CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1196/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 7.5.2025,
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Marcello G. Feola (C.F.:
) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via CodiceFiscale_2
Serafino Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , C.F._3 presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11
E
-RESISTENTI-
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore -RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.3.2019 all' (di seguito Controparte_1
” ”), all' e al CP_1 Controparte_4
(di seguito “ ”), in data Controparte_2 CP_2
12.7.2019 alla e, ai soli fini della litis denuntiatio, in data Controparte_3
12.3.2019 al e al signor (in Controparte_5 RT quanto parti del giudizio dinanzi al TAR Campania Salerno rg.1251/2017, definito con sentenza n. 1799/ 2018), il ricorrente ha esposto:
-di essere proprietario di un fabbricato a destinazione residenziale sito alla via P. Carafa n. 45 del Comune di Castel San Lorenzo (Sa), iscritto in catasto al fl.7 p.lla n.1391 (ex 854), avente sviluppo per quattro piani oltre soffitta, per una superficie di ingombro di oltre 200 mq;
- l'immobile, a dire del ricorrente, è stato costruito in virtù di plurimi titoli edilizi: concessione edilizia n. 104/1977, concessione edilizia n. 1/1987, concessione edilizia n. 61/1990, concessione edilizia n. 69/2000, concessione edilizia n. 52/2002, permesso di costruire n. 54/2004, permesso di costruire n. 21/2006;
- nel corso degli interventi edilizi effettuati sul detto immobile è stato realizzato uno sconfinamento della pianta di ingombro del fabbricato su di un'area di 8 mq. di proprietà demaniale, posta a confine su quella di proprietà del ricorrente (rappresentata al Foglio 7 p.lla 1391);
-al di sotto della particella de qua insiste un canale di scolo delle acque piovane che, attualmente, a seguito di una maggiore urbanizzazione dell'area circostante, non svolge più alcuna funzione di pubblico rilievo, per essere state realizzate altre opere per la raccolta delle acque piovane;
-a riprova che il canale non svolge più una funzione di pubblica utilità, risulta che, per altri fabbricati limitrofi, l' ha Controparte_1 acconsentito alla cessione in proprietà delle corrispondenti aree (fol 7, p.lle
1325 e 1290) ai proprietari dei fabbricati medesimi;
- che la necessità di acquisire la proprietà dell'area in questione consegue ad una sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione di Eboli, n. 459/2015, emessa all'esito di un giudizio instaurato da ed altri contro RT , per violazione di distanze legali, per cui l'attuale Parte_1 ricorrente è stato condannato all'esecuzione di una serie di opere necessarie al ripristino dei giunti sismici;
-che al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza, l'attuale ricorrente aveva presentato una S.C.I.A. (prot. n. 1809 dell'1.7.2015) per l'esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa tecnica antisismica ma il
Responsabile dell'U.T.C. del Comune di , sul presupposto Controparte_5 che il fabbricato interessato dall'intervento ricadesse in parte su area demaniale, aveva ordinato l'immediata sospensione dei lavori “nelle more del perfezionamento della sdemanializzazione dell'area”, prefigurando la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 “nel caso non venga perfezionata” la stessa “nel termine di mesi otto” (ordinanza del
5/4/2016, prot. n. 0001064);
- quindi, in data 8/6/2016 (prot. 7983) il presentava all' Pt_1 CP_1
istanza di acquisizione dell'area
[...] Controparte_6 demaniale in argomento, ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 212/2003, allegando la prescritta documentazione, istanza sulla quale il Genio Civile, con nota prot. n. 2017.0371919 del 25.5.2017, esprimeva parere negativo, asserendo la persistente funzione idraulica del canale di scolo sottostante il terreno oggetto dell'istanza e a tale parere si conformava l'
[...] con provvedimento prot. Controparte_7
2017/7581 dell'8.6.2017, con cui rigettava la predetta istanza di acquisizione;
-con ordinanza n. 13 del 24.07.2017 il Comune di Controparte_5 ordinava la demolizione dell'intera verticale del fabbricato insistente sulla ridetta area demaniale di 8 mq.;
impugnava l'ordinanza di demolizione – unitamente al predetto Parte_3 provvedimento prot. n. 2017/7581 dell'8.6.2017, con il quale il Direttore
dell' aveva respinto l'istanza di Controparte_4 Controparte_1 acquisizione in proprietà (“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq. e alla nota prot. n.2017.0371919 del 25.5.2017, con la quale il Genio
Civile di Salerno aveva espresso parere negativo alla cessione dell'area di 8 mq. – dinanzi al TA , con ricorso R.G. n. 1251/2017; Controparte_8 - il TAR Campania - Salerno, con sentenza n. 1799/2018 del 5.12.2018, pubblicata in data 12/12/2018 ha dichiarato:” … il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n.
