata ha infatti esaminato la posizione dell'opponente solo ed esclusivamente all'interno della società RO fire RL.
L' non ha poi nemmeno provato o chiesto di provare i presupposti invocati per CP_1 un'eventuale iscrizione anche per la società Incombeva invece sull'istituto Parte_2 provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione in gestioni specifiche e la maturazione dei contributi sull'eccedenza.
Ma di tanto nell'odierno giudizio non vi è nulla oltre deduzioni sfornite di prova.
Infine, non si comprende – in assenza di spiegazioni – come i contributi sull'eccedenza sul reddito derivante dall che è un'impresa edile (v. certif. camerale) si siano Parte_2 calcolati come redditi rilevanti nella Gestione Commercianti.
6. In conclusioni, in accoglimento del motivo di opposizione, il credito dovuto va ridotto.
Si decide in conformità.
Le spese tra opponente e seguono la soccombenza secondo il valore del credito residuo. CP_1
Nulla si dispone per la rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , con ricorso depositato il 01/02/2024, nella causa iscritta al n. CP_1 CP_2
1029/2024 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
per l'effetto dichiara dovuta a titolo di contributi su eccedenza sul minimale 2017 l'importo di E. 3.037,87, oltre sanzioni da commisurarsi alle omissioni contributive e interessi come per legge;
dichiara non dovuti gli ulteriori importi iscritti nell'ava opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP se dovuti, in favore dell;
nulla CP_1 per le spese tra opponente e . CP_2
Foggia, 30/11/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1029/2024 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 25/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. GRASSO DONATO
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. CONTURSI CHIARA resistente
E
, CP_2 Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad a.v.a..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver ricevuto in data 27.12.2023 l'avviso di addebito n. 3432023000208945800 portante la somma di €
14.268,16 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (€ 9.380,52), con relative sanzioni (€ 4.883,53) ed oneri di riscossione (€ 4,11), per la prima e seconda rata dovute per il periodo gennaio/dicembre 2017, deduceva che la somma richiesta per i contributi non versati era stata calcolata su una base reddituale sbagliata.
Pertanto, l'istante adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “1. preliminarmente sospendere l'esecutività dell'impugnato Avviso di Addebito n.
34320230002089458000, datato 23.11.2023, notificato in data 27.12.2023, portante la richiesta di pagamento della somma di € 14.268,16, per l'intero o quantomeno per la sola parte eccedente € 3.047,87; 2. nel merito, dichiarare che la somma portata dall'Avviso di debito n.
34320230002089458000 è errata per quanto detto alle pagine 7 e 8 della narrativa giacché andava calcolata soltanto sull'indicato importo di € 32.682,07 (ovverosia l'83% -quota di partecipazione- dei redditi della RO IR RL) e non anche tenendo in conto gli utili de Parte_2
[...
3. conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma dovuta dal sig. a Parte_1 titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti i minimali è pari ad € 3.047,87, oltre sanzioni”, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, l' instava per il rigetto del ricorso. CP_1
La , invece, restava contumace. CP_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Deve premettersi che i crediti iscritti nell'a.v.a. oggi opposto derivano dall'accertamento compiuto con verbale Unico di Accertamento n. 2017022373/DDL del 22.12.2017 (doc. n. 2), con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia contestava al sig. la mancata Parte_1 iscrizione previdenziale all'assicurazione IVS per i commercianti. Nell'indicato verbale, si premetteva che il sig. oltre ad essere socio ed A.U. della RO IR RL, ricopriva Parte_1 anche la funzione di responsabile tecnico e che, in particolare, svolgeva attività lavorativa diretta nella gestione della succitata società occupandosi anche della fatturazione, della cura della clientela, dei contatti con i vari fornitori, nonché della progettazione, manutenzione e certificazione di impianti antincendio.
Donde, derivava l'obbligo della doppia iscrizione sia alla gestione separata ex L. 335/95 (già in essere) e sia all'assicurazione IVS per i commercianti, come previsto dalla Circolare n.78/2013. CP_1
I crediti iscritti nell'a.v.a. erano dovuti a titolo di € 14.268,16 per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (€ 9.380,52), con relative sanzioni (€ 4.883,53) ed oneri di riscossione (€ 4,11), per la prima e seconda rata dovute per il periodo gennaio/dicembre 2017 (rectius: CP_ settembre 2017, data dell'operata cancellazione da parte dell' .
