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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
26.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 12391 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, PIAZZA SAN FRANCESCO DI Parte_1
PAOLA N. 47 presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE EMANUELE GRECO dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente all'avv. PAOLA LANZA
ATTORE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, con sede in Palermo, Piazza Controparte_1
Pretoria n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia del , così Controparte_1
provvede :
1) accoglie la domanda avanzata dal sig. e per l'effetto condanna il Pt_1 CP_1
convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 18.155,85, a titolo di danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 07.11.2020, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi secondo le modalità indicate in parte motiva, ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 49,35 a titolo di spese mediche;
2) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU (già liquidate come CP_1
da decreto in atti);
3) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente procedimento CP_1
che si liquidano in € 4.227,00, oltre accessori di legge e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Emanuele Greco e Paola Lanza, dichiaratisi antistatari;
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico e non dallo stesso patito in conseguenza del sinistro occorso in
Palermo in data 07.11.2020 a causa di un asserito dissesto presente sul manto stradale. Precisava il sig. che mentre si trovava a percorrere la via Villagrazia a bordo del proprio Parte_1
motociclo, rovinava a terra dopo avere perso il controllo del mezzo a causa di un dissesto del manto stradale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ad un dissesto presente sul manto stradale di proprietà del . Controparte_1 Il teste sentito nel corso del giudizio ha, invero, riferito circa la presenza del dissesto stradale, precisando “ … ho visto una moto di colore bianco che percorreva la via villagrazia, mi
pare fosse una vespa, che mentre camminava è caduta all'altezza di un fosso che mi pare sia stato
segnalato da mia cognata. Diverse persone incappavano in quel fosso e si sentiva il rumore dei
veicoli che vi incappavano. Questo fosso esisteva da almeno un anno e dopo l'incidente occorso al
sig. un ragazzo con la moto ci è finito dentro ed è deceduto. Dopo la caduta è arrivata una Pt_1
macchina e ha portato via con se il conducente della moto. Io non vedevo, perché era buio, se alla
guida della moto vi fosse un uomo o donna né se fosse giovane o meno si vedeva soltanto che era
magro. Non è intervenuta né autorità né autoambulanza.”.
Va ora osservato che è indubbio che il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà del convenuto, trovandosi la strada teatro del sinistro all'interno del centro CP_1
abitato di Palermo.
Ciò premesso in diritto va ora osservato che per lungo tempo si è affermato che in presenza di beni della pubblica amministrazione di non modeste dimensioni ovvero di uso generale era da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l'impossibilità per la pubblica amministrazione di esercitare quel controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati,
residuando l'applicazione di tale disposizione qualora tale potere di controllo fosse concretamente esercitabile.
Rimaneva chiaramente ferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni prodotti da beni pubblici qualora il danneggiato avesse provato la lesione quale conseguenza diretta di un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile ed evitabile. Tale orientamento del Supremo Collegio aveva peraltro trovato avallo nella stessa Corte Costituzionale n. 156/1999, che aveva fatto riferimento al “diritto vivente”.
Fino a poco tempo addietro si riteneva quindi che la disciplina di elaborazione giurisprudenziale in materia di insidie o trabocchetti si applicasse nel caso in cui la p.a. non fosse in grado di garantire – per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi – sul bene di sua proprietà (indipendentemente dal suo carattere demaniale) un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti;
in caso contrario, invece, sarebbe stato operativo il generale disposto dell'art. 2051 c.c., con la sua disciplina di maggior favore per il danneggiato (cfr., per tutte, Corte cost. 156/1999; Cass.
11446/03; 17152/02; 11366/02; 16179/01; 699/1999; 3991/1999; 7742/1997).
Nella più recente giurisprudenza del Supremo Collegio l'orientamento in questione ha però
trovato un condivisibile ripensamento. Si è infatti ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c. anche in relazione ai beni di uso generale (Cass. n. 19653/04, 3651/06 e già in precedenza Cass.
n. 488/03; v. però in senso contrario Cass. 10654/04; e da ultimo;
2410/05; 26997/05; 16770/06.).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tal norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Sotto questo profilo si è sottolineata la necessità di un diverso apprezzamento tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riferimento alle prime situazioni l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità. In merito al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c. si sono quindi tenute distinte le situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è
stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia).
La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei
confronti della PA o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o
patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della
collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando
ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza
che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del
bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una
specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e,
quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta
che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui
all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene
demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della
dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione
della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”
(cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96;
da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4
d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. 15779/06).
Tale più recente orientamento del Supremo Collegio pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qualsiasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la necessità di valutare le specificità del caso concreto. Consegue che la vicenda in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa – quale è quella derivante da una buca presente lungo la carreggiata –
determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Venendo in rilievo un bene di uso generale, al fine di escludere la responsabilità
dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, sicché possa pervenirsi alla conclusione, anche mediante presunzioni, che la situazione pericolosa è sorta in modo del tutto imprevedibile ed inevitabile e quindi per caso fortuito, pur se lo specifico evento non risulti identificato.
