Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, Alessandra Santulli, nella presente controversia iscritta al RG n.14008 2024 ha pronunciato all'udienza del 12 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ersilia Sibilio, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli alla Via Santa Brigida n° 64,
- parte ricorrente - e
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Via Innocenzo XI, 39 presso lo studio dell'avv. Dario Scimè che la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla memoria
- parte resistente – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.06.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a questo ufficio giudicante l' , Controparte_1 rassegnando Le seguenti conclusioni: 1) sospendere l'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 06.05.2024 e relativa al Fascicolo n° 2024/41890 - doc. n° 07176202400003409000 sussistendone i presupposti di legge;
2) dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva, per i debiti di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n° 2024/41890 - doc. n° 07176202400003409000, in danno dei beni di esclusiva proprietà del ricorrente, quale erede beneficiato, e per un importo maggiore rispetto all'Inventario; 3) dichiarare, per l'effetto, l'assoluta inammissibilità, illegittimità ed infondatezza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n° 2024/41890 - doc. n° 07176202400003409000; 4) annullare in ogni caso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n° 2024/41890 - doc. n° 07176202400003409000 perché relativa ad immobili di proprietà esclusiva del ricorrente, nella sua qualità di erede beneficiato, e per un importo maggiore rispetto al relativo inventario.
A fondamento della sua pretesa, la parte ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità ed infondatezza della comunicazione preventiva di iscrizione
1
21.02.2019 al n° 1684/1T e trascritto a Napoli ai nn°5012/3814), unitamente alle sue sorelle, accettava l'eredità del loro defunto padre, sig. , deceduto CP_3 in Napoli il 09.12.2018, con beneficio d'inventario. (accettazione ritualmente depositata, ex art. 55 disp. att., presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, in data 11.03.2019) e che, pertanto, i beni di sua esclusiva proprietà e comunque esclusi dall'inventario dell'eredità non possono essere sottoposti ad alcun vincolo e/o ipoteca in forza della stessa e, per di più, per un importo maggiore rispetto a quello lasciato dal debitore de cuius. Sospesa inaudita altera parte l'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si è costituita l' Controparte_4 confutando la prospettazione attorea rammentando, anzitutto, che il credito posto in esecuzione promana dal ruolo reso esecutivo, dalla Cassa previdenziale dei Geometri, e che in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'agente della riscossione, in data 3.4.2023, ha notificato la cartella di pagamento 07120190035566734502, poi confluita nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400003409000. Ciò posto, sul presupposto che controparte contesta la sua qualità di erede, formulando doglianze che attengono alla sua posizione sostanziale di debitore, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore. Quanto al merito, deduce la piena legittimità dell'atto opposto, rilevando che il beneficio di inventario sia solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti maturati dal de cuius ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. A sostegno, cita la sentenza n. 23961/2019 della Corte di Cassazione, che nel cassare la pronuncia di merito del giudice tributario (CTR), rimarca come quel giudice avesse erroneamente confuso la situazione di chiamato all'eredità con quella di erede con beneficio d'inventario, posto che chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede a tutti gli effetti, soggiungendo che l'ufficio non è tenuto a provare la qualifica di eredi con beneficio d'inventario, onere che invece incombe sul contribuente. Ha quindi concluso per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
2 All'udienza di discussione acquisita la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 1300 del 20 gennaio 2025, depositata in data 27 gennaio 2025, di accoglimento del ricorso proposto dal avverso la Parte_1 comunicazione impugnata in questa sede, relativamente alle cartelle n. 07120190125133115502 e n. 071202200007080413502, notificate in data 02.04.23, afferenti a crediti di natura tributaria, la causa , dopo la discussione orale è stata decisa come da sentenza contestuale letta e pubblicata in udienza.
In via pregiudiziale, va affermata la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione della natura contributiva del credito sotteso al provvedimento impugnato ed oggetto di censura nella presente sede (cfr. SS.UU., n.5286/09). Sul punto, di recente la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 18090, depositata il 2 luglio 2024, intervenendo a margine di un regolamento di giurisdizione, ha nuovamente ribadito il principio di diritto secondo cui «(…) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u. 23/07/2018 n. 19523 e 23/06/2010 n. 15168)».
Con specifico riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, occorre rammentare che essa costituisce atto prodromico all'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente, misura, quest'ultima, che è da considerarsi, alla stregua del fermo amministrativo, di natura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione (Cassazione civile sez. un., 22/07/2015, (ud. 23/06/2015, dep. 22/07/2015), n.15354). Detto atto consiste in un elenco dettagliato degli addebiti e delle relative cartelle, con la precisazione che l'omesso pagamento dell'importo dovuto entro trenta giorni determina l'iscrizione ipotecaria. La mancata notifica della comunicazione preventiva rende illegittima l'iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, così come il preavviso di fermo amministrativo, non è ancora atto dell'esecuzione forzata e, per questo, non è oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione; tuttavia, può essere impugnato dinanzi al Giudice tributario solo quando ha ad oggetto debiti fiscali,
3 mentre va impugnato innanzi al Giudice del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali, nonché al Tribunale ordinario o al Giudice di pace per tutte le altre ipotesi (Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XVII, 15/02/2018, n.647).
Come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria della procedura di riscossione. Pertanto, laddove la stessa tragga origine da una pretesa di natura contributiva, deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice ordinario e, nella specie, del giudice del lavoro.
Relativamente all'autonoma impugnabilità della comunicazione preventiva, infine, la stessa è pacificamente riconosciuta sulla base dell'assunto che vuole lo stesso atto autonomamente impugnabile rispetto alla vera e propria iscrizione di ipoteca (per la quale è competente il Giudice dell'esecuzione) che il concessionario della riscossione deve obbligatoriamente notificare al contribuente prima di procedere all'iscrizione di ipoteca sull'immobile (art. 77 D.P.R. 602/1973).
Sulla base delle considerazioni svolte va altresì disattesa l'eccezione preliminare di integrazione del contraddittorio sollevata da parte resistente, volta a estendere il giudizio nei confronti dell'ente titolare della pretesa creditoria. L'oggetto del presente giudizio, così come introdotto da parte ricorrente, attiene esclusivamente alla legittimità dell'atto impugnato, ossia il preavviso di iscrizione ipotecaria su un bene di proprietà esclusiva dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario , bene che non rientra tra quelli di cui all'inventario dell'eredità accettata. Sul punto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso più volte dalla Suprema Corte, la quale sottolinea che, nelle controversie tributarie, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15.07.2020; Cass. n. 21220 del 28.11.2012). Tale interpretazione si richiama al disposto dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, in base al quale il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non
4 riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite (Cass. SS.UU. n. 16412 del 25.07.2007; Cass. n. 476 del 11.01.2008; Cass. n. 15310 del 30.06.2009; Cass. n. 13082 del 15.06.2011), disciplina applicabile anche alle controversie che abbiano ad oggetto atti esecutivi afferenti a pretese creditorie di natura previdenziale, come nella specie. Avendo parte ricorrente censurato in via esclusiva la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nulla contestando circa il merito della sottesa pretesa creditoria, sulla base delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene, pertanto, del tutto inconferente l'eccezione formulata dall' circa la doverosa integrazione del contraddittorio nei Controparte_1 confronti dell'Ente titolare effettivo della posizione creditoria, nella specie la
“Cassa Geometri”.
Nel merito, il ricorso va accolto. Parte ricorrente deduce l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall' , perché, avendo egli accettato Controparte_1
l'eredità del debitore Geom. con beneficio d'inventario, i beni di sua CP_3 esclusiva proprietà e non rientranti tra quelli di cui all'inventario dell'eredità non possono essere sottoposti ad alcun vincolo e/o ipoteca in forza della stessa e, per di più, per un importo maggiore rispetto a quello lasciato dal debitore de cuius. Invero, il ricorrente, nella sua qualità di erede beneficiato non riveste la qualifica, come invece tassativamente indicato dall'art. 77 D.P.R. 607/1973, né di debitore né tanto meno di coobbligato con conseguente illegittimità ed infondatezza della comunicazione per cui è causa in quanto gli immobili di sua proprietà non possono essere oggetto di alcuna azione relativa a debiti ascrivibili solo ed esclusivamente al suo de cuiuis e comunque alla pretesa di cui si discute;
L'assunto merita di essere condiviso. L'accettazione all'eredità può essere pura e semplice o con beneficio di inventario (art. 470). Quest'ultima consente all'erede di tenere separato il patrimonio personale da quello del defunto (art. 490) e, in tal modo, limita intra vires (e cum viribus) la sua responsabilità per le passività ereditarie. Il fondamento giuridico che sta alla base dell'istituto dell'accettazione beneficiata è quello di agevolare l'accettazione dell'eredità al fine di soddisfare l'interesse generale a che vi sia un erede che permetta la continuazione dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte anche a fronte di un hereditas damnosa. Per questo l'accettazione con beneficio, che, secondo l'art. 470, comma 2, «può farsi nonostante qualunque divieto del testatore», è per il chiamato un diritto il sorgere del quale non è «subordinato ad alcun presupposto di fatto e perciò neppure a quello della insufficienza delle attività a coprire il passivo» (Cass. n. 11084/1993).
5 L'accettazione della eredità con beneficio di inventario comporta che l'erede accettante risponde dei debiti ereditari entro il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, con esclusione della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire. Già in fase antecedente l'esecuzione forzata, pertanto, deve ritenersi preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, diversi da quelli a lui provenienti dalla successione (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado, Emilia-Romagna, sez. XIII, 03/06/2024, n. 493) e comunque per un valore che supera quello di cui al relativo inventario. La comunicazione impugnata, prodromica alla paventata iscrizione di ipoteca, riguarda, del tutto erroneamente ed illegittimamente beni di proprietà esclusiva del ricorrente e non rientranti tra quelli di cui all'inventario della eredità accettata con beneficio d'inventario nonché per un importo maggiore rispetto a quello di cui al relativo inventario;
Del tutto inconferente risulta, infine, il richiamo contenuto nella memoria difensiva di parte resistente alla sentenza della Suprema Corte n. 23961/2019, avendo parte ricorrente ampiamente documentato l'avvenuta accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del sig. , circostanza di cui era CP_3 stato, altresì, edotto l'Agente di riscossione attraverso posta elettronica certificata, come documentato in atti.
Resta, naturalmente, ferma la responsabilità degli eredi beneficiati, come il ricorrente, per l'importo di € 6.594,65 di cui alla cartella n°071 2019 00355667 34 502 nei limiti dell'ereditato e non oltre. Entro questi limiti, l'agente della riscossione resta, pertanto, abilitato ad agire al fine di conseguire il recupero del credito di cui si discute.
Le spese seguono soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
- dichiara, per l'effetto, l'insussistenza del diritto dell'agente di riscossione a eseguire l'iscrizione di ipoteca sui beni di proprietà esclusiva del ricorrente e, per l'effetto, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
6 - condanna l' alla refusione delle spese processuali a favore Controparte_1 di parte ricorrente da quantificarsi in € 1.700,00, oltre per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle stesse al procuratore antistatario. Napoli, lì 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Alessandra Santulli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio presso l'intestato Tribunale, dott. Sodano Giovanni.
7