Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 99
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Sentenza 30 gennaio 2026

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    Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    La rinuncia all'atto impositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta il venir meno della lite tributaria e di conseguenza l'estinzione del presente processo. La Corte ha ritenuto sussistenti valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio, data l'incertezza giurisprudenziale al momento dell'emissione dell'atto e la successiva uniformazione dell'Agenzia all'orientamento consolidato.

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    Appello incidentale

    Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 99
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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