Decreto cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2025, proposto da
EN AN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca - cod. pratica P-CE/L/Q/2023/123718 MOD B2020 del 28.01.2025 e notificato in data 19.03.2025, con il quale lo sportello unico immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 01.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è pervenuta nel territorio nazionale in data 6 giugno 2024 a seguito di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Caserta ai fini della sua assunzione.
Con il provvedimento impugnato, la Prefettura ha disposto la revoca del nulla osta in quanto la pratica era carente di documentazione necessaria alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e le parti, benché di tanto informate, non avevano proceduto all’integrazione.
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la predetta revoca per molteplici profili di illegittimità per violazione dell’art. 26 comma 7 bis d.l.vo 286/98. Eccesso di potere – difetto di istruttoria e violazione dell’art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. 109 del 2012.
In particolare, deduce la ricorrente che la documentazione richiesta fa riferimento alla situazione reddituale del datore di lavoro e pertanto solo da questi reperibile e producibile.
La stessa ha anche rappresentato che, licenziata dal luogo di lavoro, riusciva comunque a regolarizzare la propria posizione anagrafica e lavorativa: oggi ha fissa dimora ovvero residenza anagrafica nel Comune di Prato e svolge attività di lavoro subordinato come educatrice.
Con l’ordinanza n. 1511 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025.
Nel merito, come già anticipato in sede cautelare, il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
Si ritiene, infine, di confermare l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio disposta dalla competente commissione, sussistendone i relativi presupposti. Conseguentemente va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente. Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”. Nella fattispecie, si ritiene congrua la liquidazione in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avvocato Gianluca Valentino l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
LA ON, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | IN DE |
IL SEGRETARIO