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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1068/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maccarrone Nicola;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Illuminato Lupo;
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Controparte_1
deducendo che la continua esposizione a sforzi fisici nello svolgimento della propria professione di bracciante agricolo (attività che lo aveva costretto ad assumere per ore un'errata postura e a sollevare pesi anche di 25kg) e di operaio nel settore edile (con mansioni di autista di mezzi meccanici anche speciali quali autobotti, escavatori, motopala e camion) aveva determinato l'insorgere delle seguenti patologie: disco-spondilo-discoartrosi plurimetamerica con spondilodistesi l5-s1 a incidenza funzionale. Tanto premesso, lamentava che l' aveva rigettato la domanda di malattia professionale da lui avanzata al Pt_1
fine di ottenere il corrispondente indennizzo e chiedeva il riconoscimento in via giudiziale dell'origine lavorativa delle patologie sofferte, con accertamento dell'invalidità nella misura del 25% o in quella risultante all'esito del giudizio, oltre la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo previsto dalla Pt_1
legge.
Con sentenza n. 3031 del 16.09.2022, il giudice adito, istruita la causa a mezzo prova per testi e consulenza medico legale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , accertava il diritto del ricorrente al Controparte_1
conseguimento di un indennizzo per danno biologico da malattia professionale pari al 9% e, per l'effetto, condannava l' a versare il corrispondente Pt_1
indennizzo in capitale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 27.11.2017, data della diagnosi strumentale del danno.
Il giudice riteneva provate, sulla base delle testimonianze di Testimone_1
e , nipoti e colleghi del ricorrente, le mansioni svolte
[...] Testimone_2
da quest'ultimo con le modalità descritte in ricorso;
riteneva poi provato il nesso eziologico tra le mansioni e le sole patologie di spondilodiscoartrosi accertate a carico del tratto dorso-lombo-sacrale, condividendo le conclusioni raggiunte dal nominato CTU medico-legale ed evidenziando che lo stesso aveva anche risposto in modo chiaro ed esaustivo alle osservazioni formulate dal CTP di parte ricorrente avverso l'esclusione della natura tecnopatica della spondilodiscoartrosi del rachide. Infine, in ragione del limitato accoglimento delle domande di parte ricorrente e della percentuale invalidante riconosciuta, inferiore a quella pretesa, compensava per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico dell' Pt_1
insieme alle spese della CTU.
Con atto del 15.11.2022, l' appellava la sentenza. Pt_1
resisteva al gravame, spiegando a sua volta appello Controparte_1
incidentale avverso l'impugnata sentenza.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 6.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l' appellante in via principale Pt_1
lamenta che il CTU si è basato esclusivamente sulle testimonianze dei colleghi di lavoro dell'appellante, peraltro parenti dello stesso, al fine di esprimere il proprio giudizio sul nesso eziologico tra attività lavorativa svolta e la patologia professionale.
1.1. In punto di diritto, deduce che – conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità – nell'ipotesi in cui la malattia professionale origini da più fattori, come nel caso di specie, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi teoriche, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche ricorrendo a fattori probabilistici, ma solo ove si tratti di probabilità qualificata, “da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004,
n. 9634)”.
1.2. Precisa che la prova della causa di lavoro della malattia non tabellata e di origine multifattoriale grava sul lavoratore, mentre, in relazione al caso di specie,
l'appellato non avrebbe dimostrato l'origine professionale della patologie: le testimonianze avevano provato solo il tipo di mansioni da lui svolte e, quindi, non potevano essere assunte quali prove dimostrative della natura tecnopatica della malattia secondo gli standard di alta probabilità fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo i testi il possesso di conoscenze tecniche di Medicina
Legale e/o del Lavoro, tali da surclassare il giudizio di un DVR. Adduce, altresì, che il CTU non ha accertato con elevato grado di probabilità che l'asserita lesione “a carico degli arti superiori” sia legata causalmente all'attività lavorativa svolta, non avendo svolto neanche le più semplici anamnesi cliniche, personali e familiari al fine di escludere la ricorrenza di fattori causali extra lavorativi alternativi o concorrenti, ma limitandosi ad enunciare una mera possibilità che la patologia rilevata avesse origine professionale.
1.3. Chiede quindi il rinnovo della CTU medico legale.
2. Con il primo motivo di appello incidentale, Controparte_1
lamenta che il CTU ha riconosciuto esclusivamente l'origine professionale del danno a carico del tratto lombo-sacrale della colonna, escludendo invece la natura tecnopatica della patologia accertata a carico del tratto superiore. Afferma che il giudice di primo grado ha acriticamente accettato le conclusioni del CTU senza tenere in considerazione quanto obiettato dal CTP, il quale aveva evidenziato l'esistenza nella letteratura scientifica di dati che dimostrano la maggiore probabilità, per i conducenti di mezzi meccanici, di manifestare in età più precoce la compromissione del rachide cervicale. Insiste quindi nel riconoscimento del danno da malattia professionale nella misura del 25%.
