Art. 1.
Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1 .
I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilita', per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione, in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.
I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1 , sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.
Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199 , in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1 .
I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilita', per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione, in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.
I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1 , sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.