3. L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
- il sig. espleta solo le funzioni di amministratore della RO IR RL (e Parte_1 non soltanto di detta);
- il calcolo dei contributi sulle somme eccedenti il minimale è errato.
4. Il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, la questione dell'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'attività del sig. Pt_1 presso la RO IR s.r.l. è stata già oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Foggia (sentenza n.3051/22) concluso sfavorevolmente per l'opponente. In sede di gravame il giudizio si è concluso con cessata materia del contendere per intervenuta adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) per tutta la contribuzione in contestazione .(sent Corte Appello Bari n.1665/23)
Questo è il contenuto della sentenza Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, n. 3051/2022 pubblicata il 21.09.2022, Giudice est. Dott. Severino Antonucci:
“Il ricorrente agisce in accertamento negativo avverso l'iscrizione officiosa alla Gestione
Commercianti, deducendo che in relazione alla sua posizione di socio e amministratore di RO
Finre s.r.l.. nulla è dovuto per obbligazione contributiva previdenziale, sia perché la società non opera nel settore della vendita a terzi, sia perché egli si limita a ricoprirne il ruolo di amministratore
– in relazione al quale la società versa i contributi alla c.d. gestione separata –, senza prestare, abitualmente e prevalentemente, alcuna attività personale rilevante ai fini della (contestata) doppia iscrizione.
La Corte di Appello di Bari (sentenza 1387/2018) con orientamento ampiamente motivato e condivisibile, in fattispecie analoga ha ritenuto che la contemporanea iscrizione del ….presso la CP gestione separata, in quanto amministratore unico della ……s. non annullerebbe nè l'iscrizione del medesimo presso la Gestione Commercianti -poiché socio di una s.r.l- né subordinerebbe l'iscrizione presso la ridetta Gestione Commercianti ad un giudizio di prevalenza dell'attività esercitata. Infatti, le due attività dovrebbero necessariamente considerarsi quali attività distinte ed autonome, con conseguente distinto ed autonomo obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. A tal proposito, è opportuno chiarire che l'odierno contendere è frutto di un ampio e discusso contenzioso che negli anni ha visto numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali;
tali diatribe inizialmente sono state risolte grazie alla pronuncia della Sezioni Unite nel 2010. Infatti la
Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240, ha enunciato il principio di diritto che ivi si riporta testualmente, secondo cui “la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all' secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla CP_1 base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. Successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 11, comma 12, D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma CP_1
208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”. Ciò comporta che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, accompagnato all'esercizio di attività lavorativa nell'impresa commerciale, comportante di per sé l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio dell'attività prevalente;
le due attività restano distinte e CP_1 parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Sul punto, si è altresì espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 8.8.2011 n. 17076, all'uopo stabilendo che “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”. Il criterio dell'attività prevalente, di cui alla L. n. 662/1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali, nel caso di svolgimento di più attività, che autonomamente considerate comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Solo per queste attività, vale il criterio dell'attività prevalente al fine di determinare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali. Il suddetto criterio della prevalenza, invece, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi che, invece, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e, nel caso in cui esercitino contestualmente attività CP_1
d'impresa commerciale, artigiana e agricola, sono obbligati altresì ad iscriversi anche alla relativa gestione assicurativa presso l' (si veda tra le tante Cassazione n. 15327 del 25 luglio 2016; CP_1
Cassazione n. 2139 del 31 gennaio 2014; Cassazione SS. UU. n. 17076 dell'8 agosto 2011). Sicché, risulta pacifico e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rileva la verifica del requisito della prevalenza circa l'attività svolta all'interno dell'impresa, e pertanto per le attività suindicate, non si applica il criterio dell'unificazione della posizione contributiva in un'unica gestione. Ergo, chi risulta essere contemporaneamente lavoratore autonomo e svolge l'attività di amministratore di una società o di socio della medesima attività, considerata la non applicazione del criterio della prevalenza, sarà soggetto all'iscrizione delle relative posizioni previdenziali. Trattasi di principio confermato anche da una recente pronuncia della Cassazione la quale ha stabilito che
“in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Quindi, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, sarà soggetto a doppia contribuzione, sia presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo sai presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa” (Cassazione n. 5452/2017; v. anche Cassazione n. 20519/2015; Cassazione n.
