Art. 12.
Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Vecchi di Val Cismon -
Solmi - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
N.B. - La pianta topografica di cui sopra sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Vecchi di Val Cismon -
Solmi - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
N.B. - La pianta topografica di cui sopra sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.