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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 362/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n° 27/2019 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Macerata emessa in data 10.01.2019 e depositata in data 11.01.2019 chiedendone la riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la parte resistente Resistente_1 srl attraverso atto di controdeduzioni e appello incidentale nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente nel corso del presente procedimento l'agenzia delle entrate direzione provinciale di
Macerata ha depositato una memoria attraverso cui ha inteso emettere un atto di autotutela per l'annullamento dell'atto impositivo numero TQ7032101130/2015 per IRES-IVA-IRAP ANNO 2012 (atto comunicato alla controparte) attraverso cui a seguito della rinunciata pretesa tributaria chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
La Corte letti tutti gli atti del processo trattiene gli atti per la sentenza e delibera come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
Il giudizio va dichiarato estinto.
La rinuncia dell'atto impositivo da parte dell'agenzia delle entrate comporta il venir meno della lite tributaria e di conseguenza l'estinzione del presente processo. Questa Corte tuttavia trattandosi di rinuncia unilaterale alla lite, è chiamata a decidere sulle spese di giudizio reclamate dalla parte costituita resistente.
Al riguardo la Corte osserva come Il merito della causa riguarda una questione dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e successivamente risolta ma che di fatto ha visto divisa la giurisprudenza sia di merito che di legittimità; Nel caso di specie va considerato che l'emissione dell'atto di accertamento è stata effettuata in un periodo in cui non si era ancora consolidato né in dottrina né in giurisprudenza l'indirizzo univoco oggi raggiunto (vedi la recente ordinanza della Corte di Cassazione n° 18510 del 08.06.2022 e sent. 30036 del 13.11.2025). Pertanto considerato che la lite era sorta allorquando la vexata quaestio era ancora incerta e la parte appellante nel corso di questo processo ha dimostrato di volersi uniformare al consolidato orientamento oggi formatosi in materia, depositando prima della data dell'udienza la rinuncia all'appello; la Corte ritiene che sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, Visti gli articoli 15 e 46 decreto legislativo
546 del 1992, nonché 92 C.2 cpc, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 362/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032101130 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n° 27/2019 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Macerata emessa in data 10.01.2019 e depositata in data 11.01.2019 chiedendone la riforma con vittoria di spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la parte resistente Resistente_1 srl attraverso atto di controdeduzioni e appello incidentale nel quale ha chiesto il rigetto dell'appello e l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Successivamente nel corso del presente procedimento l'agenzia delle entrate direzione provinciale di
Macerata ha depositato una memoria attraverso cui ha inteso emettere un atto di autotutela per l'annullamento dell'atto impositivo numero TQ7032101130/2015 per IRES-IVA-IRAP ANNO 2012 (atto comunicato alla controparte) attraverso cui a seguito della rinunciata pretesa tributaria chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
La Corte letti tutti gli atti del processo trattiene gli atti per la sentenza e delibera come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
Il giudizio va dichiarato estinto.
La rinuncia dell'atto impositivo da parte dell'agenzia delle entrate comporta il venir meno della lite tributaria e di conseguenza l'estinzione del presente processo. Questa Corte tuttavia trattandosi di rinuncia unilaterale alla lite, è chiamata a decidere sulle spese di giudizio reclamate dalla parte costituita resistente.
Al riguardo la Corte osserva come Il merito della causa riguarda una questione dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e successivamente risolta ma che di fatto ha visto divisa la giurisprudenza sia di merito che di legittimità; Nel caso di specie va considerato che l'emissione dell'atto di accertamento è stata effettuata in un periodo in cui non si era ancora consolidato né in dottrina né in giurisprudenza l'indirizzo univoco oggi raggiunto (vedi la recente ordinanza della Corte di Cassazione n° 18510 del 08.06.2022 e sent. 30036 del 13.11.2025). Pertanto considerato che la lite era sorta allorquando la vexata quaestio era ancora incerta e la parte appellante nel corso di questo processo ha dimostrato di volersi uniformare al consolidato orientamento oggi formatosi in materia, depositando prima della data dell'udienza la rinuncia all'appello; la Corte ritiene che sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, Visti gli articoli 15 e 46 decreto legislativo
546 del 1992, nonché 92 C.2 cpc, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.