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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1346/2025 R.G., avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 C.F._1 Avv.ti RUSSO CRISTINA , elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che
Pagina 1 abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79;
Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, insistendo solo sulla condanna alle spese. Parte resistente nulla ha eccepito in merito, riconoscendo in memoria le ragioni del ricorso.
Ritiene il tribunale che il riconoscimento delle ragioni del ricorso in corso di causa, e la restituzione dell'indebito operata dopo l'instaurazione della causa, costituisca prova, nemmeno implicita, della fondatezza della domanda.
Le spese, pertanto, devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in €.499, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1346/2025 R.G., avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 C.F._1 Avv.ti RUSSO CRISTINA , elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che
Pagina 1 abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79;
Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, insistendo solo sulla condanna alle spese. Parte resistente nulla ha eccepito in merito, riconoscendo in memoria le ragioni del ricorso.
Ritiene il tribunale che il riconoscimento delle ragioni del ricorso in corso di causa, e la restituzione dell'indebito operata dopo l'instaurazione della causa, costituisca prova, nemmeno implicita, della fondatezza della domanda.
Le spese, pertanto, devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in €.499, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2