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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
, C.F. , ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Parte_1 C.F._1
Piacenza del 15 novembre 2023, con l'avv. CLAUDIO CASTAGNETTI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. PATRIZIA BARLETTA Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
§§§
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, Parte_1
chiedendo: - dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
l'affidamento Controparte_1
pagina 1 di 3 condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnare l'abitazione familiare sita in Piacenza, via Gardella n. 1; - di porre a carico del Resistente la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo Istat, in favore della Ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nonché, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023. Pt_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 10 gennaio 2024 a firma del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 16 aprile 2024 ed assegnava alla Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione personale dei Controparte_1
di affidare in via congiunta i Minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso la madre alla quale assegnare l'abitazione familiare e di porre a carico del Resistente un assegno mensile di € 200,00, nonché, decorso il termine di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023. Pt_2
All'udienza fissata per la comparizione personale delle Parti, la Ricorrente dichiarava di aderire alle condizioni di separazione proposte dal Resistente, sicché le Parti precisavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
Con sentenza parziale n. 671/2024 pubblicata in data 11 settembre 2024, il Collegio, ritenute le condizioni di separazione congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli minori, dichiarava la separazione personale delle Parti alle condizioni dalle stesse concordate e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per il proseguo del giudizio sulla domanda di divorzio, fissando all'uopo l'udienza dell'8 aprile 2025.
All'esito dell'udienza così fissata, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo anche in ordine alla domanda di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
In conformità alla richiesta congiunta formulata dalle Parti, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023, in presenza dei presupposti di Pt_2 cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei pagina 2 di 3 coniugi e con sentenza passata in giudicato n. 671/2024 del 11 Parte_1 Controparte_1
settembre 2024 ed essendosi la separazione tra le Parti protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale conclusosi con l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti.
A seguito della sentenza parziale n. 671/2024 del 11 settembre 2024, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo anche in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli minori e e vanno, pertanto, integralmente accolte. Persona_1 Persona_2
Quanto alle spese, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti in Piacenza in data 26 ottobre
2013 (Atto n.122, P 1, Anno 2013);
- affida i minori e in via congiunta ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- pone a carico di un assegno mensile di € 300,00 (150 euro per ciascun Controparte_1
figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore della Ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per i
Minori stessi;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica,
a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
, C.F. , ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Parte_1 C.F._1
Piacenza del 15 novembre 2023, con l'avv. CLAUDIO CASTAGNETTI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. PATRIZIA BARLETTA Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
§§§
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, Parte_1
chiedendo: - dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
l'affidamento Controparte_1
pagina 1 di 3 condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnare l'abitazione familiare sita in Piacenza, via Gardella n. 1; - di porre a carico del Resistente la corresponsione di un assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo Istat, in favore della Ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nonché, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023. Pt_2
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 10 gennaio 2024 a firma del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 16 aprile 2024 ed assegnava alla Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione personale dei Controparte_1
di affidare in via congiunta i Minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso la madre alla quale assegnare l'abitazione familiare e di porre a carico del Resistente un assegno mensile di € 200,00, nonché, decorso il termine di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023. Pt_2
All'udienza fissata per la comparizione personale delle Parti, la Ricorrente dichiarava di aderire alle condizioni di separazione proposte dal Resistente, sicché le Parti precisavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
Con sentenza parziale n. 671/2024 pubblicata in data 11 settembre 2024, il Collegio, ritenute le condizioni di separazione congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli minori, dichiarava la separazione personale delle Parti alle condizioni dalle stesse concordate e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per il proseguo del giudizio sulla domanda di divorzio, fissando all'uopo l'udienza dell'8 aprile 2025.
All'esito dell'udienza così fissata, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo anche in ordine alla domanda di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
In conformità alla richiesta congiunta formulata dalle Parti, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai in Piacenza in data 26 ottobre 2023, in presenza dei presupposti di Pt_2 cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei pagina 2 di 3 coniugi e con sentenza passata in giudicato n. 671/2024 del 11 Parte_1 Controparte_1
settembre 2024 ed essendosi la separazione tra le Parti protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale conclusosi con l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle Parti.
A seguito della sentenza parziale n. 671/2024 del 11 settembre 2024, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo anche in ordine alle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli minori e e vanno, pertanto, integralmente accolte. Persona_1 Persona_2
Quanto alle spese, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti in Piacenza in data 26 ottobre
2013 (Atto n.122, P 1, Anno 2013);
- affida i minori e in via congiunta ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- pone a carico di un assegno mensile di € 300,00 (150 euro per ciascun Controparte_1
figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, in favore della Ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per i
Minori stessi;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica,
a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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