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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti al n. 890/2022 e n. 1076/2022 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maniscalco Basile
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Coffari di Gilferraro
PEC: Email_2
appellata e appellante nel proc. n. R.G. 1076/2022
e nei confronti di
AVV. FRANCESCA SALVIA (C.F. ) C.F._3
PEC: Email_3
curatore speciale dei minori
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 Conclusioni per l'appellante:
Disporre l'acquisizione della relazione definitiva della dott.ssa in uno a tutto il Per_1 materiale (verbali, audiovideoregistrazioni, test) relativo alle operazioni peritali.
Annullare, riformare o revocare per quanto di ragione, sentenza resa fra le parti dal Tribunale
Civile di Palermo, sez. I, 16/23 febbraio 2022 818/2022 reg. sent., non notificata conseguentemente:
1. Revocare la pronunzia nella parte in cui dispone l'affidamento ai servizi sociali e disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora e CP_1
conseguentemente l'affidamento esclusivo dei minori al padre con residenza prevalente presso lo stesso confermando il regime di incontri disposto nella sentenza impugnata
2. In subordine e senza recesso dalla superiore richiesta revocare la pronunzia nella parte in cui dispone l'affidamento ai servizi sociale e disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre con residenza prevalente presso lo stesso confermando il regime di incontri disposto nella sentenza impugnata
3. In ulteriore subordine e sempre senza recesso revocare la pronunzia nella parte in cui dispone l'affidamento ai servizi sociale e disporre l'affidamento condiviso dei minori al padre con residenza prevalente presso il padre confermando il regime di incontri disposto nella sentenza impugnata.
4. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui onera il signor di Parte_1
contribuire al mantenimento della moglie per la carenza dei presupposti Controparte_1 di fatto, di diritto e processuali anche in conseguenza delle mutate situazioni di fatto per come espressamente ammesse dalla signora CP_1
5. Riformare la pronunzia nella parte in cui onera la signora di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli nella misura di 300 euro mensili, onerandola di contribuire in misura non inferiore ad euro 700,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi secondo i criteri fissati nella sentenza di primo grado.
6. Condannare la signora al risarcimento del danno patito dal e dai CP_1 Parte_1 figli per i 42 mesi nei quali non hanno potuto vivere un normale rapporto genitoriale, e per gli ulteriori 6 mesi da giugno 2024 ad oggi.
7. Ammettere i mezzi istruttori articolati e non ammessi in primo grado.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
2 Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello proposto dal sig. ; disporre l'affido esclusivo dei minori alla Parte_1 madre con collocamento presso l'abitazione della medesima;
sospendere il diritto di visita fra
i minori e il sig. ; vietare ogni contatto fra i minori e la compagna del padre, Parte_1
; condizionare ogni futuro provvedimento di tutela a favore dei figli Persona_2
alla effettiva volontà e disponibilità dei minori ad incontrare il padre;
disporre a favore del sig. un percorso di sostegno alla genitorialità; dichiarare la separazione Parte_1 addebitabile al sig. ; disporre che il sig. provveda al mantenimento Parte_1 Parte_1
dei figli versando una somma pari a euro 1000,00 rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermare il mantenimento a favore della sig.ra permanendo la CP_1
disparità economica tra le parti;
disporre la restituzione del mantenimento versato dalla sig.ra per i figli dal mese di marzo 2022 al mese di dicembre 2023; disporre il CP_1
versamento per il mantenimento retroattivo dei figli a favore della dal mese di marzo CP_1
2022 al mese di dicembre 2023; condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento Parte_1 danni per lite temeraria e per mala fede Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per il curatore speciale dei minori avv. FRANCESCA SALVIA:
“Ciò posto il sottoscritto difensore, nella su riferita qualità, chiede che la causa venga posta in decisione insistendo sull'affidamento esclusivo dei minori e Persona_3 Per_4
alla genitrice alla genitrice, sig.ra con collocamento presso la di lei abitazione, ove CP_1 attualmente vivono, e nel rigetto della domanda di parte appellante volta alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sui figli minori, a carico dell'appellata nella carenza dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della tesi avversa;
Salvo restando il ripristino futuro degli incontri tra padre e figli, qualora i bambini ne facciano richiesta e tale ripresa sia valutata dagli operatori sociali conforme al loro interesse, fatto salvo, altresì, l'esito degli accertamenti penali in corso.
Con vittoria di onorari, spese ed accessori del presente giudizio, come da nota spese che si allega, somme da porre a carico dell'erario essendo stati i minori ammessi a godere del beneficio del gratuito patrocinio come da provvedimento che si deposita”
Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 818/2022 del 23 febbraio 2022, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1
, ha pronunciato la separazione personale tra le parti che Parte_1 avevano contratto matrimonio a Monreale il 26 giugno 2010; ha rigettato la domanda di addebito della separazione a;
disposto l'affidamento dei figli Parte_1 minori (nato il [...]) e (nata il [...]) al Servizio Per_3 Per_4
Sociale territorialmente competente, con domicilio prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederli e tenerli con sé secondo preciso calendario;
ha onerato il Servizio
Sociale di monitorare il nucleo familiare e di relazionare al Giudice tutelare ogni tre mesi;
ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due
[...]
figli minori, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha posto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di € 200,00 al mese
[...] Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal resistente.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 12 maggio 2022.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 6 dicembre 2022, si è costituita l'appellata, insistendo nelle conclusioni già formulate in occasione dell'appello proposto avverso la medesima sentenza ed iscritto al n. 1076/2022 R.G., riunito al presente procedimento con provvedimento del 9 dicembre 2022.
4. Con memoria depositata il 26 settembre 2024, si è costituito il curatore speciale dei minori, nominato con decreto del 24 settembre 2024 e individuato nella persona dell'avv.
FRANCESCA SALVIA.
5. Istruita la causa a mezzo di richiamo del CTU già nominato nel giudizio di prime cure e disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 8
4 novembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In merito all'affidamento della prole, disposto dal Giudice di prime cure in favore dei
Servizi Sociali di Palermo, con statuizione gravata da entrambe le parti, deve innanzi tutto rilevarsi che il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 21 settembre 2024, ha applicato la misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p. a carico dell'appellante e della sua compagna, , entrambi indagati per i reati di cui agli artt. 110 Persona_2
e 572, c.1 e 2, c.p. commessi nei confronti di e , disponendo il divieto Per_3 Per_4 di avvicinamento di costoro ai minori e l'applicazione del braccialetto elettronico. Ha infatti ritenuto il Giudice per le indagini preliminari la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati sulla base delle dichiarazioni rese dalla appellata in sede di denuncia del
26 agosto 2024, da , ormai ultra dodicenne e ritenuto attendibile dalla dott.ssa Per_3
consulente del P.M., da e da altri soggetti sentiti a s.i.t. (la nonna materna e Per_5 Per_4 il dirigente scolastico). Ha in particolare ritenuto il G.I.P. che dalle dichiarazioni di emergesse “un contegno degli indagati volto ad assumere un atteggiamento Per_3 fortemente prevaricante, offensivo ed umiliante, con condotte ai danni dei minori, capaci di ingenerare un clima vessatorio e di paura per gli stessi, con potenziali ripercussioni nella vita futura delle persone offese, stante la loro tenera età”.
7. Gli atti del procedimento di applicazione di misura cautelare richiamati, sono utilizzabili dal giudice civile che, in assenza di un espresso divieto, può liberamente valutare e utilizzare le prove e gli atti provenienti dal procedimento penale (anche dalle indagini preliminari) quali prove atipiche, che hanno valore indiziario e soggiacciono quindi alle regole dettate relativamente alle presunzioni (cfr. Cass. civ. ord. n. 30298/2023; Cass. Civ. ord n. 19521/2019; Cass. civ. ord. n. 2151/2014; Cass. civ. n. 15714/2010).
8. Nel caso di specie, dagli atti del procedimento richiamato si ricavano elementi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali, tenendo conto anche della fondamentale esigenza di tutela dei minori e dei loro interessi, deve essere radicalmente esclusa la possibilità di affidare i minori al padre o di disporre il loro collocamento presso di lui.
9. E tuttavia non può neppure ritenersi che l'affidamento di e Per_3 Per_4 alla madre risponda all'interesse della prole.
5 Giova invero ricordare che il giudice dispone del potere di adottare d'ufficio i provvedimenti necessari alla migliore tutela degli interessi della prole, poiché la tutela degli interessi dei figli minorenni non può essere frustrata dalla stretta applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di modo che la loro tutela sia condizionata alla solerzia o all'inerzia dei genitori (“attese le esigenze pubblicistiche in gioco, [il Giudice] dispone di poteri istruttori d'ufficio in deroga alle regole generali sull'onere della prova e può adottare anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la miglior tutela dei figli stessi” (Cass. Civ. ord. n. 21178/2018).
Giova altresì premettere che, in tema di separazione personale, la conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre osta alla sua applicazione tutte le volte in cui si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. Cass. civ. Sent. n.
6535/2019). L'elevata conflittualità tra i genitori, quindi, ben può fondare la deroga al regime di affidamento condiviso della prole, ove questo possa risultare in concreto pregiudizievole, dovendo infatti il Giudice optare per l'affidamento esclusivo o per l'affidamento ai servizi sociali nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. Civ. ord. n. n. 32404/2021; cfr. altresì Cass. Civ. ord. n. 26517/2024,).
10. Nel caso di specie, dall'introduzione del giudizio di primo grado, nel gennaio 2017, ad oggi, le dinamiche interne al nucleo familiare, nonché i rapporti tra figli e singolo genitore e tra genitori sono stati sottoposti all'attenzione e all'esame di diverse figure professionali specializzate, le quali hanno tutte evidenziato che l'altissima conflittualità genitoriale aveva creato notevoli disagi nella prole.
E invero, la dott.ssa , prima CTU nominata nel primo grado di giudizio, nella propria Per_6
relazione del febbraio 2018 ha evidenziato che i minori “manifestano uno stato di sofferenza fortemente influenzato dalle dinamiche conflittuali della genitorialità paterna e materna, e dalle modalità con cui la coppia entra in relazione con loro e con l'altro genitore di riferimento” (pag. 35 della relazione); che “Guardando il disegno nella sua globalità, si ritiene di evidenziare quanto tale rappresentazione grafica di fatto sottolinei lo stato di insicurezza e di fragilità emotiva di a causa del clima familiare conflittuale, dove Per_3 non vi è alcuna rappresentazione dei legami affettivi tra i membri, ma solo della coppia
6 coniugale con evidenza vissuta come fonte di sofferenza e angoscia, tanto da determinare in lui il bisogno di sancire la fine del clima di grande discordia che raffigura con i due grandi cuori al lato del foglio e con uno scarabocchio che simbolicamente riproduce la frase“…via amo tutti e due…”.” (pagg. 31 e 32 della relazione); che “E' evidente, a parere di chi scrive, quanto siano le problematiche della famiglia a ripercuotersi sulla serenità della bambina. Si ritiene, al riguardo che il forte stato di angoscia della madre unitamente al bisogno del padre di affermare il proprio ruolo genitoriale, evidenziano la forte difficoltà dei genitori a porre attenzione ai bisogni specifici evidenziati in quel momento dalla bambina, il cui pianto di angoscia fa pensare, più che ad un rifiuto del padre, al fisiologico bisogno di quell'età di rimanere con la base sicura rappresentata dalla figura materna. E' verosimile pensare, quindi, come possano essere proprio i bisogni della bambina non riconosciuti dai genitori, nonché la mancanza di punti di riferimento rassicuranti a fare riemergere in modo problematico le ansie, i timori di abbandono e le angosce osservati nella piccola ” Per_4
(pag. 35 della relazione); che “Sia il signor che la signora accusandosi di Parte_1 CP_1 essere stato un "cattivo marito" “una cattiva moglie” ne fanno altresì automaticamente un
"cattivo padre" “una cattiva madre” a discapito dei bisogni dei figli, manifestando solo ed esclusivamente esigenze loro personali, senza avere invece chiaro quale sia il comportamento da adottare per il bene e le esigenze dei figli” (pag. 39 della relazione); che “è possibile considerare che nonostante la loro tenera età, e hanno vissuto e Per_3 Per_4
continuano a vivere momenti di alta conflittualità tra i genitori. Si ritiene possibile evidenziare, quindi, che il loro sviluppo ad oggi risulti fortemente influenzato dalle dinamiche della genitorialità paterna e materna, dalle modalità con cui la coppia entra in relazione con loro e con l'altro genitore di riferimento. In tal senso è a mio parere opportuna la considerazione che i diritti dei figli, sono nelle mani degli adulti e qui c'è il rischio che in un non molto lontano futuro e possano subire i danni della disfunzionale Per_3 Per_4 dinamica relazionale tra i due ex coniugi, con il conseguente adeguamento ad una condizione non funzionale per un sano ed equilibrato sviluppo psicoaffettivo (pagg. 41 e 42 della relazione); che fossero presenti “rilevanti fattori di rischio, identificati non solo in una elevata conflittualità della coppia genitoriale incapace di una comunicazione funzionale ad una pianificazione per il futuro dei figli, ma anche nella complessità dei contenuti emersi nei
7 colloqui, che segnala comunque il grave stato di compromissione delle reciproche percezioni”
(pag. 45 della relazione).
