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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1200 DELL'ANNO 2024
FRA
LE NO
E
FRA
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
E fra
CP_1
Oggi cinque febbraio 2025 ore 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. BIGONI ALESSANDRO
Per parte convenuta nessuno CP_2
Per avv. Ester Gammieri in sost Avv. Clara Tommaselli CP_1
-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
-Precisano le conclusioni riportandosi a quelle già depositate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 14,00 per la lettura della motivazione e del dispositivo allegati.
avv. in sost avv , non collegatasi in precedenza per Controparte_3 Persona_1
difficoltà di connessione .
Il Giudice
dà lettura del dispositivo e espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione allegata al presente verbale.
Monza 5.2.2025
Il giudice
G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 5.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1200/2024 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. BIGONI ALESSANDRO e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. BIGONI ALESSANDRO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio degli avv. GIANGREGORIO MICHELE e , con elezione di domicilio in Via Carmine,19 72029 SANTERANO IN COLLE, presso e nello studio dell'avv. GIANGREGORIO MICHELE;
CONVENUTO
E contro con il patrocinio dell'Avv. Clara Tommaselli CP_1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto,
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da quali portati dagli avvisi CP_1
di addebito n. 36820150008364180000 notificato il 31/10/15,
36820170019033973000 notificato il 19/10/17 e 36820170020610428000
notificato il 15/11/17 e dichiarare, per l'effetto, l'insussistenza dei suddetti crediti;
annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 068
2023 90489916 91000 notificata in data 4/5/24 dall' Controparte_5
. Premetteva la ricorrente che in data 31/10/15 notificava alla
[...] CP_1
Sig.ra avviso di addebito n. 36820150008364180000 per l'importo Pt_1
complessivo di € 1.772,37 avente ad oggetto contributi I.V.S.-Invalidità
Vecchiaia Superstiti maturati per l'anno 2012 e relative sanzioni ed interessi;
che in data 19/10/17 notificava alla Sig.ra avviso di addebito n. CP_1 Pt_1
36820170019033973000 per l'importo complessivo di € 2.779,12 avente ad oggetto contributi I.V.S.-Invalidità Vecchiaia Superstiti maturati per l'anno 2011
e relative sanzioni ed interessi;
che in data 17/11/17 notificava alla Sig.ra CP_1
avviso di addebito n. 36820170020610428000 per l'importo Pt_1 complessivo di € 7.647,27 avente ad oggetto contributi I.V.S.-Invalidità
Vecchiaia Superstiti maturati per l'anno 2010 e relative sanzioni ed interessi;
infine che in data 4/5/24 , quale Controparte_4
concessionario di notificava alla Sig.ra intimazione di CP_1 Pt_1
pagamento n. 068 2023 90489916 91000 relativa ai crediti portati dai predetti avvisi di pagamento e pari all'importo complessivo di € 12.198,76. Quanto
premesso eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' . Si CP_1
costituivano ritualmente e CP_1 Controparte_5
rispettivamente nelle date 16.9.24 e 27.9.24. In particolare, eccepivano le convenute la decadenza della ricorrente dall'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 24, comma V, D.Lgs. 46/1999 non avendo la stessa proposto opposizione nel termine di gg. 40 dalla notifica del titolo;
inoltre eccepiva CP_2
l'avvenuta interruzione della prescrizione avendo notificato un primo avviso di intimazione il 13.12.2019 riferito ai due avvisi di addebito 2017 e un secondo avviso di intimazione riferito a tutti e tre gli avvisi di addebito, consegnato il
08.06.2022. Alla prima udienza la causa veniva rinviata al 5.2.2025 per discussione e in detta udienza veniva data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato Si premette che parte ricorrente non pone in discussione il merito della pretesa impositiva dell' bensì solo la CP_1
maturata prescrizione del diritto di credito fondato sui titoli ritualmente notificati: infatti è stata ammessa pacificamente in giudizio la notifica dei titoli esecutivi. In riferimento alla eccepita decadenza ex art. 24 d. lgs 46 / 1999 si deve rilevare che la decadenza dalla possibilità di opporre eccezioni – e in particolare l'eccezione di prescrizione – riguarda il periodo utile ai fini prescrizionali maturato anteriormente alla notifica del titolo, non quello successivo, rispetto al quale può ancora maturare altro periodo utile ai fini della prescrizione: la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Infatti,
si è ritenuto che tale ultima norma, si applica nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la suddetta cartella -avendo natura di atto amministrativo- è priva di efficacia dì giudicato” (Cass. 14690/21). Ciò
posto, risulta agli atti del procedimento che non risulta contestata la notifica alla ricorrente, dimostrata da di atti interruttivi della prescrizione in data CP_2
13.12.2019 e 8.6.2022. Solo in riferimento ai due avvisi di addebito notificati nell'anno 2017, tuttavia, essi hanno valore ai fini dell'interruzione, non per quello notificato in data 2015, allorchè la prescrizione quinquennale era già
ampiamente compiuta al momento della notifica del primo atto interruttivo del
13.12.2019. Pertanto, solo con riferimento a quest'ultimo può dirsi maturata la prescrizione, ma non per i titoli n. 36820170019033973000 notificato il
19/10/2017 e per quello n. 36820170020610428000 notificato il 15/11/2017 .
Le spese sono compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di credito dell' portato dall' Avviso di addebito CP_1
36820150008364180000 . Annulla limitatamente al titolo sopra indicato l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90489916 91 000.
- Respinge nel resto il ricorso.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza il 5.2.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.