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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025 sostituita da trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ., nella causa R.G. n. 6973/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Schiavone ed Eleonora Rainaldi, Parte_1
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, il dott. , giornalista professionista iscritto Persona_1 all'INPGI, esponeva di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall'Ente medesimo, sulla quale – dal 2012 al 2022 – erano state operate trattenute per effetto della disciplina sull'incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 15 del Regolamento INPGI. Deduceva l'illegittimità della suddetta disposizione regolamentare, in quanto contrastante con la normativa generale di cui all'art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con L. n. 133/2008, che prevede la piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Chiedeva pertanto: in via principale, dichiararsi l'illegittimità e la disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI;
accertarsi l'obbligo dell' di adeguarsi alla normativa generale in materia di CP_1 cumulo;
condannarsi l'Istituto alla restituzione delle somme trattenute, quantificate in € 770.374,48, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio l deducendo l'infondatezza del ricorso. CP_1
L'Ente sosteneva che, sino al trasferimento delle funzioni previdenziali dell'INPGI all' (1° luglio CP_1
2022, ai sensi dell'art. 1, commi 103 e ss., L. 234/2021), trovava applicazione la normativa regolamentare propria dell'INPGI, legittimamente adottata ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e approvata dai Ministeri vigilanti. L' eccepiva, inoltre, la decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la prescrizione CP_1 quinquennale dei ratei anteriori al 2019 e l'illegittimità del cumulo di interessi e rivalutazione. Il Giudice disponeva poi con decreto del 13/07/2025, debitamente comunicato alle parti, il differimento dell'udienza sopracitata, per la decisione in trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ., seguendo i criteri tabellari predisposti dal CSM, fatti propri dallo scrivente Tribunale di Roma, all'udienza del 30 ottobre 2025, ore 00:00 con termine per note entro la stessa data.
DIRITTO Il ricorso si palesa infondato e va pertanto rigettato. L'art. 1, commi 103 e 104, della L. n. 234/2021 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2022, il trasferimento all delle funzioni previdenziali dell'INPGI, prevedendo l'uniformazione del regime CP_1 pensionistico dei giornalisti professionisti a quello dell'assicurazione generale obbligatoria prevista per i lavoratori dipendenti. Ne consegue che solo da tale data, ai trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti professionisti, si applicano le regole proprie del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, inclusa la piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Per il periodo anteriore al 1° luglio 2022, risulta che l'INPGI abbia agito in conformità dell'art. 15 del proprio Regolamento, che prevedeva limiti di cumulabilità delle pensioni di anzianità, progressivamente rivalutati secondo gli indici ISTAT. Infatti, tale disposizione regolamentare trova il proprio fondamento nell'autonomia normativa riconosciuta alle Casse di previdenza privatizzate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994, che consente la disciplina autonoma delle entrate e delle prestazioni, previa approvazione dei Ministeri vigilanti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 17589/2015; Cass. nn. 8067/2016, 12671/2016, 22173/2021) ha poi più volte affermato che le casse di previdenza privatizzate, ivi compreso l'INPGI, godono di autonomia regolamentare, potendo derogare alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria quando ciò sia necessario per il mantenimento degli equilibri finanziari, purché le modifiche siano state approvate dai Ministeri competenti. Ne consegue pertanto che l'art. 15 del Regolamento INPGI non si palesa illegittimo, essendo espressione di un potere normativo riconosciuto dalla legge allo stesso Ente di previdenza. A tal proposito giova ricordare che la potestà normativa di secondo grado non è prerogativa esclusiva dell'Esecutivo ma è riconosciuta, in vario modo, anche alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni. In particolare, il nuovo art. 117 Cost., al quarto comma, ha individuato in modo specifico il riparto della potestà regolamentare tra tali enti minori, prevedendo che: «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite». Si devono ritenere provvisti investiti di potestà regolamentare secondaria anche i provvedimenti di carattere generale emanati dagli Ordini o Collegi professionali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e dalle Aziende speciali del Comune, nonché gli atti di carattere generale adottati, come nella fattispecie, dalle casse di previdenza privatizzate È poi corretto affermare che le disposizioni di un regolamento, quale che esso sia, governativo e non, possano essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo a condizione che la disposizione del regolamento sia impugnata congiuntamente (c.d. impugnativa congiunta) con il relativo atto attuativo. A tal proposito, si osservi che un'eventuale decisione di accoglimento del ricorso al TAR produce, di fatto, gli stessi effetti di una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. Infatti, se è vero che la norma di un regolamento è generale ed astratta e che il soggetto privato è leso dall'atto attuativo di tale norma, allora una decisione di accoglimento totale, ossia su entrambi gli atti, caduca la norma generale ed astratta per tutti. In tal modo, in parte, si ovvia alla mancata possibilità di impugnare un regolamento innanzi alla Corte costituzionale. Ovviamente, nei casi in cui nel regolamento siano contemplate delle previsioni direttamente lesive della sfera giuridica di un privato, disponendo anche in concreto, è sempre riconosciuta l'impugnativa diretta ed immediata del regolamento. Inoltre, la tesi sostenuta dal ricorrente si palesa incoerente con l'assetto del sistema previdenziale, atteso che l'INPGI ha mantenuto il trattamento di pensione di anzianità – già abolito nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria – introducendo, come contrappeso, la parziale incumulabilità con i redditi da lavoro. Pertanto, per il periodo anteriore al 1° luglio 2022, le trattenute operate dall'INPGI risultano legittime. In ogni caso, la domanda restitutoria di parte ricorrente, così come proposta, sarebbe preclusa sia per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, con riferimento ai ratei anteriori al 27 febbraio 2022 che per prescrizione quinquennale, in relazione ai ratei anteriori all'agosto 2019; infine, gli interessi e la rivalutazione non potrebbero comunque essere cumulati, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto dal dott. nei confronti dell' Persona_1 CP_1
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, in data 31/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025 sostituita da trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ., nella causa R.G. n. 6973/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Schiavone ed Eleonora Rainaldi, Parte_1
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, il dott. , giornalista professionista iscritto Persona_1 all'INPGI, esponeva di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall'Ente medesimo, sulla quale – dal 2012 al 2022 – erano state operate trattenute per effetto della disciplina sull'incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 15 del Regolamento INPGI. Deduceva l'illegittimità della suddetta disposizione regolamentare, in quanto contrastante con la normativa generale di cui all'art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con L. n. 133/2008, che prevede la piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Chiedeva pertanto: in via principale, dichiararsi l'illegittimità e la disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI;
accertarsi l'obbligo dell' di adeguarsi alla normativa generale in materia di CP_1 cumulo;
condannarsi l'Istituto alla restituzione delle somme trattenute, quantificate in € 770.374,48, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio l deducendo l'infondatezza del ricorso. CP_1
L'Ente sosteneva che, sino al trasferimento delle funzioni previdenziali dell'INPGI all' (1° luglio CP_1
2022, ai sensi dell'art. 1, commi 103 e ss., L. 234/2021), trovava applicazione la normativa regolamentare propria dell'INPGI, legittimamente adottata ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 e approvata dai Ministeri vigilanti. L' eccepiva, inoltre, la decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la prescrizione CP_1 quinquennale dei ratei anteriori al 2019 e l'illegittimità del cumulo di interessi e rivalutazione. Il Giudice disponeva poi con decreto del 13/07/2025, debitamente comunicato alle parti, il differimento dell'udienza sopracitata, per la decisione in trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ., seguendo i criteri tabellari predisposti dal CSM, fatti propri dallo scrivente Tribunale di Roma, all'udienza del 30 ottobre 2025, ore 00:00 con termine per note entro la stessa data.
DIRITTO Il ricorso si palesa infondato e va pertanto rigettato. L'art. 1, commi 103 e 104, della L. n. 234/2021 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2022, il trasferimento all delle funzioni previdenziali dell'INPGI, prevedendo l'uniformazione del regime CP_1 pensionistico dei giornalisti professionisti a quello dell'assicurazione generale obbligatoria prevista per i lavoratori dipendenti. Ne consegue che solo da tale data, ai trattamenti pensionistici erogati ai giornalisti professionisti, si applicano le regole proprie del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, inclusa la piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Per il periodo anteriore al 1° luglio 2022, risulta che l'INPGI abbia agito in conformità dell'art. 15 del proprio Regolamento, che prevedeva limiti di cumulabilità delle pensioni di anzianità, progressivamente rivalutati secondo gli indici ISTAT. Infatti, tale disposizione regolamentare trova il proprio fondamento nell'autonomia normativa riconosciuta alle Casse di previdenza privatizzate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994, che consente la disciplina autonoma delle entrate e delle prestazioni, previa approvazione dei Ministeri vigilanti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 17589/2015; Cass. nn. 8067/2016, 12671/2016, 22173/2021) ha poi più volte affermato che le casse di previdenza privatizzate, ivi compreso l'INPGI, godono di autonomia regolamentare, potendo derogare alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria quando ciò sia necessario per il mantenimento degli equilibri finanziari, purché le modifiche siano state approvate dai Ministeri competenti. Ne consegue pertanto che l'art. 15 del Regolamento INPGI non si palesa illegittimo, essendo espressione di un potere normativo riconosciuto dalla legge allo stesso Ente di previdenza. A tal proposito giova ricordare che la potestà normativa di secondo grado non è prerogativa esclusiva dell'Esecutivo ma è riconosciuta, in vario modo, anche alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni. In particolare, il nuovo art. 117 Cost., al quarto comma, ha individuato in modo specifico il riparto della potestà regolamentare tra tali enti minori, prevedendo che: «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite». Si devono ritenere provvisti investiti di potestà regolamentare secondaria anche i provvedimenti di carattere generale emanati dagli Ordini o Collegi professionali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e dalle Aziende speciali del Comune, nonché gli atti di carattere generale adottati, come nella fattispecie, dalle casse di previdenza privatizzate È poi corretto affermare che le disposizioni di un regolamento, quale che esso sia, governativo e non, possano essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo a condizione che la disposizione del regolamento sia impugnata congiuntamente (c.d. impugnativa congiunta) con il relativo atto attuativo. A tal proposito, si osservi che un'eventuale decisione di accoglimento del ricorso al TAR produce, di fatto, gli stessi effetti di una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. Infatti, se è vero che la norma di un regolamento è generale ed astratta e che il soggetto privato è leso dall'atto attuativo di tale norma, allora una decisione di accoglimento totale, ossia su entrambi gli atti, caduca la norma generale ed astratta per tutti. In tal modo, in parte, si ovvia alla mancata possibilità di impugnare un regolamento innanzi alla Corte costituzionale. Ovviamente, nei casi in cui nel regolamento siano contemplate delle previsioni direttamente lesive della sfera giuridica di un privato, disponendo anche in concreto, è sempre riconosciuta l'impugnativa diretta ed immediata del regolamento. Inoltre, la tesi sostenuta dal ricorrente si palesa incoerente con l'assetto del sistema previdenziale, atteso che l'INPGI ha mantenuto il trattamento di pensione di anzianità – già abolito nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria – introducendo, come contrappeso, la parziale incumulabilità con i redditi da lavoro. Pertanto, per il periodo anteriore al 1° luglio 2022, le trattenute operate dall'INPGI risultano legittime. In ogni caso, la domanda restitutoria di parte ricorrente, così come proposta, sarebbe preclusa sia per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, con riferimento ai ratei anteriori al 27 febbraio 2022 che per prescrizione quinquennale, in relazione ai ratei anteriori all'agosto 2019; infine, gli interessi e la rivalutazione non potrebbero comunque essere cumulati, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., così provvede: 1) rigetta il ricorso proposto dal dott. nei confronti dell' Persona_1 CP_1
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, in data 31/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile