CASS
Sentenza 10 giugno 2021
Sentenza 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2021, n. 22812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22812 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AOSTA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22812 Anno 2021 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/02/2021 Letta la requisitoria del dott. Elisabetta Cesqui, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AN RT. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e in particolare rilevando, con riguardo al primo capo di imputazione, che RT era impossibilitato ad adempiere alle prescrizioni di cui alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quanto privo di fissa dimora appena uscito dal carcere, come del resto comunicato alle forze dell'ordine; e che tale profilo, incidente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, non era approfondito dal G.u.p. La difesa, segnala, altresì, che nell'imputazione manca completamente ogni riferimento al reato commesso in data 25.4.16, nonostante l'avvenuta riunione del relativo procedimento al presente concernente gli altri due episodi, invece, contemplati. Lamenta, quindi, che la sentenza non dà conto del contenuto dell'accordo tra difesa e pubblica accusa e lascia fuori una delle contestazioni su cui è stato disposto l'aumento in continuazione. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. 5. L'applicazione dei sopra indicati principi al caso di specie fa sì che debba ritenersi inammissibile, alla luce degli stessi, la doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione al primo capo di imputazione. Dall'inammissibilità del motivo di ricorso sulla decisione discende l'impossibilità, ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen., in questa sede di valutare la richiesta di correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza e in particolare all'omessa indicazione della violazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011 di cui al procedimento penale n. 991/16 R.G.N.R., che veniva riunito (all'udienza del 18 giugno 2019) al presente procedimento penale, n. 419/15 R.G.N.R., oggetto, altresì, del consenso delle parti. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22812 Anno 2021 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/02/2021 Letta la requisitoria del dott. Elisabetta Cesqui, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di AN RT. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e in particolare rilevando, con riguardo al primo capo di imputazione, che RT era impossibilitato ad adempiere alle prescrizioni di cui alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quanto privo di fissa dimora appena uscito dal carcere, come del resto comunicato alle forze dell'ordine; e che tale profilo, incidente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, non era approfondito dal G.u.p. La difesa, segnala, altresì, che nell'imputazione manca completamente ogni riferimento al reato commesso in data 25.4.16, nonostante l'avvenuta riunione del relativo procedimento al presente concernente gli altri due episodi, invece, contemplati. Lamenta, quindi, che la sentenza non dà conto del contenuto dell'accordo tra difesa e pubblica accusa e lascia fuori una delle contestazioni su cui è stato disposto l'aumento in continuazione. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. 5. L'applicazione dei sopra indicati principi al caso di specie fa sì che debba ritenersi inammissibile, alla luce degli stessi, la doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione al primo capo di imputazione. Dall'inammissibilità del motivo di ricorso sulla decisione discende l'impossibilità, ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen., in questa sede di valutare la richiesta di correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza e in particolare all'omessa indicazione della violazione dell'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011 di cui al procedimento penale n. 991/16 R.G.N.R., che veniva riunito (all'udienza del 18 giugno 2019) al presente procedimento penale, n. 419/15 R.G.N.R., oggetto, altresì, del consenso delle parti. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.