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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1899 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
CONTRADA CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 null CP_1 P.IVA_1
00144 Roma presso lo studio dell'Avv. FLORI FLORO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha introdotto ricorso ai sensi dell'art. 445 c.p.c., invocando il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, da calcolarsi esclusivamente secondo il sistema contributivo, nell'ambito della gestione Artigiani e del relativo fondo. Egli sostiene di possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente. In via subordinata, ha richiesto di poter rinunciare alla contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, così da rientrare nei parametri richiesti per l'ottenimento del beneficio previdenziale.
L' si è costituito in giudizio eccependo la carenza dei requisiti di accesso alla CP_1
prestazione pensionistica, argomentando che la presenza di versamenti anteriori al 1° gennaio 1996 escluderebbe l'applicabilità del regime contributivo puro. Inoltre,
l' ha contestato la possibilità giuridica di rinunciare ai contributi pregressi CP_2
in assenza di una norma di legge espressa che lo consenta.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Analizzata la documentazione versata in atti e considerato che:
• Il ricorrente ha presentato domanda di pensionamento in data 14.09.2017, avendo compiuto 70 anni e 7 mesi e avendo versato almeno 5 anni di contribuzione successivamente al 1° gennaio 1996;
• L' ha respinto la richiesta, ritenendo ostativa la presenza di periodi CP_1
contributivi antecedenti il 1° gennaio 1996;
• Il ricorrente ha manifestato espressamente la volontà di rinunciare ai contributi versati prima di tale data, al fine di beneficiare della pensione calcolata secondo il sistema contributivo.
Ai fini della decisione, è necessario esaminare la disciplina applicabile. L'art. 1, comma 23, della L. 335/1995 stabilisce che il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva sussiste per coloro che abbiano versato almeno 5 anni di contribuzione successivamente al 1° gennaio 1996 e abbiano raggiunto l'età pensionabile. Tuttavia, il dettato normativo non contempla espressamente la facoltà di rinunciare ai contributi versati precedentemente a tale data al fine di rientrare nel regime contributivo.
In assenza di una norma specifica che lo consenta, la rinuncia ai contributi pregressi non può essere ammessa per via giudiziaria. Pertanto, la domanda subordinata del ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto attiene alla domanda principale, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina riconoscono che l'applicazione del principio del legittimo affidamento e della tutela previdenziale impone una valutazione equitativa della fattispecie, specie quando il richiedente abbia raggiunto l'età pensionabile e non disponga di ulteriori mezzi di sostentamento. A tal riguardo, è opportuno menzionare il principio della proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di adottare provvedimenti idonei a garantire il diritto alla previdenza senza ledere gli interessi finanziari dello Stato. Ulteriormente, va evidenziata la rilevanza del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., secondo cui i soggetti in situazioni analoghe devono ricevere trattamenti equi e coerenti. Laddove un soggetto, pur avendo maturato i requisiti post-1996, venga escluso dal beneficio pensionistico a causa di versamenti anteriori a tale data, si potrebbe profilare una disparità di trattamento.
Alla luce del combinato disposto delle norme e della giurisprudenza applicabile e ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che il ricorrente possa accedere alla pensione di vecchiaia contributiva, con applicazione del sistema di calcolo contributivo per l'intero periodo di contribuzione maturato. Tale decisione si fonda altresì su un'analisi del principio di ragionevolezza delle norme previdenziali, in relazione all'evoluzione delle tutele sociali in materia di previdenza obbligatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara il diritto del Sig.
a percepire la pensione di vecchiaia calcolata secondo Parte_1 il sistema contributivo, nell'ambito della gestione Artigiani e del relativo fondo.
2. Rigetta la domanda subordinata di rinuncia ai contributi versati anteriormente al 1° gennaio 1996.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€ 1900,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti 20/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo