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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
JO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1636/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
AZIENDA AGRICOLA CIDA, rappresentato e difeso dall'Avv.to
GI NC TE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corleone (PA) in Via Carmine n. 3, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, la parte ricorrente in epigrafe n.q. di titolare dell'omonima AZIENDA AGRICOLA CIDA, conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000949058, notificata in data
11.04.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento, nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente la mancata notificazione dei verbali di accertamento presupposti all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno in tal senso richiamati i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
Orbene, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_1
prova della notificazione degli atti di accertamento.
L'eccezione de qua deve, dunque, ritenersi fondata.
Va in ogni caso rilevato che il ricorso merita accoglimento anche in considerazione del fatto che, dalla documentazione in atti, non è possibile ricavare l'illegittimità della condotta posta a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in esame, della cui prova era onerato , che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- CP_1
ingiunzione, è attore in senso sostanziale con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. 7 marzo 2007,
n. 5277, Cass. sez. un. 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass.
22 gennaio 2018, n. 1529). Appare evidente che, pertanto, la prova della notifica degli atti di accertamento deve ritenersi inesistente.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e l'ordinanza impugnata annullata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000949058 notificata in data
11.04.2023;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in €. 1.700,00, oltre spese generali, CPA e IVA disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE
Giorgia JO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
JO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1636/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
AZIENDA AGRICOLA CIDA, rappresentato e difeso dall'Avv.to
GI NC TE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corleone (PA) in Via Carmine n. 3, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, la parte ricorrente in epigrafe n.q. di titolare dell'omonima AZIENDA AGRICOLA CIDA, conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000949058, notificata in data
11.04.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento, nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente previdenziale convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente la mancata notificazione dei verbali di accertamento presupposti all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno in tal senso richiamati i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
Orbene, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_1
prova della notificazione degli atti di accertamento.
L'eccezione de qua deve, dunque, ritenersi fondata.
Va in ogni caso rilevato che il ricorso merita accoglimento anche in considerazione del fatto che, dalla documentazione in atti, non è possibile ricavare l'illegittimità della condotta posta a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in esame, della cui prova era onerato , che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- CP_1
ingiunzione, è attore in senso sostanziale con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (Cass. 7 marzo 2007,
n. 5277, Cass. sez. un. 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass.
22 gennaio 2018, n. 1529). Appare evidente che, pertanto, la prova della notifica degli atti di accertamento deve ritenersi inesistente.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e l'ordinanza impugnata annullata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000949058 notificata in data
11.04.2023;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in €. 1.700,00, oltre spese generali, CPA e IVA disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE
Giorgia JO