Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lotito e Riccardo Di Bari, per mandato in calce al ricorso, con domicili digitali elettivi come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale per Puglia – U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore ;
non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. 469 del 7 marzo 2024, e notificata in pari data, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 6 febbraio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. DO TI e dato atto che i difensori della ricorrente con atto depositato il 27 aprile 2026 hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso notificato e depositato in data 8 maggio 2025, -OMISSIS- ha chiesto l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza in epigrafe meglio indicata.
All’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2026, dato atto che i difensori costituiti con nota depositata il 27 aprile 2026 hanno chiesto il passaggio in decisione sulla base degli atti, dando atto che vi è stato adempimento solo parziale, limitatamente alla somma di € 2.000,00 sui complessivi € 2.500, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO TI, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO TI |
IL SEGRETARIO