9803/2012). Occorre tuttavia precisare che, nel caso si specie, il Giudice di prime cure ha accertato il diritto del ricorrente alla cancellazione dalla gestione assicurativa commercianti, non - come erroneamente deduce l'appellante - perchè l'attività di amministratore unico fosse svolta con carattere di prevalenza rispetto alla partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale, ma perché lo svolgimento di tale ultima attività non è stato provato………. Alla stregua dell'esame delle prove (documentali e testimoniali) fornite dalle parti, il Giudice ha ritenuto che il
…. non avesse svolto altra attività, se non quella di amministratore unico della …. s.r.l
Nel caso al vaglio- nel quale pure il ricorrente è iscritto alla Gestione Separata- non è allora dovuto un giudizio di prevalenza né rispetto alle altre attività eventualmente svolte dal ricorrente medesimo né rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; occorrendo invece verificare lo svolgimento all'interno dell'impresa di un'attività continuativa e non occasionale. Dal punto di vista formale le doglianze di parte ricorrente hanno esattamente inquadrato il problema dei requisiti dalla doppia iscrizione;
appartiene al merito l'esame dei motivi i quali, in base alle risutanze di causa, non paiono accogliibili.
Sentito all'udienza 15-9-2021, il teste riferiva di essere da tempo il Testimone_1 commercialista di RO IR s.r.l., presso la cui sede spesso si recava. Asseriva il teste che la contabilità e la fatturazione venivano svolte da nonché da esso;
la stessa Parte_3 Tes_1
si occupava della cura della clientela e dei contatti con i fornitori nonché della vendita di Parte_3 alcuni estintori e di qualche altro prodotto per la sicurezza……la vendita degli estintori e di qualche altro prodotto avveniva all'interno delle commesse di installazione degli impianti di sicurezza ed aveva carattere marginale….Con riferimento al capo C) delle richieste istruttorie confermava che la progettazione degli impianti era effettuata da ingegneri liberi professionisti. Il D svolgeva Pt_1 sempre e solo …le funzioni di amministratore della RO IR e non ha mai lavorato per detta società
Il teste confermava il convenuto del verbale ispettivo e (se mai ve ne fosse Testimone_2 bisogno) il tenore delle dichiarazioni ivi raccolte.
In sede ispettiva il rendeva dichiarazioni che sono state acquisite al presente Pt_1 fascicolo;
tale il contenuto delle dichiarazioni: sono socio di maggioranza ed amministratore della
RO IR s.r.l. che si occupa di vendita all'ingrosso di materiale antincendio con sede legale ed operativa in Volturino…la mia attività lavorativa all'interno dell'impresa consiste nella fatturazione
, contatti con la clientela o fornitori e tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'azienda nonché direttore tecnico della RO IR in quanto provvedo alla realizzazione di impianti antincendio, manutenzione degli stessi e relative dichiarazioni di conformità. Quasi superfluo rammentare il valore di prova legale del tenore delle dichiarazioni in questione come riprodotte nel verbale.
E' evidente che il ha reso dichiarazioni diverse rispetto a quelle del Testimone_3 Pt_1 quest'ultimo è da ritenersi certamente al corrente dell'organizzazione aziendale, sicché risulta poco credibile che si sia attribuito, come proprio, lo svolgimento dell'attività di contatto con fornitori e clienti e di fatturazione che invece il citato attribuisce alla . Ciò rende allora Tes_3 Parte_3 inattendibile il teste . Risultano invece attendibili- ed anzi con il valore proprio della Tes_3 confessione stragiudiziale alla parte- le dichiarazioni rese dal in sede ispettiva, alle quali Pt_1 non vi è ragione di attribuire un significato diverso da quello reso evidente dall'uso delle parole.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione, essendo i requisiti per l'iscrizione del D'IN nella
Gestione Commercianti emersi soltanto in sede di redazione del verbale ispettivo.”.