2.1. Con il secondo motivo, eccepisce l'erronea statuizione sulla decorrenza del diritto all'indennizzo, erroneamente indicata dal CTU nella data 27.11.2017, riferendola alla Diagnosi RM Oasi di Troina, depositata in atti, che in realtà riportava la data del 27.01.2017.
2.2. Impugna poi la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, rilevando che il giudice avrebbe dovuto condannare l' al pagamento integrale delle stesse, atteso che la domanda proposta era Pt_1 volta ad ottenere il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale e del relativo indennizzo nella misura del 25% “o di altra ritenuta di giustizia”.
2.3. Infine, non si oppone al rinnovo della CTU medico-legale richiesta dall'appellante principale, al fine di accertare che anche la spondilodiscoartrosi che interessa il tratto cervicale sia riconosciuta come malattia professionale con una valutazione complessiva del danno biologico non inferiore al 25% o in misura comunque superiore al 9%.
3. L'appello principale è infondato.
Con le dichiarazioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio sono state provate non solo la tipologia e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore odierno appellato/appellante incidentale, di bracciante agricolo e operaio metalmeccanico, ma anche le modalità con le quali tali mansioni erano espletate, il peso dei carichi sollevati, i mezzi meccanici condotti (“trasportavamo pesi superiori a 25 kg ed effettuavamo scavi con martelli pneumatici nonché utilizzavamo anche zappe e altri utensili”; “Vero che il sig. Controparte_1
ha altresì svolto l'attività di manovratore di mezzi meccanici e
[...]
segnatamente guida di autobotti per calcestruzzo, escavatori, motopale e camion anche speciali”; “il ricorrente come anche io manovravamo mezzi meccanici”- testi e ), l'orario di Testimone_1 Testimone_2
lavoro e la continuità del suo svolgimento nel tempo (“per oltre 20 anni, continuativamente per almeno 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato”). Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni per la sola ragione che gli stessi, come dichiarato, sono nipoti di;
anzi, le loro Controparte_1
dichiarazioni appaiono particolarmente attendibili in quanto i medesimi (
[...]
solo dal 1995) hanno lavorato insieme a Testimone_1 Controparte_1
, per le stesse ditte e svolgendo le stesse mansioni. Inoltre, come rilevato
[...]
anche dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali appaiono anche riscontrate dall'estratto previdenziale in atti. 3.1. Ai testimoni chiamati a descrivere l'attività lavorativa addotta dal lavoratore come causa delle patologie sofferte non è richiesto di possedere conoscenze tecniche medico-legali. Tali conoscenze sono richieste invece al
CTU, al fine di valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da lui accertate in capo al lavoratore e le mansioni lavorative da questi svolte.
Ebbene, il consulente nominato nel giudizio di primo grado, premessa la metodologia utilizzata (“La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l'osservanza di un iter valutativo che si può riassumere nei seguenti punti, tutti necessari e fondamentali:
1. Identificazione dell'agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2. Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3. Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4. Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione); 5.
Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione”) ha ritenuto
“soddisfatta la sussistenza del rischio lavorativo sia in termini quantitativi che in termini qualitativi”, evidenziando che la lunga attività lavorativa vantata dal periziato (“dal 1973 al 2011, dei quali 10 anni almeno come autista escavatore, esposto a vibrazioni meccaniche che coinvolgono tutto il corpo, e per il resto del tempo come operaio e bracciante agricolo, attività per le quali era solito movimentare carichi fino a 25 kg” non può definirsi occasionale ed è “congrua, in termini di causa-effetto nel potenziale determinismo” della patologia denunciata. Il CTU ha poi richiamato la circolare n. 25 del 15/04/2004 e Pt_1
la comunicazione istituzionale n. 81/2000, per affermare che “l' , Pt_1 Pt_1
già nei primi anni 2000, considerava la spondilodiscoartrosi a carico del tratto lombare e delle cerniere dorso-lombari e lombo-sacrali una patologia potenzialmente tecnopatica, allorquando l'attività lavorativa prevedesse in via esclusiva o prevalente la movimentazione manuale dei carichi, includendo fra queste anche la manovalanza in ambito edile” e – rilevato che “Con
l'Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, previsto nel DM del Lavoro e delle Politiche sociali del 12/09/2014, le spondilodiscopatie del tratto lombare venivano inserite nella
Lista II delle malattie professionali per le quali l'origine è di limitata probabilità lavorativa, allorquando il lavoratore è esposto alla “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”– concludeva affermando che era “di tutta evidenza una connessione su base tecnico- scientifica tra la patologia lamentata a carico del tratto dorso-lombo-sacrale del rachide e l'attività svolta dal sig. sia in rapporto all'identificato CP_1
agente lesivo che alla mansione potenzialmente responsabile, nonché al tempo, espresso in anni, di attività lavorativa in cui il lavoratore è stato esposto al rischio e dall'incidenza dell'azione durante il turno lavorativo, per quanto enunciato precedentemente ed avvalorato dalle prove documentali”. Il giudizio sul nesso di causalità non è stato quindi espresso in termini di “possibilità”, come ritenuto dall'ente appellante (forse in considerazione dell'utilizzo da parte del