2017/7581 dell'8.6.2017, solo successivamente conosciuto dal ricorrente, con il quale è stata respinta l'istanza di acquisizione in proprietà
“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq. sita nel Comune di
, alla via Principe Carafa, confinante con la particella n. Controparte_5
1391 del foglio n. 7, indicando nell'A. G. O. l'autorità nazionale fornita di giurisdizione in materia, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine, di cui all'art. 11 cpv. c. p. a.” e, nel contempo, ha accolto :“
…la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 13 del
24.7.2017, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di ha ingiunto al ricorrente la demolizione “della parte di Controparte_5 fabbricato di proprietà che insiste su area demaniale”, limitatamente al primo motivo di ricorso e con assorbimento di tutte le rimanenti censure…”.
- l'attuale ricorrente, quindi, ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale ed ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare che il canale di scolo sottostante l'area di 8 mq. di proprietà demaniale oggetto dell'istanza di acquisizione in proprietà avanzata in data 8/6/2016 (prot. 7983) dal ricorrente ex art. 5 bis l. n. 212/2003 non svolge più alcuna funzione idraulica, ma è occupato da una fognatura comunale;
2) previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot. n.
2017/7581 dell'8/6/2017 con il quale Controparte_7
, ha rigettato detta istanza, dichiarare ed accertare il
[...] diritto del ricorrente all'acquisizione in proprietà (“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003 presentata l'8/6/2016 (prot. 7983)”.
*
Si sono costituiti in data 28.5.2019, con unica comparsa, l' CP_1 ed il , concludendo per il
[...] Controparte_2 rigetto della domanda, eccependo, nell'ordine:
-l'infondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui l'articolo 5 bis della L.
212/2003 configurerebbe un'ipotesi di vendita obbligatoria a cui l'amministrazione sarebbe tenuta in virtù della semplice presentazione dell'istanza di acquisto dell'area demaniale;
- la competenza della in ordine alle funzioni concernenti la polizia CP_3 delle acque, l'organizzazione e funzionamento del servizio di polizia idraulica, gestione e manutenzione di opere e impianti;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 37/1994 non è più contemplata la sdemanializzazione tacita per cui è necessario un provvedimento espresso ad hoc;
-la mancanza di prova della avvenuta cessione a vantaggio di privati di altre aree demaniali a valle del canale di scolo oggetto del presente giudizio.
*
La benché regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita.
*
Instaurato il contradditorio, il Giudice Delegato, con ordinanza del
3.5.2022 , così provvedeva: “…ritenuta la necessità di nominare un TU, al fine di accertare sulla base degli atti e dei documenti di causa o da richiedere alle parti e svolte le indagini, anche specialistiche, del caso, se il canale di cui in ricorso abbia all'attualità una attitudine ad un uso di pubblico generale interesse eventualmente anche di difesa del territorio e se esso non possa eventualmente considerarsi mera fognatura né mera raccolta di acque meteoriche non convogliate o non identificabili come corpo idrico”.
Il TU ing. , nominato in ultimo dopo le rispettive rinunce Persona_1 dei precedenti tecnici nominati, depositava l'elaborato peritale in data
28.10.2024 e una relazione integrativa della TU, con relativi allegati, in data 14.11.2024.
*
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di conclusioni del
3.12.2024, la causa era stata rimessa dinanzi al Collegio con ordinanza di pari data, con la concessione del termine di legge per il deposito di note conclusionali. Depositate le difese conclusive da parte del ricorrente e dall'Avvocatura di Stato per l'Agenzia e , la causa era trattenuta in decisione CP_2 all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, deve essere dichiarata la contumacia della che, benché regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita.
In via preliminare di merito, deve riconoscersi la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dalla parte convenuta, tenuto conto che essa risulta dalla documentazione ipo-catastale allegata alla relazione integrativa del TU e, comunque, risulta accertata anche nella sentenza del
TAR Campania -Salerno n. 1799/2018, versata in atti.
In merito, poi, alla legittimazione passiva si rileva che ai sensi dell'art. 65 del D. leg.vo 300/99: “All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato…”.
Il legislatore ha, quindi, inteso assegnare ad autonome Agenzie (latu sensu) fiscali la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato, sicché nel caso di specie, relativo a domande di accertamento della natura demaniale del detto canale di scolo e del diritto del ricorrente all'acquisizione in proprietà dell'area demaniale di 8 mq sovrastante il medesimo canale e oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003, deve ritenersi che la legittimazione passiva spetti alla e non Controparte_1 al avendo perduto il medesimo con la Novella del Controparte_9
1999 anche la funzione di organo rappresentativo (delle ragioni e diritti) dello Stato ai fini giudiziali: non essendo nel nostro ordinamento lo Stato un soggetto processuale, il contraddittorio va attivato con l'organo rappresentativo del medesimo in relazione alla materia del contendere, che qui è - appunto - (unicamente) l' . Controparte_1
*
Le domande proposte dal ricorrente sono fondate.
Infatti, il TU, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, ha così concluso: “Pertanto, il sottoscritto, in assenza di documentazione comunale che attesti la presenza e il funzionamento più a monte del collettore, seguendo l'antico tracciato non più rinvenibile sulle attuali cartografie catastali, ritiene con riferimento alla funzione del collettore fognario
“all'attualità”; che: - non vi sia più “una attitudine ad un uso di pubblico generale interesse eventualmente anche di difesa del territorio”; - se non quello che “possa eventualmente considerarsi mera fognatura” ovvero
“mera raccolta di acque meteoriche” e quindi, “non identificabili come corpo idrico”.
Sul punto non risulta una sostanziale contestazione in ordine agli accertamenti compiuti dal TU.
Pertanto, risulta fondata e deve essere accolta la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'accertamento dell'insussistenza di alcuna funzione idraulica e di pubblico interesse del canale in questione.
Per quanto concerne, poi, la domanda di cui al punto sub 2) del ricorso introduttivo di accertamento del diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 212/2003 ad ottenere l'acquisizione in proprietà dell'area in questione, va, innanzitutto, rilevato che la giurisdizione in relazione alla medesima appartenga al giudice ordinario, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo.
Nel merito, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 5 bis della L. n.
212/2003: “Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.
L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni”.
Nel caso di specie risulta dalla TU che il detto canale sottostante l'area de qua, non abbia più funzione idraulica di pubblico interesse, per cui deve ritenersi che, di fatto, la medesima area abbia perso la sua natura demaniale originaria (“sdemanializzazione tacita”), avendo per ciò solo acquisto natura di bene del patrimonio disponibile dello Stato.
Inoltre, dagli atti risulta che l'edificio de quo e quindi lo sconfinamento sull'area di cui si discute, sono stati realizzati in data antecedente al 31 dicembre 2002 sulla base di concessione edilizia n. 104/1977, concessione edilizia n. 1/1987, concessione edilizia n. 61/1990, concessione edilizia n.
69/2000, in quanto le successive tre del 2002, 2004 e 2006 presuppongono già la avvenuta edificazione, salvo le ivi previste e assentite marginali modifiche e varianti in corso d'opera.
Dunque, in difetto di ulteriori eccezioni da parte della parte resistente
, deve ritenersi fondata e va accolta la domanda del Controparte_1 ricorrente di accertamento del suo diritto all'acquisizione in proprietà dell'area demaniale di cui in ricorso di 8 mq, già oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003 presentata l'8/6/2016 (prot. 7983).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate
In merito alle spese di lite anticipate in proporzione con il medesimo atto difensivo dal , esse devono essere Controparte_2 dichiarate integralmente compensate fra le parti, non avendo il medesimo, costituitosi unitamente alla , eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell e Parte_1 Controparte_1
nonché Controparte_2 CP_3 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_3
-accoglie le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' CP_1
e, per l'effetto:
[...]
a) accerta e dichiara che il canale di scolo sottostante l'area di 8 mq. di proprietà demaniale posta a confine di quella di proprietà del ricorrente, rappresentata al Foglio 7 p.lla 1391, non svolge più alcuna funzione idraulica di pubblico interesse ma soltanto di mera fognatura;
b) dichiara ed accerta il diritto del ricorrente ex art. 5 bis L. n. 212/2003 all'acquisizione in proprietà della suddetta area di 8 mq;
- condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per spese vive in euro 125,00 e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1196/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 7.5.2025,
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Marcello G. Feola (C.F.:
) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via CodiceFiscale_2
Serafino Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ) in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , C.F._3 presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11
E
-RESISTENTI-
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore -RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.3.2019 all' (di seguito Controparte_1
” ”), all' e al CP_1 Controparte_4
(di seguito “ ”), in data Controparte_2 CP_2
12.7.2019 alla e, ai soli fini della litis denuntiatio, in data Controparte_3
12.3.2019 al e al signor (in Controparte_5 RT quanto parti del giudizio dinanzi al TAR Campania Salerno rg.1251/2017, definito con sentenza n. 1799/ 2018), il ricorrente ha esposto:
-di essere proprietario di un fabbricato a destinazione residenziale sito alla via P. Carafa n. 45 del Comune di Castel San Lorenzo (Sa), iscritto in catasto al fl.7 p.lla n.1391 (ex 854), avente sviluppo per quattro piani oltre soffitta, per una superficie di ingombro di oltre 200 mq;
- l'immobile, a dire del ricorrente, è stato costruito in virtù di plurimi titoli edilizi: concessione edilizia n. 104/1977, concessione edilizia n. 1/1987, concessione edilizia n. 61/1990, concessione edilizia n. 69/2000, concessione edilizia n. 52/2002, permesso di costruire n. 54/2004, permesso di costruire n. 21/2006;
- nel corso degli interventi edilizi effettuati sul detto immobile è stato realizzato uno sconfinamento della pianta di ingombro del fabbricato su di un'area di 8 mq. di proprietà demaniale, posta a confine su quella di proprietà del ricorrente (rappresentata al Foglio 7 p.lla 1391);
-al di sotto della particella de qua insiste un canale di scolo delle acque piovane che, attualmente, a seguito di una maggiore urbanizzazione dell'area circostante, non svolge più alcuna funzione di pubblico rilievo, per essere state realizzate altre opere per la raccolta delle acque piovane;
-a riprova che il canale non svolge più una funzione di pubblica utilità, risulta che, per altri fabbricati limitrofi, l' ha Controparte_1 acconsentito alla cessione in proprietà delle corrispondenti aree (fol 7, p.lle
1325 e 1290) ai proprietari dei fabbricati medesimi;
- che la necessità di acquisire la proprietà dell'area in questione consegue ad una sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione di Eboli, n. 459/2015, emessa all'esito di un giudizio instaurato da ed altri contro RT , per violazione di distanze legali, per cui l'attuale Parte_1 ricorrente è stato condannato all'esecuzione di una serie di opere necessarie al ripristino dei giunti sismici;
-che al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza, l'attuale ricorrente aveva presentato una S.C.I.A. (prot. n. 1809 dell'1.7.2015) per l'esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa tecnica antisismica ma il
Responsabile dell'U.T.C. del Comune di , sul presupposto Controparte_5 che il fabbricato interessato dall'intervento ricadesse in parte su area demaniale, aveva ordinato l'immediata sospensione dei lavori “nelle more del perfezionamento della sdemanializzazione dell'area”, prefigurando la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 “nel caso non venga perfezionata” la stessa “nel termine di mesi otto” (ordinanza del
5/4/2016, prot. n. 0001064);
- quindi, in data 8/6/2016 (prot. 7983) il presentava all' Pt_1 CP_1
istanza di acquisizione dell'area
[...] Controparte_6 demaniale in argomento, ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 212/2003, allegando la prescritta documentazione, istanza sulla quale il Genio Civile, con nota prot. n. 2017.0371919 del 25.5.2017, esprimeva parere negativo, asserendo la persistente funzione idraulica del canale di scolo sottostante il terreno oggetto dell'istanza e a tale parere si conformava l'
[...] con provvedimento prot. Controparte_7
2017/7581 dell'8.6.2017, con cui rigettava la predetta istanza di acquisizione;
-con ordinanza n. 13 del 24.07.2017 il Comune di Controparte_5 ordinava la demolizione dell'intera verticale del fabbricato insistente sulla ridetta area demaniale di 8 mq.;
impugnava l'ordinanza di demolizione – unitamente al predetto Parte_3 provvedimento prot. n. 2017/7581 dell'8.6.2017, con il quale il Direttore
dell' aveva respinto l'istanza di Controparte_4 Controparte_1 acquisizione in proprietà (“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq. e alla nota prot. n.2017.0371919 del 25.5.2017, con la quale il Genio
Civile di Salerno aveva espresso parere negativo alla cessione dell'area di 8 mq. – dinanzi al TA , con ricorso R.G. n. 1251/2017; Controparte_8 - il TAR Campania - Salerno, con sentenza n. 1799/2018 del 5.12.2018, pubblicata in data 12/12/2018 ha dichiarato:” … il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n.