5. La seconda questione inerisce al fatto che – secondo l'opponente - “la somma richiesta di € CP_ 14.268,16 è errata giacché l' ha certamente considerato come “Reddito Accertato” per l'anno
2017 la somma di € 67.548,98, pari non soltanto all'83% della quota di partecipazione del Pt_1 all'utile della RO IR RL (€ 39.376 x 83%=€ 32.682,08) (doc. n. 10) ma anche al 90% della quota del all'utile della (doc. n. 12) (€ 38.741 x 90%=34.866,90), Pt_1 Parte_2 che nulla ha a che vedere con la gestione commercianti giacché trattasi di impresa Edile.
Infatti, a prescindere dalle somme richieste a titolo di sanzioni morosità ed evasione, la somma richiesta per i contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, dal 01/17 al 12/17 (a leggersi 09/17), ammonta ad € 9.380,52. Orbene, atteso che fino alla somma di € 15.548 sono dovuti i contributi in misura fissa, nel CP_ mentre per le somme eccedenti (€ 15.548) e fino ad € 46.123 l' applica -quale percentuale di calcolo dei contributi- il 23,64%, e per le somme eccedenti (€ 46.123) e fino ad € 67.548,98 il 24,64%, CP_ è evidente che l' ha preso quale reddito accertato detto ultimo importo. CP_ Infatti, l' ha così operato: € 46.123-€ 15.548=€ 30.575*23,64%=€ 7.227,93
€ 67.548,98-€ 46.123=€ 21.425,98*24,64%=€ 5.279,36
Totale € 12.507,29
Orbene, rapportata l'indicata somma alle nove mensilità presuntivamente dovute (€
12.507,29/12*9), viene fuori la somma richiesta nell'impugnato avviso (€ 9.380,47), a cui sono poi state aggiunte le somme dovute a titolo di sanzioni e morosità.
Quindi, in definitiva, per l'anno 2017, la somma dovuta per i contributi non versati (e relative sanzioni) andava calcolata soltanto sull'83% del reddito dichiarato dalla RO IR RL e quindi sulla somma di € 32.682,08 e non sulla somma di € 67.548,98.
Conseguentemente, il calcolo andava e va così correttamente operato:
€ 32.682,08-€15.548=€ 17.134,08*23,64%=€ 4.050,50
Rapportata detta somma ai nove mesi presuntivamente dovuti, viene fuori che la somma effettivamente dovuta è pari ad € 3.037,87, oltre sanzioni da commisurarsi alle presunte omissioni contributive.”.
La questione deve essere risolta considerando che, a differenza di quanto dedotto dall' , CP_1 non vi è alcun giudicato sull'iscrizione a doppia gestione per a posizione nella Parte_2
[...]
Infatti, in questo giudizio non è dedotta la sussistenza dei presupposti per iscrizione alla gestione commercianti anche per l'attività presso questa società con motivazione diversa dal giudicato richiamato che però non ha affatto riguardato tale posizione.
La sentenza già citata ha infatti esaminato la posizione dell'opponente solo ed esclusivamente all'interno della società RO fire RL.
L' non ha poi nemmeno provato o chiesto di provare i presupposti invocati per CP_1 un'eventuale iscrizione anche per la società Incombeva invece sull'istituto Parte_2 provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione in gestioni specifiche e la maturazione dei contributi sull'eccedenza.
Ma di tanto nell'odierno giudizio non vi è nulla oltre deduzioni sfornite di prova.
Infine, non si comprende – in assenza di spiegazioni – come i contributi sull'eccedenza sul reddito derivante dall che è un'impresa edile (v. certif. camerale) si siano Parte_2 calcolati come redditi rilevanti nella Gestione Commercianti.
6. In conclusioni, in accoglimento del motivo di opposizione, il credito dovuto va ridotto.
Si decide in conformità.
Le spese tra opponente e seguono la soccombenza secondo il valore del credito residuo. CP_1
Nulla si dispone per la rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , con ricorso depositato il 01/02/2024, nella causa iscritta al n. CP_1 CP_2
1029/2024 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
per l'effetto dichiara dovuta a titolo di contributi su eccedenza sul minimale 2017 l'importo di E. 3.037,87, oltre sanzioni da commisurarsi alle omissioni contributive e interessi come per legge;
dichiara non dovuti gli ulteriori importi iscritti nell'ava opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP se dovuti, in favore dell;
nulla CP_1 per le spese tra opponente e . CP_2
Foggia, 30/11/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola