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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 08 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5380/2019 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Patanè e Giuseppe Controparte_1
Magrofuoco, giusta procura in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 31 ottobre 2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 649/19, notificato in data 02.10.2019, la Parte_1 deduceva l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'ingiunzione intimata.
Eccepiva preliminarmente la nullità della notifica del decreto opposto, in quanto eseguita nei confronti di soggetto non autorizzato alla ricezione degli atti, alla luce di quanto prescritto dall'art. 145 c.p.c.
Osservava che l'atto era stato notificato a mani di madre della legale Persona_1 rappresentante della ditta, e che la stessa non intratteneva alcun tipo di rapporto lavorativo con la società, non essendo mai stata autorizzata o incaricata alla ricezione di atti attinenti all'attività d'impresa.
1 Nel merito rilevava che la somma portata nel decreto opposto era errata per la sua quantificazione relativa alla retribuzione e al tfr, poiché la retribuzione spettante, come da busta paga, ammonterebbe ad € 3.263,83 e non ad € 3.335,30 e, inoltre, la somma non risulta defalcata dei tre acconti ricevuti rispettivamente il 01, 10 e 24 dicembre 2018.
Contestava, poi, la circostanza del mancato accantonamento dei contributi previdenziali obbligatori alla per il periodo Febbraio e Marzo 2017 per un importo pari ad € Parte_2
460,00, in quanto la società aveva presentato domanda di rateizzazione per l'esposizione debitoria maturata nei confronti di e avendo regolarmente provveduto a Parte_2 effettuare i pagamenti previsti nel piano di rientro.
Tanto premesso, chiedeva, preliminarmente di ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.649/2019, R.G. 3946/2019, emesso dal Tribunale di
Messina Sez. Lav. in data 21 agosto 2019; in via subordinata, revocare e/o dichiarare nullo il decreto opposto per i motivi esposti;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con comparsa del 23 ottobre 2020 si costituiva in giudizio , contestando Controparte_2 la fondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica rilevava che la madre convivente del legale rappresentante doveva considerarsi addetta alla sede e che, comunque, l'eventuale nullità della notifica era comunque stata sanata dal raggiungimento dello scopo.
Deduceva, poi, che nessun errore era ravvisabile nel calcolo delle somme dovute, poiché nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca con decreto ingiuntivo contro l'azienda per stipendi non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Osservava, infine, con riferimento al piano di rateizzazione sottoscritto dalla con la Pt_1
, che lo stesso non poteva essere in alcun modo opponibile, e che la Parte_2 Pt_2 aveva certificato che l'opponente, per i periodi indicati, aveva provveduto ad operare le relative trattenute sulla paga mensile del lavoratore senza versarli alla . Parte_2
Concludeva chiedendo, pertanto, in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, rigettare con ogni e qualsiasi statuizione, l'avversa eccezione di inesistenza o nullità della notifica perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare l'opposizione dalla in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in Pt_1 diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2 3. Con ordinanza del 05.11.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
4. L'udienza del 08 luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione preliminare di inesistenza e nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La Suprema Corte, richiamando un principio giurisprudenziale già ormai consolidato, ha riconosciuto “sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica” (Cass. n. 21942/2010 e Cass. n.
14865/2012).
È sufficiente quindi che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza destinata alla società (Cass., ordinanza n. 12071/2016).
Va poi rilevato che l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità nella categoria della nullità.
La notifica effettuata alla madre del rappresentante legale presso un luogo non coincidente con la sede legale è affetta da nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo, e non da inesistenza giuridica, stante il collegamento reale e diretto tra la consegnataria dell'atto e il legale rappresentante (Cass. n. 3205/2016).
Nel caso di specie, pertanto, pur assumendo che non potesse qualificarsi Persona_1 come addetta alla sede, pur se residente presso lo stesso indirizzo della sede legale della società, è da escludersi l'inesistenza della notificazione, e l'eventuale nullità deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo.
6. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, va osservato che il lavoratore ha correttamente quantificato con il ricorso per decreto ingiuntivo le somme dovute dalla società Pt_1
La società opponente ha affermato in ricorso di avere corrisposto al lavoratore tre acconti ricevuti rispettivamente il 01- 10 e 24 dicembre dell'anno 2018, senza però fornire alcuna prova del versamento di dette somme e senza specificarne l'importo, non rispettando il principio per cui la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore.
3 Va poi osservato che l'importo del decreto ingiuntivo è stato correttamente calcolato al lordo della retribuzione dovuta e non al netto.
Sul punto può essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò in quanto il meccanismo delle ritenute fiscali si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire. Analoghe considerazioni valgono per i contributi previdenziali, in quanto la trattenuta della quota a carico del lavoratore è prevista solo in relazione alla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
(Tribunale di Roma, sent. n. 1325/2024).
L'importo ingiunto, pertanto è stato correttamente quantificato nel totale lordo presente in busta paga di € 3335,30.
7. Va infine respinta la censura dell'opponente relativa al mancato versamento dei contributi dovuti al lavoratore e non trasmessi alla in virtù della rateizzazione Parte_2 sottoscritta con la stessa per il ripianamento dell'esposizione debitoria.
Tale accordo, come correttamente rilevato dall' non può essere in alcun modo CP_2 opponibile al lavoratore, considerato che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili somme corrispondenti a determinate voci retributive come i ratei di ferie, gratifica natalizia, festività.
Nell'erogare le predette somme, la assume il ruolo di intermediario nel Parte_2 pagamento degli emolumenti che altrimenti sarebbero dovuti direttamente dal datore di lavoro a titolo di corrispettivo dell'attività lavorativa e quindi hanno natura prettamente retributiva.
È stato documentato dall'opposto con il deposito dell'estratto contributivo del 07.07.2020 che l'opponente, per i mesi di Febbraio e Marzo 2017 ha provveduto ad operare le relative trattenute sulla paga mensile del lavoratore senza però versarli alla . Parte_2
L'opponente, pertanto, è stato correttamente intimato dell'ulteriore pagamento dell'importo di € 460,00.
7. In ragione delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposto, come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2020, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'attività svolta ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla , Pt_1 Parte_1 con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 31.10.2019 nei confronti di , così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
2.626,00 oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 09 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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