Ciò premesso, va osservato che nessuna prova liberatoria della responsabilità del è CP_1
stata però acquisita al giudizio, il quale è rimasto contumace.
Conseguentemente, considerato che di certo alla data del sinistro la strada teatro del sinistro era aperta al pubblico transito e non vi era un cantiere aperto o comunque operai sul posto e che nel tratto di strada in questione, vi era un'anomalia del manto stradale, non può che considerarsi responsabile dell'evento dannoso occorso al sig. , il proprietario del Pt_1 Controparte_1
tratto di strada nel quale si trovava l'anomalia che ha provocato il sinistro.
Il teste sentito in corso di causa ha riferito che la strada teatro del sinistro, non era ben illuminata rendendo quindi l'anomalia non visibile.
In proposito va osservato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2000 n. 1073, 3 dicembre 1999 n. 13460, 26 febbraio 1999
n. 1684) Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun elemento che possa far ritenere sussistente la responsabilità del sig. , anche in via concorsuale, in ordine all'evento dannoso verificatosi. Pt_1
Il teste escusso ha anzi precisato “… questo fosso esisteva da almeno un anno e dopo l'incidente
occorso al sig. un ragazzo con la moto ci è finito dentro ed è deceduto…” Pt_1
Il deve quindi essere condannato al risarcimento del danno subito Controparte_1
dall'attore così come determinato dal nominato C.T.U medico legale il quale ha pure riferito sul nesso causale, precisando, appunto, “La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la
visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate”.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha accertato che sulla persona di residuano Parte_1
ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità
permanente quantificata nella misura del 6%, percentuale che si rivela del tutto congrua.
Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 30 per ITA, 20 al 75% , 10 al 50 e 10 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, la Suprema
Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale,
trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo
2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale,
dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11). Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – il danno non patrimoniale patito dal sig. può complessivamente determinarsi, riconosciuto Pt_1
all'attualità, nella somma di € 18.155,55 comprensiva delle spese mediche pari ad € 49,35.
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario,
al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 18.155,85, dovrà
essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
La somma di € 49,35, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso. Il comune convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di € 18.155,85, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi secondo le modalità sopra indicate, ed oltre rivalutazione monetaria sula sola somma di € 49,35 a titolo di spese mediche.
Le spese di CTU (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Il va, infine, condannato a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento CP_1
che si liquidano come in dispositivo. Sul punto delle spese si ricorda che per giurisprudenza oramai costante, il valore della causa è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda,
avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 09/12/2025
Il G.O.T
LI La NC Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
26.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 12391 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, PIAZZA SAN FRANCESCO DI Parte_1
PAOLA N. 47 presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE EMANUELE GRECO dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente all'avv. PAOLA LANZA
ATTORE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, con sede in Palermo, Piazza Controparte_1
Pretoria n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia del , così Controparte_1
provvede :
1) accoglie la domanda avanzata dal sig. e per l'effetto condanna il Pt_1 CP_1
convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 18.155,85, a titolo di danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 07.11.2020, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi secondo le modalità indicate in parte motiva, ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 49,35 a titolo di spese mediche;
2) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU (già liquidate come CP_1
da decreto in atti);
3) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente procedimento CP_1
che si liquidano in € 4.227,00, oltre accessori di legge e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Emanuele Greco e Paola Lanza, dichiaratisi antistatari;
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico e non dallo stesso patito in conseguenza del sinistro occorso in
Palermo in data 07.11.2020 a causa di un asserito dissesto presente sul manto stradale. Precisava il sig. che mentre si trovava a percorrere la via Villagrazia a bordo del proprio Parte_1
motociclo, rovinava a terra dopo avere perso il controllo del mezzo a causa di un dissesto del manto stradale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ad un dissesto presente sul manto stradale di proprietà del . Controparte_1 Il teste sentito nel corso del giudizio ha, invero, riferito circa la presenza del dissesto stradale, precisando “ … ho visto una moto di colore bianco che percorreva la via villagrazia, mi
pare fosse una vespa, che mentre camminava è caduta all'altezza di un fosso che mi pare sia stato
segnalato da mia cognata. Diverse persone incappavano in quel fosso e si sentiva il rumore dei
veicoli che vi incappavano. Questo fosso esisteva da almeno un anno e dopo l'incidente occorso al
sig. un ragazzo con la moto ci è finito dentro ed è deceduto. Dopo la caduta è arrivata una Pt_1
macchina e ha portato via con se il conducente della moto. Io non vedevo, perché era buio, se alla
guida della moto vi fosse un uomo o donna né se fosse giovane o meno si vedeva soltanto che era
magro. Non è intervenuta né autorità né autoambulanza.”.
Va ora osservato che è indubbio che il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà del convenuto, trovandosi la strada teatro del sinistro all'interno del centro CP_1
abitato di Palermo.
Ciò premesso in diritto va ora osservato che per lungo tempo si è affermato che in presenza di beni della pubblica amministrazione di non modeste dimensioni ovvero di uso generale era da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c., stante l'impossibilità per la pubblica amministrazione di esercitare quel controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati,
residuando l'applicazione di tale disposizione qualora tale potere di controllo fosse concretamente esercitabile.
Rimaneva chiaramente ferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni prodotti da beni pubblici qualora il danneggiato avesse provato la lesione quale conseguenza diretta di un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile ed evitabile. Tale orientamento del Supremo Collegio aveva peraltro trovato avallo nella stessa Corte Costituzionale n. 156/1999, che aveva fatto riferimento al “diritto vivente”.
Fino a poco tempo addietro si riteneva quindi che la disciplina di elaborazione giurisprudenziale in materia di insidie o trabocchetti si applicasse nel caso in cui la p.a. non fosse in grado di garantire – per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi – sul bene di sua proprietà (indipendentemente dal suo carattere demaniale) un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti;
in caso contrario, invece, sarebbe stato operativo il generale disposto dell'art. 2051 c.c., con la sua disciplina di maggior favore per il danneggiato (cfr., per tutte, Corte cost. 156/1999; Cass.
11446/03; 17152/02; 11366/02; 16179/01; 699/1999; 3991/1999; 7742/1997).
Nella più recente giurisprudenza del Supremo Collegio l'orientamento in questione ha però
trovato un condivisibile ripensamento. Si è infatti ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051
c.c. anche in relazione ai beni di uso generale (Cass. n. 19653/04, 3651/06 e già in precedenza Cass.
n. 488/03; v. però in senso contrario Cass. 10654/04; e da ultimo;
2410/05; 26997/05; 16770/06.).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tal norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Sotto questo profilo si è sottolineata la necessità di un diverso apprezzamento tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e di quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili ad utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riferimento alle prime situazioni l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità. In merito al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c. si sono quindi tenute distinte le situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è
stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia).
La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei
confronti della PA o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o
patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della
collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando
ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza
che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del
bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una
specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e,
quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta
che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui
all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene
demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della
dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione
della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”
(cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96;
da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall'essere la stessa ubicata all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4
d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. 15779/06).
Tale più recente orientamento del Supremo Collegio pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della pubblica amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qualsiasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la necessità di valutare le specificità del caso concreto. Consegue che la vicenda in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa – quale è quella derivante da una buca presente lungo la carreggiata –
determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Venendo in rilievo un bene di uso generale, al fine di escludere la responsabilità
dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, sicché possa pervenirsi alla conclusione, anche mediante presunzioni, che la situazione pericolosa è sorta in modo del tutto imprevedibile ed inevitabile e quindi per caso fortuito, pur se lo specifico evento non risulti identificato.
Ciò premesso, va osservato che nessuna prova liberatoria della responsabilità del è CP_1
stata però acquisita al giudizio, il quale è rimasto contumace.
Conseguentemente, considerato che di certo alla data del sinistro la strada teatro del sinistro era aperta al pubblico transito e non vi era un cantiere aperto o comunque operai sul posto e che nel tratto di strada in questione, vi era un'anomalia del manto stradale, non può che considerarsi responsabile dell'evento dannoso occorso al sig. , il proprietario del Pt_1 Controparte_1
tratto di strada nel quale si trovava l'anomalia che ha provocato il sinistro.
Il teste sentito in corso di causa ha riferito che la strada teatro del sinistro, non era ben illuminata rendendo quindi l'anomalia non visibile.
In proposito va osservato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2000 n. 1073, 3 dicembre 1999 n. 13460, 26 febbraio 1999
n. 1684) Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun elemento che possa far ritenere sussistente la responsabilità del sig. , anche in via concorsuale, in ordine all'evento dannoso verificatosi. Pt_1
Il teste escusso ha anzi precisato “… questo fosso esisteva da almeno un anno e dopo l'incidente
occorso al sig. un ragazzo con la moto ci è finito dentro ed è deceduto…” Pt_1
Il deve quindi essere condannato al risarcimento del danno subito Controparte_1
dall'attore così come determinato dal nominato C.T.U medico legale il quale ha pure riferito sul nesso causale, precisando, appunto, “La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la
visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate”.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha accertato che sulla persona di residuano Parte_1
ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità
permanente quantificata nella misura del 6%, percentuale che si rivela del tutto congrua.
Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 30 per ITA, 20 al 75% , 10 al 50 e 10 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, la Suprema
Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale,
trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo
2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale,
dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11). Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – il danno non patrimoniale patito dal sig. può complessivamente determinarsi, riconosciuto Pt_1
all'attualità, nella somma di € 18.155,55 comprensiva delle spese mediche pari ad € 49,35.
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario,
al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 18.155,85, dovrà
essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
La somma di € 49,35, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data dell'esborso. Il comune convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di € 18.155,85, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi secondo le modalità sopra indicate, ed oltre rivalutazione monetaria sula sola somma di € 49,35 a titolo di spese mediche.
Le spese di CTU (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Il va, infine, condannato a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento CP_1
che si liquidano come in dispositivo. Sul punto delle spese si ricorda che per giurisprudenza oramai costante, il valore della causa è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda,
avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 09/12/2025
Il G.O.T
LI La NC Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44