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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2923/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/3/2025, vertente
TRA
Pt_1
Avv. SALVATORE PELLEGRINO
Appellante
E
Controparte_1
Avv. MASSIMO NAPPI e MARCO NAPPI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5676/2023 pubblicata in data 31/05/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, espletata CTU medico legale, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 volta al riconoscimento della malattia professionale denunciata ha condannato l' alla corresponsione, in favore della ricorrente Pt_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella misura prevista per il danno biologico pari all'8%, oltre accessori di legge e rimborso delle spese processuali.
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' insistendo nel rigetto Pt_1 dell'avversa domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Va preliminarmente disattesa la richiesta formulata all'odierna udienza da parte dell' volta al rinnovo della CTU medico legale, CP_2 ritenendosi la causa matura per la decisione per i motivi si seguito esposti.
Con l'atto di gravame l' ha censurato la sentenza Parte_2 di primo grado per i seguenti motivi:
1) Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso per genericità
e per mancanza di prova sulla esposizione al rischio professionale, nonché sul nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta.
2) Erronea applicazione dell'onere probatorio e omessa valutazione di atti e risultanze istruttorie, stante la genericità e l'inidoneità ai fini probatori delle testimonianze raccolte.
3) Erronea applicazione delle norme in materia di malattie non tabellate, dove vige il criterio del “più probabile che non”, essendo
2 esclusa la mera possibilità, mentre il CTU non ha specificato adeguatamente la sussistenza del nesso causale.
L'appello è infondato.
I) Ancorché in modo sintetico, il ricorso di primo grado contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c., avendo la ricorrente allegato periodo, orario e luogo di lavoro, qualifica, specifiche mansioni e modalità lavorative, elementi ai quali riconduce l'insorgere della patologia lamentata della “ernia discale L4-L5-S1 in discopatia lombosacrale con sofferenza neurogena cronica L5.S1 sn e S1 dx”, individuando la percentuale corrispondente pari ad 12% o, comunque superiore al 6%.
II) Il secondo motivo, oltre ai profili di inammissibilità che presente per la genericità della censura, priva di specifica critica al percorso argomentativo del primo giudice, è nel merito infondato, dal momento che le due testi escusse e con una Testimone_1 Testimone_2 conoscenza qualificata dei fatti, in quanto hanno lavorato con la ricorrente nel periodo in questione, hanno confermato le deduzioni della in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro, CP_1 specificando, in particolare la natura delle mansioni svolte dalla ricorrente in qualità di ausiliaria che per tutto l'orario lavorativo si occupava di movimentare i pazienti e i materiali anche pesanti (es. carrelli pieni di biancheria bagnata). Dunque, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente di dimostrare la tipologia dell'attività lavorativa in termini qualitativi e quantitativi in modo compiuto.
III) Quanto alle critiche rivolte alla CTU disposta in primo grado, si rileva che il perito, esaminata tutta la documentazione medica depositata, ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, la natura professionale della malattia accertata (non tabellata), in dipendenza della “la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione
3 tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai primi.
Nel caso in questione:
1) la diagnosi è stata confermata dai vari accertamenti strumentali eseguiti (in primis, la RMN del novembre 2018 e l'esame TAC del giugno 2019) nonché dai referti delle visite d'idoneità riportati nell'elaborato peritale;
2) la comparsa dei fenomeni biologici è più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 65 anni presentava un quadro clinico conclamato (trattandosi di patologia a carattere progressivo);
3) Per circa 31 anni ha svolto attività lavorativa a rischio: dal 1989 al
2004 come operaia pulitrice e dal 2005 fino al 2020 come ausiliaria presso strutture ospedaliere. Inoltre, la periziata ha riferito che nei suddetti luoghi non erano presenti strumenti idonei all'uopo, come i sollevatori”.
Duque la sussistenza del nesso causale è stata posta in diretta correlazione con l'esposizione alla specifica attività lavorativa svolta e alle sue modalità, così come comprovate all'esito della prova testimoniale.
Peraltro, sul punto il perito aveva già risposto alle osservazioni mosse dall' in sede di operazioni peritali, precisando che ”La patologia Pt_1 erniaria lombare è conseguenza di un idoneo rischio C.F._1 lavorativo, tenuto conto dell'attività lavorativa di ausiliaria svolta dal
2005 fino al 2020 ed è da attribuire a causa preponderante e necessaria.
Il rischio appare, infatti, idoneo se si considera che la ricorrente, adibita ad ausiliaria presso la sala operatoria, svolgeva nell'ambito della sua
4 attività una costante movimentazione manuale dei carichi, per un periodo continuativo di 15 anni.
Relativamente all'affermazione “che la malattia denunciata è riconducibile alle malattie cosiddette non tabellate ovvero quelle malattie per le quali non sussiste la presunzione legale di origine ma la sussunzione della correlazione causale con il lavoro svolto con onere della prova a carico del lavoratore”, si precisa che la malattia professionale riscontrata nella ricorrente, diagnosticata nel mese di novembre 2018 e valutata nella misura dell'8% (otto per cento), è una patologia tabellata (precisamente con il codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000)”.
Alla luce delle argomentazioni riportate, immuni da vizi logici e che resistono alla generica doglianza sulla insussistenza del nesso causale sul presupposto non condivisibile dell' “assenza di precise considerazioni puntuali inerenti le lavorazioni”, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto dall' Pt_1
- condanna l' al rimborso, in favore di , delle spese Pt_1 Controparte_1 del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
5 - dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2923/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 11/3/2025, vertente
TRA
Pt_1
Avv. SALVATORE PELLEGRINO
Appellante
E
Controparte_1
Avv. MASSIMO NAPPI e MARCO NAPPI
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5676/2023 pubblicata in data 31/05/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, espletata CTU medico legale, in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 volta al riconoscimento della malattia professionale denunciata ha condannato l' alla corresponsione, in favore della ricorrente Pt_1 dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 d.lgs. 38/2000, nella misura prevista per il danno biologico pari all'8%, oltre accessori di legge e rimborso delle spese processuali.
Avverso la pronuncia ha interposto appello l' insistendo nel rigetto Pt_1 dell'avversa domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone la reiezione.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Va preliminarmente disattesa la richiesta formulata all'odierna udienza da parte dell' volta al rinnovo della CTU medico legale, CP_2 ritenendosi la causa matura per la decisione per i motivi si seguito esposti.
Con l'atto di gravame l' ha censurato la sentenza Parte_2 di primo grado per i seguenti motivi:
1) Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso per genericità
e per mancanza di prova sulla esposizione al rischio professionale, nonché sul nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta.
2) Erronea applicazione dell'onere probatorio e omessa valutazione di atti e risultanze istruttorie, stante la genericità e l'inidoneità ai fini probatori delle testimonianze raccolte.
3) Erronea applicazione delle norme in materia di malattie non tabellate, dove vige il criterio del “più probabile che non”, essendo
2 esclusa la mera possibilità, mentre il CTU non ha specificato adeguatamente la sussistenza del nesso causale.
L'appello è infondato.
I) Ancorché in modo sintetico, il ricorso di primo grado contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c., avendo la ricorrente allegato periodo, orario e luogo di lavoro, qualifica, specifiche mansioni e modalità lavorative, elementi ai quali riconduce l'insorgere della patologia lamentata della “ernia discale L4-L5-S1 in discopatia lombosacrale con sofferenza neurogena cronica L5.S1 sn e S1 dx”, individuando la percentuale corrispondente pari ad 12% o, comunque superiore al 6%.
II) Il secondo motivo, oltre ai profili di inammissibilità che presente per la genericità della censura, priva di specifica critica al percorso argomentativo del primo giudice, è nel merito infondato, dal momento che le due testi escusse e con una Testimone_1 Testimone_2 conoscenza qualificata dei fatti, in quanto hanno lavorato con la ricorrente nel periodo in questione, hanno confermato le deduzioni della in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro, CP_1 specificando, in particolare la natura delle mansioni svolte dalla ricorrente in qualità di ausiliaria che per tutto l'orario lavorativo si occupava di movimentare i pazienti e i materiali anche pesanti (es. carrelli pieni di biancheria bagnata). Dunque, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente di dimostrare la tipologia dell'attività lavorativa in termini qualitativi e quantitativi in modo compiuto.
III) Quanto alle critiche rivolte alla CTU disposta in primo grado, si rileva che il perito, esaminata tutta la documentazione medica depositata, ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, la natura professionale della malattia accertata (non tabellata), in dipendenza della “la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione
3 tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai primi.
Nel caso in questione:
1) la diagnosi è stata confermata dai vari accertamenti strumentali eseguiti (in primis, la RMN del novembre 2018 e l'esame TAC del giugno 2019) nonché dai referti delle visite d'idoneità riportati nell'elaborato peritale;
2) la comparsa dei fenomeni biologici è più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 65 anni presentava un quadro clinico conclamato (trattandosi di patologia a carattere progressivo);
3) Per circa 31 anni ha svolto attività lavorativa a rischio: dal 1989 al
2004 come operaia pulitrice e dal 2005 fino al 2020 come ausiliaria presso strutture ospedaliere. Inoltre, la periziata ha riferito che nei suddetti luoghi non erano presenti strumenti idonei all'uopo, come i sollevatori”.
Duque la sussistenza del nesso causale è stata posta in diretta correlazione con l'esposizione alla specifica attività lavorativa svolta e alle sue modalità, così come comprovate all'esito della prova testimoniale.
Peraltro, sul punto il perito aveva già risposto alle osservazioni mosse dall' in sede di operazioni peritali, precisando che ”La patologia Pt_1 erniaria lombare è conseguenza di un idoneo rischio C.F._1 lavorativo, tenuto conto dell'attività lavorativa di ausiliaria svolta dal
2005 fino al 2020 ed è da attribuire a causa preponderante e necessaria.
Il rischio appare, infatti, idoneo se si considera che la ricorrente, adibita ad ausiliaria presso la sala operatoria, svolgeva nell'ambito della sua
4 attività una costante movimentazione manuale dei carichi, per un periodo continuativo di 15 anni.
Relativamente all'affermazione “che la malattia denunciata è riconducibile alle malattie cosiddette non tabellate ovvero quelle malattie per le quali non sussiste la presunzione legale di origine ma la sussunzione della correlazione causale con il lavoro svolto con onere della prova a carico del lavoratore”, si precisa che la malattia professionale riscontrata nella ricorrente, diagnosticata nel mese di novembre 2018 e valutata nella misura dell'8% (otto per cento), è una patologia tabellata (precisamente con il codice 213 delle tabelle allegate al Decreto legislativo n. 38 del 23.02.2000)”.
Alla luce delle argomentazioni riportate, immuni da vizi logici e che resistono alla generica doglianza sulla insussistenza del nesso causale sul presupposto non condivisibile dell' “assenza di precise considerazioni puntuali inerenti le lavorazioni”, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto dall' Pt_1
- condanna l' al rimborso, in favore di , delle spese Pt_1 Controparte_1 del grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
5 - dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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