Nella relazione del Consultorio Familiare del 7 novembre 2018 a firma delle Persona_7
dott.sse e si legge che “I mondi descritti dal sig. e dalla sig.ra Pt_2 Pt_3 Parte_1 sono totalmente differenti se non opposti, e riteniamo che tale scissione possa esporre CP_1
i bambini a un forte rischio che oggi ci sembra si evidenzi, da quanto narrato dai genitori e colto nell'osservazione dei bambini, nella modalità iperadattiva soprattutto in , e Per_3 nei disturbi del sonno di descritti dalla madre” (pag. 3 della relazione). Per_4
Nella relazione dell' del 10 maggio 2019 a firma della dott.ssa e Parte_4 Per_8 del dott. si legge che “Sembrerebbe che nella espressione grafica, Per_9 Per_3
rappresenti la soverchiante dinamica che in atto intercorre tra i genitori e che sembra ingombrare il suo spazio di vita” (pag. 1 della relazione); che “La mancanza di comunicazione tra i genitori, alla continua ricerca di una simmetria genitoriale impossibile da raggiungere se non a discapito del benessere dei figli, non facilita la risoluzione delle difficoltà nei bambini e rischia di compromettere ogni loro futuro progresso evolutivo” (pag. 4 della relazione).
Nella relazione del Consultorio Familiare del 28 marzo 2019 a firma delle Persona_7
dott.sse e si legge che “benché si siano trovate piccole soluzioni utili alla Pt_2 Pt_3 migliore gestione dei bambini, il quadro relazionale tra i due coniugi resta di estrema conflittualità” (pag. 2 della relazione).
Nella relazione del Consultorio Familiare del 22 agosto 2019 a firma delle Persona_7 dott.sse e si legge che “il rapporto tra i due ex coniugi non ha trovato la Pt_2 Pt_3
possibilità di trasformarsi e ciò ha mantenuto un clima relazionale disfunzionale” (pag. 1 della relazione).
Nella relazione di Spazio Neutro del 17 febbraio 2020 a firma della dott.ssa si legge Per_10 che “la difficoltà relazionale esistente tra i genitori sembra avere impedito nel tempo, e a dire di chi scrive impedisce oggi ai minori, di avere relazioni equilibrate. […] , non di Per_3 rado, si è trovato triangolato ed incastrato (a dire di chi scrive) all'interno di dinamiche fatte di probabili pressioni affettive […] di conflitti di lealtà (probabilmente verso l'uno o l'altro genitore)” (pag. 11 della relazione).
8 Nella relazione di Spazio Neutro del 15 maggio 2020 a firma della dott.ssa si legge Per_10
“è l'interazione dei due livelli, materno e paterno, in unità e in accordo, che, diventa certamente e con pieno successo, adeguato al benessere dei figli, ma ciò, nel caso in oggetto, deve ancora poter trovare spazio di attuazione per quelle che sono le difficoltà relazionali esistenti tra le parti genitoriali” (pag. 2 della relazione).
Nella relazione della CTU dott.ssa svolta nel primo grado di giudizio e depositata Per_1 il 6 luglio 2020 si legge che “La configurazione dei rapporti fra le parti si è fin dal primo incontro presentata con un altissimo gradiente di conflittualità che gli interventi svolti in seno alla coppia genitoriale non sono riusciti né a rimodulare, né a stabilizzare. Si è osservata un' escalation distruttiva che ha coinvolto i figli molto piccoli, spostando su di loro la frammentazione familiare e minacciando seriamente lo sviluppo evolutivo degli stessi” (pag.
78 della relazione).
Nelle note sintetiche depositate il 26 settembre 2024 dalla C.T.U già nominata in prime cure, dott.ssa e richiamata nel presente grado di giudizio, si legge che “Sia Per_1 Per_3 che mostrano un'intensa sofferenza e appaiono estremamente stanchi del loro Per_4
coinvolgimento nel conflitto genitoriale” (v. pag. 6 delle note sintetiche); che “ Per_3 appare coinvolto nella difficoltà dei genitori di accordarsi fra loro e centrare le loro attenzioni sui bisogni dei figli” (pag. 7 delle note sintetiche); che “Le dinamiche osservate coinvolgono i figli in modo da mettere in serio rischio lo sviluppo della loro autonomia di pensiero, delle loro capacità critiche e della loro serenità, intesi tutti fattori che costituiscono il benessere dell'individuo” (pag. 9 delle note sintetiche).
Emerge dunque chiaramente, dall' istruttoria fin qui svolta, che le parti non sono riuscite a sviluppare una modalità relazionale funzionale idonea a minimizzare o almeno attutire le conseguenze della crisi familiare sulla prole, obiettivo, questo, che era invece fondamentale per garantire uno sviluppo fisiologico di e . Per_3 Per_4
Siffatta incapacità delle parti, come rilevata unanimemente da tutti gli operatori che hanno preso in carico il nucleo, ha invero inciso negativamente sullo sviluppo dei minori, ingenerando in una netta chiusura emotiva e in entrambi - soprattutto in Per_4
-, come emerso nell'ambito delle consulenze svolte in entrambi i gradi di Per_3
giudizio, la consapevolezza di essere di fatto chiamati a compiere scelte produttive di
9 conseguenze sui genitori, emersa anche nel gioco attraverso l'esitazione a scegliere e attraverso la ricerca dell'implicita approvazione della madre, quando presente.
La gravità degli effetti del coinvolgimento della prole nella conflittualità genitoriale è emersa ancora e sempre molto chiaramente quando è stata ricoverata presso l'U.O. di Per_4
Neuropsichiatria Infantile dell'ARNAS Civico Di Cristina di per 14 giorni (17 Pt_4
maggio – 31 maggio 2019), con diagnosi di “stato depressivo grave della minore di natura reattiva alle complesse dinamiche familiari”.
11. Alla luce delle evidenze raccolte nel caso di specie, deve essere confermato il capo della sentenza di prime cure con il quale il Tribunale ha disposto l'affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti, con onere di riferire al Giudice tutelare con cadenza quadrimestrale.
12. Quanto invece al collocamento dei minori, non può essere accolta la domanda formulata dal P.G. che, all'udienza del 27 settembre 2024, ha chiesto il loro collocamento in comunità atteso che, allo stato, lo spostamento della prole dalla casa materna - ove la stessa di fatto risiede sin dal giugno 2024 - appare una soluzione che potrebbe esporre la stessa ad un ulteriore trauma, conseguenza del brusco e definitivo abbandono della casa familiare e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.
La miglior soluzione allo stato individuabile, nel superiore interesse dei minori, è quindi quella del loro collocamento presso l'abitazione materna e tanto anche in ragione del fatto che, come pacifico, i minori, fin dal giugno 2024, senza soluzione di continuità, risiedono presso la casa materna, ove hanno ormai sviluppato abitudini di vita che sarebbe per loro dannoso sconvolgere (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/01/2025, n. 379).
In riforma della sentenza gravata, deve quindi essere disposto il collocamento della prole presso l'abitazione materna.
13. Al fine di assicurare a e il supporto psicologico necessario al Per_3 Per_4 loro sviluppo nella maniera più armonica e funzionale possibile, deve disporsi che i due minori siano presi in carico dal Servizio di neuropsichiatria infantile.
Deve altresì disporsi che entrambi i genitori siano presi in carico dal Centro di Salute Mentale per avviare un percorso che consenta loro di elaborare la separazione, minimizzando le conseguenze di questa a carico dei figli.
10 Il nucleo dovrà infine essere seguito dal Consultorio familiare territorialmente competente.
Tutti i predetti servizi avranno onere di reciproco confronto e di riferire al Giudice tutelare ogni quattro mesi.
14. È fondata la domanda di addebito della separazione a Parte_1 spiegata da . Controparte_1
Giova sul punto premettere che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, non potendo la pronuncia di addebito fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., a carico dei coniugi (ex plurimis, v. Cass. Civ. ord. n. 20229/2022). Appare altresì opportuno premettere che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (v. Cass. Civ. ord. n. 5171/2024).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'appellata abbia assolto all'onere della prova su di sè gravante.
L'episodio di violenza del 3 ottobre 2016 così come da ella descritto – percosse alla guancia sinistra e al braccio sinistro – trova riscontro e conforto non solo nelle dichiarazioni del teste il quale, sebbene non abbia direttamente assistito all'aggressione, ha Testimone_1
dichiarato all'udienza del 21 dicembre 2020 “E' vero che l'ho accompagnata al Ps e accusava dolori alla guancia ed al braccio […]quando mia sorella è arrivata era sconvolta e il bambino piangeva e faceva fatica a parlare la aveva la guancia sinistra gonfia ed CP_1 arrossata come il braccio sinistro”, ma anche nel referto di pronto soccorso dell'Ospedale
“Buccheri La Ferla” di del 4 ottobre 2016, il quale riporta diagnosi di “ecchimosi Pt_4
traumatiche guancia sx e braccio sx”. Sulla base di tali elementi gravi, precisi e concordanti deve dunque ritenersi, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che l'appellante abbia usato violenza fisica
11 nei confronti dell'appellata, motivo per il quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere pronunciato l'addebito della separazione a . Parte_1
15. Passando ora ad esaminare le domande di contenuto economico e, in particolare, quella relativa al mantenimento della prole, appare opportuno ricordare che l'assegno per i figli trova fondamento nel diritto degli stessi a essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c.. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n. 2536/2024). Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Le spese di mantenimento della prole non possono infatti ricadere interamente sul genitore collocatario, specie quando, come nel caso che ci occupa, i figli vivano esclusivamente con la madre, la quale dunque si fa interamente carico dei compiti domestici e di cura, elementi, questi, previsti dall'art. 337 ter c.c. quali indici per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, alla luce dei sopra richiamati principi, non può trovare accoglimento la domanda di aumento del contributo al mantenimento della prole, da € 300,00 a € 700,00 mensili, spiegata dall'appellante sul presupposto dei maggiori redditi percepiti dall'appellata successivamente alla sentenza di primo grado e per effetto della sua assunzione presso il dopo la conclusione del giudizio di primo grado. Controparte_2
È vero, infatti, che l'appellata ha migliorato la propria condizione economica e, tuttavia, è rimasta incontestata la circostanza, dettagliatamente illustrata dalla appellata, che nel periodo tra marzo 2022 e dicembre 2023, i tempi di permanenza della prole presso la casa materna siano stati di gran lunga superiori a quelli previsti nel calendario di visita fissato dal Tribunale.
12 Parimenti non contestata è rimasta la circostanza, addotta dall'appellata, secondo cui la prole sarebbe rimasta senza soluzione di continuità, presso l'abitazione materna dalla fine dell'anno scolastico 2023/2024, ossia da giugno 2024.
16. Da tanto non discende, però, l'accoglimento della domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento indiretto della prole nel periodo intercorrente tra marzo
2022 e dicembre 2023 spiegata dall'appellata, atteso che in tale periodo la prole, come detto, sebbene abbia trascorso presso la casa materna, di fatto, un tempo superiore rispetto a quello previsto nel calendario delle visite disposto dal Tribunale, era comunque collocata in via prevalente presso la casa paterna. Per gli stessi motivi deve essere rigettata la domanda formulata da volta alla condanna di controparte al pagamento del Controparte_1
contributo per il mantenimento indiretto dei figli per il periodo da marzo 2022 a dicembre
2023.
17. Tenuto conto del fatto che, fin dal giugno 2024, la prole risiede esclusivamente presso l'abitazione materna e che quindi gravano interamente sull'appellata i costi di cura e di mantenimento della stessa, e tenuto altresì conto dei redditi dell'appellante, così come emergono dalle dichiarazioni dei redditi in atti, in parziale riforma della sentenza gravata,
l'appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di €
500,00, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dal mese di giugno 2024
18. È invece fondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di spiegata dall'appellante. Controparte_1
Occorre premettere al riguardo che l'art. 156, primo comma, c.c. prevede che il giudice
“stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” e che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
13 personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. civ. n. 12196/2017).
Nel caso di specie, ha conseguito, successivamente alla sentenza Controparte_1
di primo grado, mezzi propri che le consentono di godere del medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza con l'appellante. E invero, durante la convivenza l'appellante percepiva un reddito mensile pari a circa € 1.800,00, mentre l'appellata collaborava in uno studio legale percependo circa € 500,00 mensili;
dopo la sentenza di primo grado l'appellata, per come pacifico tra le parti, ha iniziato a svolgere le funzioni di Cancelliere esperto e di Giudice tutelare onorario. In ragione di ciò, deve disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore a far data dalla assunzione presso il Ministero della Giustizia.
19. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della appellata al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare spiegata dall'appellante.
Giova in proposito premettere che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
c.c. (v. Cass. Civ. n. 18853/2011). Appare opportuno altresì premettere che l'illecito endofamiliare, rientrante nell'alveo dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata
(v. Cass. Civ. n. 6518/2020).
Nel caso di specie, non può ritenersi che tale illecito sussista nella forma, dedotta dall'appellante, della lesione, a opera di , del rapporto genitore- Controparte_1
figli con e . Per_3 Per_4
Mentre l'appellante non ha fornito prova del dedotto condizionamento operato da
[...]
sui figli - che è stato ipotizzato dalla CTU sulla base di elementi quali il CP_1 linguaggio del corpo e il tono della voce utilizzati dall'appellata, riconducibili ai suoi personali sentimenti nei confronti dell'appellante, in particolare al momento del termine dell'orario di visita e del passaggio dei minori da un genitore all'altro - è emerso invece nel procedimento penale recentemente instauratosi nei confronti dell'appellante, e in particolare
14 dal racconto di -ultra dodicenne ritenuto, come anticipato, attendibile - che Per_3
la volontà dei minori di non incontrare il padre è da ricondursi ai comportamenti violenti agiti da quest'ultimo nell'ambito familiare.
20. Visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate e le spese di C.T.U. devono essere definitivamente poste, in solido,
a carico di entrambe le parti per quote uguali.
21. Non può infine trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di prova dell'elemento soggettivo in capo all'appellante (su cui cfr. Cass. Ord.,
12/10/2023, n. 28448; ord. 17/04/2023, n. 10097), prima ancora che della prova del danno in capo all'appellata. Non è ravvisabile invero nel caso di specie in capo all'appellante soccombente né la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ossia la mala fede, ma nemmeno la mancanza di ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, ossia la colpa grave, non potendo invero predicarsi né la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, né la manifesta inconsistenza giuridica delle censure ovvero, infine, la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Deve infatti rilevarsi che la domanda di aumento del contributo al mantenimento da parte dell'appellata in riferimento alla quale ella ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. è stata da questi azionata non sul presupposto -indicato dall'appellata- della permanenza dei figli presso di sé, ma su quello, diverso, dei maggiori redditi conseguiti dalla stessa appellata a seguito della sentenza di primo grado, fatto questo incontroverso.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 818/2022, emessa dal
Tribunale di Palermo il 23 febbraio 2022, appellata da nel Parte_1 giudizio iscritto al n. R.G. 890/2022 e da , nel giudizio riunito Controparte_1
iscritto al n. 1076/2022, dispone il collocamento dei minori, e , presso la madre Per_3 Per_4 [...]
; CP_1
dispone la presa in carico di e da parte dal Servizio di Per_3 Per_4 neuropsichiatria infantile;
15 dispone la presa in carico di entrambe le parti dal Centro di Salute Mentale e dell'intero nucleo da parte del Consultorio familiare territorialmente competente;
onere i servizi di riferire al Giudice tutelare con cadenza quadrimestrale;
condanna a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 500,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei minori, a
[...]
far data dal giugno 2024; revoca l'assegno di mantenimento in favore di a far data dalla sua Controparte_1 assunzione presso il;
Controparte_2
conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido e per quote uguali, le spese di consulenza già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 22 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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