Art. 2.
(Divieto di atti di ostilita' nel territorio dello Stato).
Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilita' da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili.
Il territorio dello Stato non puo' essere utilizzato come base per operazioni ostili.
(Divieto di atti di ostilita' nel territorio dello Stato).
Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilita' da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili.
Il territorio dello Stato non puo' essere utilizzato come base per operazioni ostili.