CTU dell'espressione “potenzialmente responsabile”), avendo il consulente invece affermato “l'evidenza” della “connessione su base tecnico scientifica”, precisando che “Nella fattispecie, si ritiene che già solo le vibrazioni trasmesse al corpo intero, di cui alla mansione di autista di mezzi pesanti cingolati
(escavatore), siano stata sufficiente a determinare la patologia in oggetto, e che la movimentazione dei carichi, di cui all'attività di operaio e bracciante agricolo, sia stato di ulteriore aggravo, ovviamente rapportate alla rispettiva congrua esposizione nel tempo”, risultando così rispettato il criterio di certezza probabilistica elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2. Ancora, il CTU ha adeguatamente confutato le affermazioni del consulente in ordine alla asserita possibile patogenesi congenita della Pt_1 listesi L5-S1, elencando gli altri potenziali fattori causali e richiamando un documento rilasciato dalla Sovraintendenza medica generale (ISBN 88- Pt_1
7484-029-2) dal quale emergeva che lo stesso Istituto assicuratore ammetteva che la listesi potesse essere una lesione potenzialmente acquisita e conseguente a sollecitazioni statico-dinamiche settoriali ed evidenziando quindi, per il caso concreto sottoposto alla sua valutazione, che nell'esame RM colonna lombo- sacrale eseguito, in data 27/01/2017, presso l'Oasi di Troina, si evidenziava
“come, a livello L5-S1, insisteva una “… Protrusione circonferenziale del disco
L5S1, che impronta il sacco durale e presenta parziale impegno intraforaminale bilaterale…”, traendone la conclusione che la listesi successivamente evidenziata proprio a quel livello fosse un'evoluzione consequenziale e patologica della protrusione discale causalmente collegata con l'attività lavorativa del sig. CP_1
4. E' infondato anche il primo motivo di appello incidentale, avendo il CTU nella sua relazione definitiva già compiutamente contraddetto alle stesse osservazioni del consulente di parte appellante incidentale, che le ripropone senza confutare però le risposte fornite dal consulente d'ufficio, il quale, dopo avere escluso la natura tecnopatica delle lesioni riportate dal lavoratore a carico del rachide cervicale, rilevando che al riguardo “la bibliografia scientifica appare piuttosto fumosa” e richiamando sia la Circolare n. 25 del 15 aprile 2004
(“… Per quanto attiene alle localizzazioni a carico degli altri distretti del rachide, allo stato non risultano in letteratura studi conclusivi che permettano di riconoscerne la natura professionale…”), sia la mancata introduzione da parte del DM del Lavoro e delle Politiche sociali del 12/09/2014, della spondilodiscoartrosi del tratto cervicale nella Lista II delle malattie professionali per le quali l'origine è di limitata probabilità lavorativa, né nelle altre liste, sia, ancora, il contenuto dei “Quaderni di Medicina Legale del Lavoro – Il rachide dimentico sede di infortunio e malattia professionale”, supplemento al
Notiziario Inca N. 7-8/2010, è pervenuto alla conclusione che non risulta “statisticamente confermato che la spondilodiscoartrosi del tratto cervicale sia relazionabile alla vibrazione che interessa il corpo intero o alla movimentazione manuale dei carichi, nelle varie tipologie di lavorazioni considerate”.
Con l'appello incidentale il lavoratore afferma che il CTU non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni del CTP, secondo cui nella letteratura scientifica esisterebbero dati dimostrativi della maggiore probabilità per i conducenti di mezzi meccanici di manifestare in età più precoce la compromissione del rachide cervicale. Invece, il CTU ha risposto a tali osservazioni evidenziando la mancata allegazione di lavori e riferimenti bibliografici dai quali potesse - contrariamente a quanto accertato dal consulente d'ufficio - ritenersi provato il nesso di causalità secondo letteratura scientifica.
Allegazione che manca anche nell'atto di appello incidentale.
4.1. Fondato è invece il secondo motivo di appello incidentale, risultando evidente dalle stesse conclusioni del CTU che la decorrenza è stata erroneamente indicata “dal 27/11/2017”, posto che è lo stesso consulente a chiarire che tale data si riferisce a quella della “diagnosi strumentale di tale afflizione (cfr. Referto Esame RM colonna lombo-sacrale eseguito, in data
27/01/2017, presso l'Oasi di Troina)”: la decorrenza deve quindi essere anticipata al 27.1.2017.
4.2. Fondato è anche il terzo motivo di appello incidentale: essendo stata accolta la domanda del lavoratore, benché con il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 9% inferiore al 25% richiesto, le spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico dell' soccombente, nella misura Pt_1
determinata in ragione dello scaglione di valore corrispondente al decisum.
5. In definitiva, l'appello principale va rigettato mentre quello incidentale può essere parzialmente accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di decorrenza e di regolamentazione delle spese processuali. Anche le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' a Pt_1
corrispondere a l'indennizzo in capitale Controparte_1
corrispondente alla percentuale di danno biologico accertato del 9%, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dal 27.1.2017; condanna l' al pagamento, con distrazione in favore dell'avv. Illuminato Pt_1
Lupo, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €
2.700,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi