Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5230/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 09/05/2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. ARGENZIANO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. VALENTINO GIANLUCA, presso il quale elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la ricorrente e che dall' unione erano nati due figli ( , nato il [...]; nato l'[...]), ha Persona_1 Per_2
chiesto: l'affidamento condiviso paritario, in modo tale che i minori possano trascorre nell'arco del mese la stessa quantità di tempo con i genitori;
nulla prevedere a titolo di mantenimento per i minori;
porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese
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La resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta alle domande e ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre con regolamentazione del diritto di visita padre- figli;
porre a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'importo mensile di € 300,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie se necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 09/05/25 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. I minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_3
genitori con residenza privilegiata presso la madre in Marcianise alla via Pietro Mascagni
n. 48, con diritto/dovere da parte di ambedue i genitori di contribuire alla loro educazione ed istruzione;
2. il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un assegno Parte_1
mensile di importo pari ad Euro 450,00, ossia Euro 225,00 per ogni figlio, da versare alla
Sig.ra mezzo accredito bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT;
3. il Sig. rinuncia all'assegno unico universale e/o ad ogni ulteriore, nuova e diversa Parte_1
misura eventualmente sostituiva o integrativa dello stesso e, pertanto, la Sig.ra CP_1
percepirà in esclusiva l'assegno unico riconosciuto per i figli e Persona_1 [...]
, a tempo indeterminato e, comunque, fino a quanto i figli ne avranno diritto;
Persona_3
4. in ogni caso, le parti si impegnano, a rivide gli importi versati dal Sig. a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli nella denegata ipotesi di revisione al ribasso delle somme percepite dalla Sig.ra a titolo di assegno unico universale;
CP_1
5. le parti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli minori, previamente concordate da entrambi i genitori, relative spese mediche specialistiche, di istruzione scolastica, di attività sportiva e simili;
6. in nessun caso le spese straordinarie potranno essere oggetto di compensazione automatica con l'assegno di mantenimento;
7. nei giorni infrasettimanali, il padre provvederà al prelievo dei minori dall'abitazione materna per accompagnarli alle attività extracurricolari e, quindi, riportarli presso l'abitazione materna al termine delle dette attività;
8. Il Sig. trascorrerà con i figli minori i giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita di Parte_1
scuola fino alle 21:30 nella settimana che pernottano con il padre, ed il Mercoledì ed il
2 Venerdì dall'uscita di scuola fino alle 21:30 nella settimana che pernottano con la madre;
9. I figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze natalizie nel seguente modo: 24 e 25 dicembre con un genitore, 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore;
i bimbi trascorreranno sempre ad anni alterni le feste pasquali con i genitori e pertanto, passeranno la Domenica delle
Palme con un genitore e la Santa Pasqua, compreso il successivo Lunedì dell'Angelo, con l'altro;
10. durante l'estate, nel mese di Luglio/Agosto, il padre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni con l'obbligo di comunicare entro fine Maggio il periodo di ferie prescelto, entrambi i genitori dovranno comunicare la località di soggiorno, l'indirizzo, numero di telefono e stato di salute dei minori;
11. anche per i ponti scolastici, così come per le festività relative all'onomastico ed al compleanno dei figli i genitori seguiranno il criterio delle turnazioni;
12. le parti comunicheranno il proprio recapito telefonico, presso il quale si impegnano ad essere sempre disponibili, nonché ogni eventuale cambio di domicilio e residenza.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 09/05/25
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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