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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1490/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1490 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 39, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in CP_2
Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del 2 maggio Per_1
2017, Rep. n. 13573 e Racc. n. 8056. CONVENUTO OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “manifestazioni degenerative delle articolazioni interfalangee distali con riduzione in ampiezza delle interlinee e maggior espressione a livello del II e III raggio bilateralmente. Rizoartrosi bilaterale maggiore a sinistra”, assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 1977 ad oggi di coltivatrice diretta ed allevatrice di bovini, attività caratterizzata dall'esposizione a lavorazioni che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza a carico delle articolazioni delle spalle. Ha esposto che, a seguito di istanza presentata il 20.7.2022 tramite il patronato l CP_3 CP_1 ha comunicato, con nota del 20.10.2022, l'archiviazione della pratica assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata;
che avverso tale provvedimento ha proposto opposizione, ma l' con comunicazione del 6.7.2023, ha definitivamente CP_1 archiviato la pratica. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo di “a)- accertare e dichiarare che la patologia “rizoartrosi bilaterale” denunciata dalla sig.ra il 20/7/2022 trae origine, anche Parte_1 solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e che pertanto è da attribuirgli natura di malattia professionale;
b)- dichiarare di conseguenza l' tenuto ad assumere la detta tecnopatia CP_1 sotto tutela assicurativa con tutti i benefit apprestati dal D.P.R. n. 1124/1965; c)- accertare i postumi permanenti che sono derivati dalla detta malattia, che allo stato si indicano in misura almeno pari al 6%, fatta salva ogni diversa e maggior determinazione da effettuarsi a mezzo di CTU percipiente, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. nonché della preesistente menomazione del 6% accertata dal Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 461/2019, ex art. 13, 5° comma, D. Lgs. N° 38/2000; d)- condannare infine l' , a corrispondere nella misura di legge alla CP_1 medesima , al netto di quanto già liquidato in precedenza per la preesistenza del 6% già Parte_1 accertata con sentenza, le indennità previste dall'art. 13, D. Lgs. N° 38/2000, dovute per la menomazione subita all'integrità psicofisica nella misura complessiva che risulterà definitivamente accertata all'esito della richiesta CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, CP_4 quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto con vittoria di spese. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In diritto va premesso che, ai sensi del DPR 1124/65 e del D. Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato CP_1
l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D. Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica CP_1
"tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali;
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa,
“per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche, come avviene per gli infortuni, di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e l' CP_1 può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto
“sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Come pacificamente ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (così, ex multis, Cass. n. 3207/2019, Cass. n. 16248/2018, Cass. n. 13024/2017). Ciò posto, l'istruttoria ha confermato le deduzioni in fatto riguardo alla natura dell'attività lavorativa e alle modalità di svolgimento. È stata, inoltre, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato, il Consulente ha concluso: “che il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio/malattia professionale denunciata dal ricorrente è pari all'2% , l'invalidità totale è pari al 8% con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014”. Le risultanze della CTU medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico- fisica pari all'8% con decorrenza dalla domanda amministrativa. Di conseguenza l' va condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo, da CP_1 erogarsi in capitale, ex art. 13, comma 2 lett. del d.lgs. n. 38 del 2000, con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetta da "anchilosi della articolazione Parte_1 interfalange del pollice di sinistra in soggetto con rizartrosi”, che tale patologia ha origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8% dalla domanda amministrativa;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui all'art. CP_1
13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, CP_1 liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1490/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1490 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 39, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in CP_2
Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio del 2 maggio Per_1
2017, Rep. n. 13573 e Racc. n. 8056. CONVENUTO OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “manifestazioni degenerative delle articolazioni interfalangee distali con riduzione in ampiezza delle interlinee e maggior espressione a livello del II e III raggio bilateralmente. Rizoartrosi bilaterale maggiore a sinistra”, assumendo essere la medesima eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata dal 1977 ad oggi di coltivatrice diretta ed allevatrice di bovini, attività caratterizzata dall'esposizione a lavorazioni che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza a carico delle articolazioni delle spalle. Ha esposto che, a seguito di istanza presentata il 20.7.2022 tramite il patronato l CP_3 CP_1 ha comunicato, con nota del 20.10.2022, l'archiviazione della pratica assumendo l'inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata;
che avverso tale provvedimento ha proposto opposizione, ma l' con comunicazione del 6.7.2023, ha definitivamente CP_1 archiviato la pratica. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo di “a)- accertare e dichiarare che la patologia “rizoartrosi bilaterale” denunciata dalla sig.ra il 20/7/2022 trae origine, anche Parte_1 solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e che pertanto è da attribuirgli natura di malattia professionale;
b)- dichiarare di conseguenza l' tenuto ad assumere la detta tecnopatia CP_1 sotto tutela assicurativa con tutti i benefit apprestati dal D.P.R. n. 1124/1965; c)- accertare i postumi permanenti che sono derivati dalla detta malattia, che allo stato si indicano in misura almeno pari al 6%, fatta salva ogni diversa e maggior determinazione da effettuarsi a mezzo di CTU percipiente, tenuto anche conto del loro eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. nonché della preesistente menomazione del 6% accertata dal Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 461/2019, ex art. 13, 5° comma, D. Lgs. N° 38/2000; d)- condannare infine l' , a corrispondere nella misura di legge alla CP_1 medesima , al netto di quanto già liquidato in precedenza per la preesistenza del 6% già Parte_1 accertata con sentenza, le indennità previste dall'art. 13, D. Lgs. N° 38/2000, dovute per la menomazione subita all'integrità psicofisica nella misura complessiva che risulterà definitivamente accertata all'esito della richiesta CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, CP_4 quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto ed in diritto con vittoria di spese. La causa, istruita con documenti e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In diritto va premesso che, ai sensi del DPR 1124/65 e del D. Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato CP_1
l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D. Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica CP_1
"tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali;
l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa,
“per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche, come avviene per gli infortuni, di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e l' CP_1 può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto
“sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Come pacificamente ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (così, ex multis, Cass. n. 3207/2019, Cass. n. 16248/2018, Cass. n. 13024/2017). Ciò posto, l'istruttoria ha confermato le deduzioni in fatto riguardo alla natura dell'attività lavorativa e alle modalità di svolgimento. È stata, inoltre, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato, il Consulente ha concluso: “che il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio/malattia professionale denunciata dal ricorrente è pari all'2% , l'invalidità totale è pari al 8% con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014”. Le risultanze della CTU medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni della sua integrità psico- fisica pari all'8% con decorrenza dalla domanda amministrativa. Di conseguenza l' va condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo, da CP_1 erogarsi in capitale, ex art. 13, comma 2 lett. del d.lgs. n. 38 del 2000, con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetta da "anchilosi della articolazione Parte_1 interfalange del pollice di sinistra in soggetto con rizartrosi”, che tale patologia ha origine professionale e ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8% dalla domanda amministrativa;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui all'art. CP_1
13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese di lite, CP_1 liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci