Articolo 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 657
Articolo 1
Versione
11 settembre 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.

Entrata in vigore il 11 settembre 1966