2017/7581 dell'8.6.2017, solo successivamente conosciuto dal ricorrente, con il quale è stata respinta l'istanza di acquisizione in proprietà
“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq. sita nel Comune di
, alla via Principe Carafa, confinante con la particella n. Controparte_5
1391 del foglio n. 7, indicando nell'A. G. O. l'autorità nazionale fornita di giurisdizione in materia, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine, di cui all'art. 11 cpv. c. p. a.” e, nel contempo, ha accolto :“
…la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 13 del
24.7.2017, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di ha ingiunto al ricorrente la demolizione “della parte di Controparte_5 fabbricato di proprietà che insiste su area demaniale”, limitatamente al primo motivo di ricorso e con assorbimento di tutte le rimanenti censure…”.
- l'attuale ricorrente, quindi, ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale ed ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare che il canale di scolo sottostante l'area di 8 mq. di proprietà demaniale oggetto dell'istanza di acquisizione in proprietà avanzata in data 8/6/2016 (prot. 7983) dal ricorrente ex art. 5 bis l. n. 212/2003 non svolge più alcuna funzione idraulica, ma è occupato da una fognatura comunale;
2) previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot. n.
2017/7581 dell'8/6/2017 con il quale Controparte_7
, ha rigettato detta istanza, dichiarare ed accertare il
[...] diritto del ricorrente all'acquisizione in proprietà (“sdemanializzazione”) dell'area demaniale di 8 mq oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003 presentata l'8/6/2016 (prot. 7983)”.
*
Si sono costituiti in data 28.5.2019, con unica comparsa, l' CP_1 ed il , concludendo per il
[...] Controparte_2 rigetto della domanda, eccependo, nell'ordine:
-l'infondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui l'articolo 5 bis della L.
212/2003 configurerebbe un'ipotesi di vendita obbligatoria a cui l'amministrazione sarebbe tenuta in virtù della semplice presentazione dell'istanza di acquisto dell'area demaniale;
- la competenza della in ordine alle funzioni concernenti la polizia CP_3 delle acque, l'organizzazione e funzionamento del servizio di polizia idraulica, gestione e manutenzione di opere e impianti;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 37/1994 non è più contemplata la sdemanializzazione tacita per cui è necessario un provvedimento espresso ad hoc;
-la mancanza di prova della avvenuta cessione a vantaggio di privati di altre aree demaniali a valle del canale di scolo oggetto del presente giudizio.
*
La benché regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita.
*
Instaurato il contradditorio, il Giudice Delegato, con ordinanza del
3.5.2022 , così provvedeva: “…ritenuta la necessità di nominare un TU, al fine di accertare sulla base degli atti e dei documenti di causa o da richiedere alle parti e svolte le indagini, anche specialistiche, del caso, se il canale di cui in ricorso abbia all'attualità una attitudine ad un uso di pubblico generale interesse eventualmente anche di difesa del territorio e se esso non possa eventualmente considerarsi mera fognatura né mera raccolta di acque meteoriche non convogliate o non identificabili come corpo idrico”.
Il TU ing. , nominato in ultimo dopo le rispettive rinunce Persona_1 dei precedenti tecnici nominati, depositava l'elaborato peritale in data
28.10.2024 e una relazione integrativa della TU, con relativi allegati, in data 14.11.2024.
*
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di conclusioni del
3.12.2024, la causa era stata rimessa dinanzi al Collegio con ordinanza di pari data, con la concessione del termine di legge per il deposito di note conclusionali. Depositate le difese conclusive da parte del ricorrente e dall'Avvocatura di Stato per l'Agenzia e , la causa era trattenuta in decisione CP_2 all'udienza collegiale del 7.5.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, deve essere dichiarata la contumacia della che, benché regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3 costituita.
In via preliminare di merito, deve riconoscersi la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dalla parte convenuta, tenuto conto che essa risulta dalla documentazione ipo-catastale allegata alla relazione integrativa del TU e, comunque, risulta accertata anche nella sentenza del
TAR Campania -Salerno n. 1799/2018, versata in atti.
In merito, poi, alla legittimazione passiva si rileva che ai sensi dell'art. 65 del D. leg.vo 300/99: “All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato…”.
Il legislatore ha, quindi, inteso assegnare ad autonome Agenzie (latu sensu) fiscali la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato, sicché nel caso di specie, relativo a domande di accertamento della natura demaniale del detto canale di scolo e del diritto del ricorrente all'acquisizione in proprietà dell'area demaniale di 8 mq sovrastante il medesimo canale e oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003, deve ritenersi che la legittimazione passiva spetti alla e non Controparte_1 al avendo perduto il medesimo con la Novella del Controparte_9
1999 anche la funzione di organo rappresentativo (delle ragioni e diritti) dello Stato ai fini giudiziali: non essendo nel nostro ordinamento lo Stato un soggetto processuale, il contraddittorio va attivato con l'organo rappresentativo del medesimo in relazione alla materia del contendere, che qui è - appunto - (unicamente) l' . Controparte_1
*
Le domande proposte dal ricorrente sono fondate.
Infatti, il TU, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, ha così concluso: “Pertanto, il sottoscritto, in assenza di documentazione comunale che attesti la presenza e il funzionamento più a monte del collettore, seguendo l'antico tracciato non più rinvenibile sulle attuali cartografie catastali, ritiene con riferimento alla funzione del collettore fognario
“all'attualità”; che: - non vi sia più “una attitudine ad un uso di pubblico generale interesse eventualmente anche di difesa del territorio”; - se non quello che “possa eventualmente considerarsi mera fognatura” ovvero
“mera raccolta di acque meteoriche” e quindi, “non identificabili come corpo idrico”.
Sul punto non risulta una sostanziale contestazione in ordine agli accertamenti compiuti dal TU.
Pertanto, risulta fondata e deve essere accolta la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'accertamento dell'insussistenza di alcuna funzione idraulica e di pubblico interesse del canale in questione.
Per quanto concerne, poi, la domanda di cui al punto sub 2) del ricorso introduttivo di accertamento del diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 5 bis della L. n. 212/2003 ad ottenere l'acquisizione in proprietà dell'area in questione, va, innanzitutto, rilevato che la giurisdizione in relazione alla medesima appartenga al giudice ordinario, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo.
Nel merito, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 5 bis della L. n.
212/2003: “Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.
L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni”.
Nel caso di specie risulta dalla TU che il detto canale sottostante l'area de qua, non abbia più funzione idraulica di pubblico interesse, per cui deve ritenersi che, di fatto, la medesima area abbia perso la sua natura demaniale originaria (“sdemanializzazione tacita”), avendo per ciò solo acquisto natura di bene del patrimonio disponibile dello Stato.
Inoltre, dagli atti risulta che l'edificio de quo e quindi lo sconfinamento sull'area di cui si discute, sono stati realizzati in data antecedente al 31 dicembre 2002 sulla base di concessione edilizia n. 104/1977, concessione edilizia n. 1/1987, concessione edilizia n. 61/1990, concessione edilizia n.
69/2000, in quanto le successive tre del 2002, 2004 e 2006 presuppongono già la avvenuta edificazione, salvo le ivi previste e assentite marginali modifiche e varianti in corso d'opera.
Dunque, in difetto di ulteriori eccezioni da parte della parte resistente
, deve ritenersi fondata e va accolta la domanda del Controparte_1 ricorrente di accertamento del suo diritto all'acquisizione in proprietà dell'area demaniale di cui in ricorso di 8 mq, già oggetto dell'istanza ex art. 5 bis L. n. 212/2003 presentata l'8/6/2016 (prot. 7983).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate
In merito alle spese di lite anticipate in proporzione con il medesimo atto difensivo dal , esse devono essere Controparte_2 dichiarate integralmente compensate fra le parti, non avendo il medesimo, costituitosi unitamente alla , eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell e Parte_1 Controparte_1
nonché Controparte_2 CP_3 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
[...] provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_3
-accoglie le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' CP_1
e, per l'effetto:
[...]
a) accerta e dichiara che il canale di scolo sottostante l'area di 8 mq. di proprietà demaniale posta a confine di quella di proprietà del ricorrente, rappresentata al Foglio 7 p.lla 1391, non svolge più alcuna funzione idraulica di pubblico interesse ma soltanto di mera fognatura;
b) dichiara ed accerta il diritto del ricorrente ex art. 5 bis L. n. 212/2003 all'acquisizione in proprietà della suddetta area di 8 mq;
- condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per spese vive in euro 125,00 e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7-5-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo