Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.