Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/09/2025, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07590/2025REG.PROV.COLL.
N. 06030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano e Angelo Cutone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM IT;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto che l’avvocato Umberto Garofoli e gli avvocati Angelo Cutone e Michele Coromano hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento delle note del 6 e del 20 agosto 2020, concernenti il diniego di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2014 e dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2015 di acquisizione del bene per inottemperanza, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00, nonché della determina n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2021 di annullamento in autotutela della predetta ordinanza n. -OMISSIS-, con contestuale conferma dell’acquisizione del bene e della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il ricorrente riferiva di avere presentato all’Amministrazione capitolina, in data 31 luglio 2020, una richiesta per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2014, emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 relativamente ad opere abusive situate in via del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e per l’annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2015, che prevedeva l'acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00.
Con determina del 20 agosto 2020, l'Amministrazione aveva negato l'annullamento in autotutela delle predette ordinanze, richiamando la sentenza di condanna per abuso edilizio del 23 giugno 2017 del Tribunale di OM e la sentenza del TAR per il Lazio, I quater, n. -OMISSIS- del 2015, passata in giudicato, che in parte rigettava e in parte dichiarava irricevibile il ricorso proposto avverso le suindicate ordinanze.
Con il ricorso introduttivo, -OMISSIS-, denunciava la violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, e dell'art. 31, commi 3 e 4 bis del d.P.R. n.380 del 2001, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errore, dell’illogicità e dello sviamento.
Secondo il ricorrente, il provvedimento vincolato avrebbe potuto essere annullato in autotutela anche se preceduta da contenzioso, oltre al fatto che la mancata segnalazione di cause di impossibilità di esecuzione dell'ordinanza di demolizione non ne precludeva l'esercizio. Affermava, altresì, che l’ordinanza di demolizione non poteva essere emessa stante l’intervenuto sequestro penale del bene.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, il Collegio di prima istanza, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2020, accoglieva parzialmente la domanda cautelare del sig. -OMISSIS-, disponendo il riesame dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2015, in considerazione del fatto che l'opera era stata oggetto di sequestro penale e, quindi, sottratta alla disponibilità del ricorrente, che era impossibilitato a rimuovere l'abuso.
Con provvedimento n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2021, OM IT, in esecuzione della predetta ordinanza, confermava l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’area circostante di mq.140, in catasto al foglio 623, particelle 128, 545, in via del -OMISSIS-, -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 15 del 2008.
Nel provvedimento veniva segnalato che l’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2014 assegnava il termine di giorni 90 per demolire, a decorrere dal dissequestro dell’immobile; inoltre veniva disposta la trascrizione dell’atto, l’immissione in possesso e lo sgombero, l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2015, e l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 15, comma 3, della L.R. n. 15 del 2008.
OM IT deduceva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza n. -OMISSIS- del 2015, segnalando, altresì, che il Tribunale di OM, con la sentenza del 23 giugno 2017, aveva disposto il dissequestro dell'immobile.
-OMISSIS- proponeva ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della determina n. -OMISSIS- del 2021 di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. -OMISSIS-, sostenendo che l’atto impugnato non gli consentiva di eseguire l’ordinanza di demolizione, atteso che il dissequestro dell’immobile era stato disposto solo nel 2017, ma l’acquisizione era avvenuta nel 2015, con la conseguenza che avrebbe avuto diritto a un termine per eseguire. Il ricorrente, inoltre, affermava che la sanzione pecuniaria era già stata pagata e, in subordine, che erano spirati i termini di prescrizione, da riferirsi alla predetta sanzione, decorrenti dall'accertamento dell'inottemperanza. Concludeva formulando richiesta di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti.
OM IT, a fronte delle doglianze del ricorrente, confermava l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, sia pure con riferimento alla pregressa ordinanza n. -OMISSIS- del 2015.
Il Tribunale amministrativo adito, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2021, accoglieva la domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti proposta dal ricorrente, in considerazione del fatto che era stato disposto il dissequestro del bene solo nel 2017, a fronte del provvedimento acquisitivo del 2015, e per l’effetto assegnava il termine di 90 giorni per l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2014.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti.
Il Collegio evidenziava che il potere di autotutela, esercitato entro termini ragionevoli, richiedeva unicamente l’illegittimità degli atti da annullare e l’interesse pubblico al loro annullamento, pertanto non risultavano preclusivi al suo esercizio né la natura vincolata degli atti da annullare né il pregresso contenzioso che li aveva interessati.
L’Amministrazione non era vincolata a rispondere alle richieste che sollecitavano il potere di autotutela, trattandosi di un atto meramente discrezionale, e neppure a riscontrare le predette istanze nel senso voluto dai privati. Il T.A.R. osservava che OM IT “ nel denegare il richiesto esercizio del potere di autotutela, peraltro ben oltre il termine di mesi 18 richiesto ex art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990, ha considerato tra l’altro, con valutazione discrezionale all’evidenza non irragionevole, da un lato che l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dell’8 agosto 2014 era stata impugnata mediante ricorso respinto con sentenza TAR Lazio, I quater, n. -OMISSIS- del 2015 passata in giudicato, dall’altro che la conseguente ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS- del 28 aprile 2015 non era stata impugnata”. Il Giudice di prime cure affermava che, stante l’inerzia del ricorrente a fronte del termine concesso dal T.A.R., si era prodotta l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area di pertinenza, ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, con effetto ablatorio ope legis , indipendentemente dalla notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione del protocollo elaborato dal CdS sulla partecipazione in presenza alle udienze. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.p.a. in relazione ai principi del contraddittorio e del giusto processo; violazione e falsa applicazione della legge 241/90 smi con particolare riferimento agli artt. 19 e 21 nonies; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento della causa tipica; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione”.
5. OM IT si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza straordinaria del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo mezzo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per violazione del punto 2) del Protocollo di intesa pubblicato il 20 luglio 2021 nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto a depositare la nota di passaggio in decisione senza discussione in violazione dei termini previsti dalla disposizione, ossia solo il giorno non libero antecedente all’udienza, pertanto il Collegio di prime cure avrebbe dovuto dichiararne l’irricevibilità e considerare la parte assente.
Al contrario il T.A.R. per il Lazio, anziché dichiarare tardiva la memoria, ne teneva conto affermando che la SCIA depositata da -OMISSIS-, in pendenza del giudizio, in data 4 ottobre 2021 in sanatoria dell’intervento edilizio del 25 agosto 2013, era affetta da carenze formali, pur non avendo, in realtà, il potere di valutare i vizi della stessa.
9. Con il secondo motivo, l’appellante argomenta che il T.A.R., ravvisando l’illegittimità della condotta del Comune di OM, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2020, in accoglimento dell’istanza cautelare, aveva invitato l’Amministrazione a rideterminarsi, la quale, in violazione del disposto giudiziale, aveva emesso un provvedimento di uguale contenuto al precedente impugnato, anche esso censurato con motivi aggiunti. Il medesimo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2021, sospendeva l’efficacia della nuova deliberazione, sempre per le stesse ragioni già oggetto della precedente pronuncia cautelare. Da tanto, a parere dell’esponente, emergerebbe una sostanziale indifferenza dell’Amministrazione alla statuizione giudiziale, colmata con una non veritiera prospettazione dei fatti, posto che la SCIA, asseritamente carente di sottoscrizione, della data e del numero di protocollo, veniva, non a caso, prontamente riscontrata soltanto dopo lo svolgimento dell’udienza pubblica, con un provvedimento che faceva riferimento agli stessi elementi forniti in giudizio dal ricorrente. Il Collegio di prima istanza non avrebbe opportunamente considerato che le sorti dell’immobile e della SCIA non potevano certamente rappresentare una circostanza dirimente ai fini della valutazione del corretto operato dell’Amministrazione, “ anzi, se consentito, ancor più biasimevole per aver non solo irritualmente eccepito difetti nella documentazione allegata in corso di giudizio, ma con modalità altrettanto irregolari rigettato la Segnalazione Certificata oltre i trenta giorni previsti dalla normativa di riferimento e senza dare corso ad un apposito procedimento ai sensi dell’art. 21 nonies Legge 241/90”.
10. L’appello è infondato.
11. Il Collegio ritiene di soprassedere sulle eccezioni di rito introdotte dall’appellante con il primo mezzo, anche con riferimento alla irritualità della documentazione versata da OM IT in atti, stante l’infondatezza dell’appello nel merito non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
12. Le doglianze prospettate in appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, non sono condivisibili.
-OMISSIS- fonda le critiche alla sentenza impugnata sostanzialmente rilevando che la decisione si basa sull’errore di presupposizione della mancata presentazione della SCIA da parte dell’appellante, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2021.
Il T.A.R. non si fermerebbe alla preliminare constatazione della decorrenza del termine di 90 giorni concesso dall’ordinanza cautelare per lo smantellamento dell’opera, ma andrebbe oltre ritenendo che la SCIA ‘ non può allo stato essere presa in considerazione, tenuto conto che non risulta la sua sottoscrizione, né un protocollo in entrata presso OM IT ’.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata diventerebbe un atto accertativo della inottemperanza dell’ordine di demolizione non già per la decorrenza del termine, concesso in cautelare dal Collegio di primo grado, di natura non perentoria, ma per la ritenuta insussistenza della SCIA in sanatoria.
L’appellante, anche con memoria, contesta l’assunto, riferendo di avere depositato sul sistema PAT la relativa documentazione redatta dal tecnico incaricato e compressa in cartella ‘zip’, ma considerato che la Segreteria del T.A.R., con pec del 26 ottobre 2021, aveva lamentato l’impossibilità di aprire i file allegati al modulo di deposito, si era attivato a depositare gli allegati estratti dalla cartella ‘zip’, al fine di consentire al Collegio di avere contezza dell’avvenuto deposito.
Ad avviso dell’appellante, persistendo il silenzio dell’Amministrazione ed essendo decorso il termine di 30 giorni, nelle more dell’udienza di merito, la SCIA avrebbe acquisito piena efficacia. Nonostante ciò, con ‘note di passaggio in decisione’, che in sostanza rappresentavano una memoria tardiva, depositate il 9 novembre 2021, OM IT dichiarava che la SCIA era priva di data, sottoscrizione e numero di protocollo. A fronte di tale argomentazione, in sede di udienza, il ricorrente esibiva telematicamente sul PAT il numero di protocollo e la SCIA firmata dal tecnico abilitato.
-OMISSIS- contesta pertanto la statuizione della sentenza impugnata, laddove si afferma che: “ tuttavia detto termine veniva lasciato decorrere senza esecuzione alcuna; che il ricorrente riferiva invece di aver presentato nel frattempo apposta s.c.i.a. in sanatoria all’Amministrazione, ex art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001; che tuttavia tale segnalazione non può allo stato essere presa in considerazione, tenuto conto che non risulta la sua sottoscrizione né un protocollo di entrata presso OM IT; che quindi, a seguito dell’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione, si produce automaticamente acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area di pertinenza, ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001… con effetto ablatorio che si verifica ope legis, indipendente dalla notifica dell’accertamento formale di inottemperanza”.
12.1. Il Collegio premette in fatto che la censura principale del ricorso introduttivo si incentrava sulla circostanza che l’avvio di un procedimento penale parallelo a quello amministrativo aveva comportato il sequestro dell’immobile, rendendo inefficace l’ordine di demolizione, per ‘ assenza di un elemento essenziale dell’atto ’ configurandosi un vizio di nullità ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990. Pertanto, il ricorrente chiedeva la concessione di una misura cautelare nella forma del remand tale da consentire all’Amministrazione resistente una revisione del proprio operato.
Orbene, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2020, il T.A.R. accoglieva l’istanza concedendo il remand, e sollecitava OM IT a rivalutare, alla luce dei motivi di ricorso esplicitati nell’istanza di autotutela, il proprio operato, in quanto l’opera in esame, sottoposta a sequestro penale, era sottratta alla disponibilità del ricorrente, e non poteva essere legittimamente demolita, attesa anche l’intervenuta acquisizione al patrimonio edilizio del Comune.
L’Ente comunale notificava, in ossequio all’ordinanza cautelare, la determina dirigenziale n. repertorio CF/-OMISSIS-/2021 e n. prot. CF/-OMISSIS-/2021 che veniva impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2021, il T.A.R. accoglieva l’istanza del ricorrente, in quanto il dissequestro del bene abusivo era avvenuto solo dopo la sentenza del Tribunale di OM del 23 giugno 2017, concedendo il termine di 90 giorni per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2014, decorrente dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza cautelare.
Il ricorrente solo in data 7 ottobre 2021 depositava, nel corso del giudizio di primo grado, una SCIA tesa all’ottenimento dell’accertamento di conformità delle opere, non dando seguito all’ordinanza di demolizione.
12.2. Orbene, esaminando la documentazione depositata dal ricorrente in data 26 ottobre 2021, nel corso del giudizio di primo grado, si evince che la SCIA, in disparte le deduzioni difensive rese da OM IT nelle ‘note di udienza’ che si assumono tardive, non reca alcuna data, né protocollo di entrata, e soprattutto non è riportata la firma del progettista.
Solo in data 10 novembre 2021, il ricorrente ha depositato una ricevuta automatica di PEC inviata dal geometra Concetto Barone datata 4 ottobre 2021, ma la stessa non assume valore probatorio nel presente giudizio non riportando alcun file allegato.
Ne consegue che la statuizione del Collegio di prima istanza non merita censura, avendo correttamente affermato che: “ tale segnalazione non può allo stato essere presa in considerazione tenuto conto che non risulta la sua sottoscrizione, né un protocollo in entrata presso OM IT” .
Né si può predicare che tale statuizione abbia travalicato i limiti di giurisdizione del giudicante, posto che, al contrario, il Giudice di prime cure si è espresso valutando un elemento di fatto allegato dal ricorrente al fine di giustificare l’inottemperanza all’ordine di demolizione, sulla base delle deduzioni difensive prospettate dalle parti, evidenziando che tale elemento di fatto (SCIA) era ininfluente ‘allo stato’ ai fini della decisione, in ragione di vizi formali correttamente evidenziati.
Sotto altro profilo, per le ragioni espresse, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la suddetta segnalazione non avrebbe potuto acquisire piena efficacia per il decorso del termine di trenta giorni in pendenza del giudizio, stante il difetto di sottoscrizione.
Quanto all’effettiva ricezione della SCIA da parte di OM IT, nella data dichiarata dal ricorrente, la quale si evincerebbe dalla dichiarazione resa dall’Amministrazione con la nota del 26 novembre 2021 prot. -OMISSIS-, è una argomentazione difensiva che non incide sugli esiti argomentativi della sentenza impugnata, sulla base dei seguenti rilievi.
Come risulta dalla suddetta nota, la SCIA è stata dichiarata inefficace dall’Amministrazione capitolina, in quanto “ la domanda è risultata sprovvista della seguente documentazione: -non risulta essere stata allegata la ricevuta di pagamento della reversale relativa ai diritti di segreteria; - la domanda di SCIA è risultata priva della firma del titolare dichiarante; - non risulta essere allegato il modulo ‘Soggetti coinvolti’; - comunicazione al Genio Civile circa le modifiche strutturali richieste con la presente domanda in sanatoria, trattandosi di modifica di quota di parti strutturali dell’edificio ”.
Appare all’evidenza che -OMISSIS- non ha rispettato il termine di novanta giorni per eseguire l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2014, avendo presentato una SCIA inefficace, in sostanza, per i medesimi motivi individuati dal Collegio di prime cure, ossia (anche) perché priva della firma del titolare dichiarante.
Pertanto, come precisato dal T.A.R., “ a seguito dell’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione, si produce l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area di pertinenza, ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001… con effetto ablatorio che si verifica ope legis, indipendentemente dalla notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza” .
Il principio, in più occasioni enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, anche qualora il manufatto sia gravato da sequestro e, pertanto, l'ordine di demolizione si debba ritenere sospeso nella sua efficacia, poiché l'interessato può rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all'autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso a detto ordine .” (Cassazione penale, 31 maggio 2018, n. 41722).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area pertinente, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione (Cassazione penale, 8 aprile 2016, n. 23718).
Le ulteriori critiche prospettate dall’appellante avverso il provvedimento di inefficacia della SCIA, ovvero avverso il provvedimento prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, sono inammissibili, atteso che il suddetto atto non risulta gravato nel presente giudizio.
13. In definitiva, l’appello va respinto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, atteso che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
14. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso, in OM, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.