Sentenza breve 29 novembre 2021
Decreto collegiale 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/11/2021, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2021
N. 01430/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Questura -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento di archiviazione della Questura -OMISSIS-, n. -OMISSIS- Uff. Immigrazione-OMISSIS-, notificato a mani all'interessato il 5 settembre 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciato dalla Questura -OMISSIS- n. -OMISSIS- con scadenza del 25 dicembre 2019, di aver inoltrato in data 20 febbraio 2020 istanza per il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
Riferisce parte istante che, a seguito dell’invito a presentare documentazione aggiornata circa il proprio domicilio, nonostante l’invio via mail della suddetta documentazione, rimasta senza riscontro, nonché l’invio di ulteriore documentazione al riguardo mediante l’utilizzo della pec dell’allora datore di lavoro, appreso che la suddetta documentazione, relativa alla situazione alloggiativa, risultava solo parzialmente leggibile, provvedeva alla consegna della stessa a mani presso la Questura -OMISSIS-.
Tuttavia, in data 5 settembre 2021 veniva notificato al ricorrente il decreto del Questore -OMISSIS- n.-OMISSIS- Uff. Immigrazione-OMISSIS-, con il quale era disposta l’archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel provvedimento veniva evidenziato il sostanziale disinteresse del richiedente alla regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, disinteresse attestato dalla mancata integrazione della documentazione richiesta e afferente alla situazione alloggiativa, non essendo stato possibile accertare la veridicità della dichiarazione di domicilio presso il Comune di -OMISSIS-, in via -OMISSIS-, documento solo parzialmente leggibile, così come fornito dall’interessato, risultando infruttuosi sia i tentativi di contattare lo straniero tramite l’utenza telefonica indicata nella richiesta sia di rintracciare il medesimo presso il domicilio dichiarato.
Richiamato, quindi, il disposto di cui all’art. 21 – octies L. 241/90, l’amministrazione concludeva disponendo l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, proposto avverso il suddetto provvedimento di archiviazione, ne ha denunciato l’illegittimità per due ordini di motivi, che possono essere così sinteticamente riassunti:
Violazione di legge: erronea e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3, art. 5, comma 5, del D.L. n. 286 del 1998. Eccesso di potere e violazione di legge per erronea valutazione degli elementi di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione in quanto contraddittoria, in quanto l’amministrazione non ha debitamente considerato la situazione così come determinatasi a seguito della richiesta di integrazione, avendo il ricorrente manifestato la permanenza del proprio interesse, essendosi attivato nei modi ricordati, nonostante le difficoltà derivanti dalla particolare situazione emergenziale, al fine di completare la documentazione richiesta.
Peraltro, una volta apprese le difficoltà di lettura del documento già trasmesso via pec, il ricorrente si era premurato di depositare l’originale presso gli uffici della Questura, da cui l’ulteriore prova della permanenza dell’interesse all’evasione della pratica.
Violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990 (come modificata dalla legge n. 15/2005), in quanto non risultano attivati nei confronti del ricorrente i necessari meccanismi di partecipazione, in particolare non risultano comunicati i motivi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art- 21- octies L. 241/90, richiamato nel provvedimento impugnato.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo in ordine ai motivi di ricorso, concludendo per la legittimità del provvedimento impugnato e quindi per la reiezione del gravame e dell’annessa istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2021, udito il procuratore del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a, sussistendone i presupposti, come da avviso riportato a verbale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, con specifico riferimento, in termini assorbenti, al secondo motivo di doglianza.
Il ricorso, infatti, è, ad avviso del collegio, fondato con riferimento all’assorbente censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto, nel caso di specie, si ritiene che non sia stato garantito il corretto contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento di diniego e che tale mancato contraddittorio procedimentale non possa essere sanato ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, comma 2.
Invero, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, nella formulazione vigente ratione temporis, << il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis >>.
Pertanto, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non può essere giustificata dal fatto che << il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>>, come invece, nel caso di specie, ha fatto l’Amministrazione resistente, la quale ha ritenuto <<di non dover procedere, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>>.
Erroneamente, quindi, l’amministrazione ha ritenuto di poter superare la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, per i quali, come detto, non è ammessa la clausola di salvezza del comma 2 dell’art. 21 octies, il contraddittorio procedimentale dovendo essere garantito pienamente nei procedimenti ad istanza di parte come quello in contestazione.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento, dovendo l’Amministrazione procedere al riesercizio del potere nel rispetto delle garanzie offerte dall’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
In tal senso, non è possibile procedere all’esame del primo motivo di ricorso, in considerazione del carattere assorbente del vizio relativo alla mancata applicazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, cui consegue, sostanzialmente, la necessità che l’Amministrazione si esprima nuovamente e alla luce degli elementi eventualmente offerti da parte ricorrente, con conseguente limite per l’intestato Tar di decidere allo stato, in conformità all’art. 34, comma 2, cpv, c.p.a.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO