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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 22124/2022 promossa da:
. elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110, Parte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. Marco Machetta, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio 8, presso lo studio CP_2 dell'avv. Luigi Parenti, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
E CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via L.L. Colli 20, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Alasia, che la rappresenta e difende per delega in atti;
terza chiamata;
Oggetto: leasing.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “1) In via preliminare si richiede la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6263/2022 R.G. n. 14827/2022 emesso dal Tribunale Civile di Torino in data 29.08.2022 e/o la revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 6.04.2023 con cui la provvisoria esecutività è stata concessa, per i motivi e le causali di cui sopra, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente.
2) In via principale, nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto asseritamente vantato dalla revocare e/o rendere nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 6263/2022 R.G. n. 14827/2022 emesso dal Tribunale Civile di Torino in data 29.08.2022 – così come notificato in data 3.10.2022 - e dichiarare che il
.Mi.Na non è tenuto a corrispondere alla la somma Parte_1 Controparte_2
ivi ingiunta, rigettando le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le causali esposte in narrativa.
3) In via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. della accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_3 contrattuale della stessa condannandola al versamento dell'integrale indennizzo all'odierno opponente e/o alla in manleva del Controparte_2 Parte_1
Mi.Na da ogni conseguenza pregiudizievole e/o dell'importo che sarà ritenuto
[...] congruo dall'Ill.mo Giudicante, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente.
4) In via istruttoria: …;
Con vittoria di spese ed onorari, spese generali ex art. 14 L.P., oltre accessori di legge ed espressa riserva ex art. 183 c.p.c. di ulteriormente aggiungere, integrare, di produrre documenti, articolare mezzi di prova, ivi incluse quelle testimoniali, e di modificare e precisare conclusioni, con salvezza di ogni altro diritto ed azione”.
Convenuta: “a) IN VIA PRELIMINARE,
2 alla luce di quanto dedotto ed eccepito del presente atto e delle clausole contrattuali riportate rigettare l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
b) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6263/2022;
c) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, per tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6263/2022 ex adverso avanzata perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma dello stesso;
d) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6263/2022, condannare il in pers. del Controparte_4
l.r.p.t. al pagamento in favore di della somma di € 66.534,09 o Controparte_2
della maggiore o minore somma eventualmente accertata dal Giudice adito;
e) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare e produrre nei termini di legge.”
Terza chiamata: “Nel merito
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli formulandi nei termini di legge con riserva di indicare i testi anche sulle circostanze dedotte da controparte in materia contraria;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei modi e termini di legge e comunque ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Giudicante,
Previa eventuale CTU tecnica volta ad accertare il valore del mezzo oggetto di giudizio, esperimento fondamentale per l'istruttoria della causa, respingere le pretese di parte attrice opponente poiché infondate per i motivi addotti sub 1, A) e B) della comparsa di costituzione e risposta in atti o eventualmente ridurle in ossequio alle risultanze dell'esperenda istruttoria, anche con riferimento a quanto argomentato sub 4) del medesimo atto, e quindi, qualora si ritenga rigorosamente provato il fatto storico ( furto della chiave ed altresì furto dell'auto) ed operante la manleva, limitare l'indennizzo esclusivamente a quanto
3 previsto in polizza e quindi con esborso del quantum pari al valore dell'auto al momento dell'evento secondo la quotazione della rivista , con ulteriore CP_5 decurtazione dello scoperto del 50 o del 20 % in ossequio all'art.
3.1 della nota informativa di polizza.
In ogni caso, Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge.”
MOTIVAZIONE
L'attore ha chiesto la revoca del decreto n. 14827/2022, con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla (ora ) € 66.534,09 (oltre CP_2 CP_6
interessi e spese della procedura) - a titolo di corrispettivo del leasing stipulato il
27/05/2019, avente a oggetto una vettura poi rubata il 07/01/2021 - adducendo a motivo: l'insufficienza della prova del credito opposto, sostenendo in particolare che la banca avrebbe prodotto, in sede monitoria, un estratto conto “privo dell'autenticazione notarile alle scritture contabili della Società che produce tale documento” (cit. p. 10); l'insussistenza del credito opposto, essendo la convenuta legittimata a rivolgersi alla compagnia di assicurazione per il risarcimento del danno.
L'attore ha inoltre formulato, in forza del contratto di assicurazione, domanda di manleva nei confronti della , eccependo Controparte_3
l'inadempimento contrattuale della stessa in ordine alla mancata corresponsione dell'indennizzo e alla mancata verifica della geolocalizzazione del veicolo mediante gli appositi sistemi di protezione e localizzazione installati sullo stesso.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto CP_2 dell'opposizione e la condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
Con comparsa del 14/03/2023 si è costituita in giudizio anche la
[...]
, in qualità di terza chiamata, eccependo l'insufficienza della Controparte_3 prova dell'avvenuto furto, nonché l'inadempimento contrattuale dell'attore (che non avrebbe provveduto a consegnare, a seguito del furto, le chiavi originali del veicolo), con conseguente inoperatività della polizza assicurativa.
La terza chiamata ha altresì formulato un'eccezione relativa al quantum debeatur della pretesa attorea, sostenendo di essere eventualmente tenuta a
4 corrispondere l'indennizzo soltanto per le somme previste nel contratto e commisurate al valore dell'autoveicolo.
Per quanto concerne la domanda di revoca del decreto ingiuntivo, è documentalmente provato che le parti, in data 27/05/2019, hanno stipulato il leasing n. 7126100, avente a oggetto la vettura Land Rover R.R. Sport 2.0 Si4
PHEV 404 PS AWD HSE targata KA844250 (doc. 1 fasc. mon.).
È poi documentale che il 07/01/2021 è stata sporta la denuncia del furto degli oggetti siti in via Sismondi 55, Milano – tra cui, la cassetta di sicurezza con al suo interno “le chiavi e libretto dell'autovettura aziendale marca CP_7 modello RANGE ROVER targata KA844250” – e del veicolo (doc. 3 fasc. att.).
Ciò premesso, va anzitutto rigettata l'eccezione attorea relativa alla carenza di prova del credito azionato, considerato, anzitutto, che la convenuta, a sostegno della propria pretesa, non si è limitata a produrre l'estratto conto – che reca, in ogni caso, un conteggio analitico dei costi addebitati all'attore – ma anche il contratto di leasing, il verbale di consegna del veicolo e il piano di ammortamento (doc. 1, 3 e
6 fasc. mon.); infine, che l'attore non ha contestato specificamente tali risultanze
(nel senso che il livello di specificità della contestazione deve essere proporzionale a quello dell'allegazione, Cass. 21075/2016).
Vengono poi in rilievo, nel caso di specie, l'art. 5 del leasing – secondo il quale “l'Utilizzatore, indipendentemente dalla stipulazione delle polizze assicurative di cui al successivo art. 6), risponde verso il Concedente per la perdita e il deterioramento del Veicolo, anche se derivanti da incendio o per causa ad esso non imputabile e per la sua sottrazione e ciò anche per eventuali rischi che risulteranno comunque non coperti o non indennizzati dalla Compagnia di
Assicurazione. In ogni caso di perdita totale, di sottrazione del Veicolo o di suo deterioramento che lo renda inservibile, a qualsiasi causa dovuti, il Contratto di
Leasing si intenderà risolto dal verificarsi dell'evento con gli effetti previsti al successivo artl 13. 2, ferma altresì la facoltà del Concedente di richiedere la penale per risarcimento del danno ivi indicata […]” – e l'art. 13.2 del medesimo contratto – ai sensi del quale “in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Leasing, l Parte_2 si obbliga […] a corrisponder[e al Concedente] in un'unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora etc. Al concedente è altresì dovuto a titolo di risarcimento del
5 danno, se ed in quanto lo richieda, il pagamento in un'unica soluzione del valore attale - al tasso interno di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del contratto di Leasing - di tutti gli altri importi contrattualmente previsti a carico dell' , e non pagati, fino al termine del contratto di Leasing e del Valore Parte_2
di Riscatto, indicato nel frontespizio del Contratto di Leasing, al netto della eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del Veicolo, il tutto fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell' […]”. Parte_2
L'attore non ha negato il proprio inadempimento e non ha contestato né l'an, né il quantum del debito nei confronti della banca, limitandosi ad eccepire la non debenza delle somme oggetto della pretesa della convenuta opposta.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla chiamata in manleva della compagnia assicurativa, si rileva che il , in data 27/05/2019, ha sottoscritto con la la Parte_1 Controparte_3 polizza assicurativa “Top Safe” contro furto e incendio relativamente al veicolo oggetto del leasing (doc. 2 fasc. att.).
I documenti prodotti in giudizio dimostrano inoltre che l'attore ha inviato alla la denuncia del furto del suddetto veicolo ai fini Controparte_3 dell'attivazione della polizza, con conseguente apertura del sinistro recante il n.
3135789 dell'11/01/2019 (doc. 4 e 5 fasc. att).
Ciò premesso, deve anzitutto essere affrontata l'eccezione relativa al difetto di prova del furto sollevata dalla terza chiamata.
Sul punto, viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017).
Nel caso di specie, relativamente al furto del veicolo, l'attore ha prodotto la denuncia sporta il 07/01/2021 e i rilevamenti ricavati dai dispositivi di geolocalizzazione installati sulla vettura, dai quali si evince che il 20/05/2022 l'auto
6 si trovava in Senegal (doc. 3 e 13 fasc. att.).
La ha sostenuto che la ricostruzione dei fatti Controparte_3 prospettata dall'attore presenta delle anomalie e, a sostegno di quanto assunto in atti, ha prodotto una relazione della Gieffe Investigazioni SR (doc. “relazione investigativa”, fasc. . CP_3
Rispetto a questo profilo, vengono in rilievo le dichiarazioni del testimone
– amministratore unico del tra il 2019 e il 2021 circa – il quale Tes_1 Parte_1 ha riferito di essersi recato a cercare l'auto dopo aver scoperto il furto avvenuto nell'ufficio di via Sismondi, precisando che la stessa “doveva essere parcheggiata
a circa 5-6 minuti a piedi da casa mia, in viale Cassara, direzione Misurata – Troia, all'angolo con piazza Napoli”.
Il ha poi specificato che, non avendo trovato l'auto, ha sporto Tes_1
denuncia dai Carabinieri in data 07/01/2021, essendo il comando di NO e il Commissariato di Bonola chiusi dopo le ore 18.00 del 05/01/2021 (verb. ud.
06/11/2023).
A fronte di tale ricostruzione, la , richiamando anche Controparte_3 le conclusioni della relazione investigativa, ha eccepito, in primo luogo, l'eccessiva distanza tra l'ufficio di via Sismondi e il luogo in cui si trovava il veicolo;
in secondo luogo, l'incompatibilità di quanto affermato dall'assicurato sulla via del luogo del furto – “in quanto lo stesso asseriva di aver[e parcheggiato il veicolo] nei pressi della propria abitazione in via Cassala angolo piazza Napoli a Milano ma facevamo presente allo stesso che viale Cassala non faceva angolo con Piazza Napoli e la sua residenza, Via Sala 12, non fa angolo con piazza Napoli” (doc. “relazione investigativa”, fasc. – ma non ha specificato in che modo tali circostanze CP_3
siano sufficienti a escludere la prova del furto, né ha fornito ulteriori elementi idonei a contrastare l'attendibilità della tesi attorea.
La ha anche eccepito l'inadempimento contrattuale Controparte_3 dell'attore relativamente alla mancata consegna delle chiavi, considerato che, in base all'art. 9 delle condizioni generali dell'assicurazione, “in caso di furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati: …chiavi originali del veicolo assicurato” (doc. “fascicolo informativo”, p. 8, fasc. Verti).
Tale eccezione deve essere rigettata.
7 Risulta anzitutto pacifico, in base alla prospettazione delle parti, che l'attore ha provveduto alla consegna di una chiave originale.
Per quanto concerne, invece, la mancata consegna della seconda chiave,
l'attore ha asserito l'avvenuto furto delle stesse.
A tal proposito il ha dichiarato, in primo luogo, di essersi recato Tes_1 nell'ufficio di via Sismondi “il pomeriggio del 05/01/2021, tra le ore 16.30 e le
17.00”; in secondo luogo, di avere visto che “una porta interna, di solito chiusa con un cilindretto metallico, era stata aperta e forzata” e che “vi erano segni di effrazione sulla tapparella e delle bozzature sulla finestra, nella zona del perno, sia in alto che in basso”; infine, che nell'ufficio “mancava un ripiano di armadio a muro,
a cui era ancorata una cassettina in cui vi erano le chiavi dell'auto, il libretto di circolazione, il registro di utilizzo dell'auto e un piccolo fondo cassa”, e tali circostanze sono state riportate anche nella denuncia del 07/01/2021 (doc. 3 fasc. att.).
Di contro, la , richiamando il contenuto della Controparte_3
relazione investigativa, si è limitata a sostenere genericamente che alla luce degli accertamenti effettuati l'immobile “non risulta essere un ufficio, bensì una vera e propria abitazione”, e che i segni alla finestra mostrati dall'assicurato “non sembravano compatibili con i segni di uno scasso” - (doc. “relazione investigativa”, fasc. – ma non ha contestato specificamente la prospettazione attorea, né ha CP_3
dimostrato che il furto delle chiavi è stato cagionato dal dolo o dalla colpa grave dell'attore.
Ne discende l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal
. nei confronti della . Parte_1 CP_1 Controparte_3
La terza chiamata ha anche contestato, per il caso di ritenuta fondatezza della domanda di manleva, il quantum debeatur della pretesa attorea.
In base all'art. 3 delle condizioni generali di contratto - rubricato
“Determinazione dell'ammontare del danno” - “Relativamente alle garanzie Furto e
Incendio totali … b) in caso di non riacquisto di veicolo presso l'Ente di Vendita di acquisto del periodo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente:
1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
2. successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione o, in assenza, in CP_5
8 base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optionals.”
A tale importo deve poi essere applicato, in base all'art.
3.1 della Nota informativa – rubricata “Danni al veicolo” – “[…] uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile per le zone I, II, III, IV e V, del 30% per le zone VI e VII. In caso di mancata installazione o non funzionamento dei dispositivi previsti al punto B –
Informazioni sul contratto, lo scoperto in caso di furto totale o parziale è pari al
50% dell'importo indennizzabile” (doc. “fascicolo informativo”, p. 5 e 13, fasc.
Verti).
L'eccezione in esame è fondata e l'importo indennizzabile - considerato che la non ha fornito alcuna documentazione idonea a Controparte_3 individuare il valore medio del veicolo con riferimento al momento del furto – si ricava, nel caso di specie, applicando alla somma di € 66.534,09 indicata nel decreto uno scoperto del 20%, in quanto il furto è avvenuto a Milano e l'art. 8 delle condizioni di assicurazione, nello specificare la ripartizione territoriale, include
Milano e provincia nella zona IV - (cfr. doc. 3 fasc. att. e doc. “fascicolo informativo”, p. 14, fasc. . CP_3
Non può essere applicato all'importo indennizzabile, invece, lo scoperto del
50% relativo alla mancata installazione o al malfunzionamento dei dispositivi installati sulla vettura, posto che, in base ai documenti prodotti in giudizio, i dispositivi di geolocalizzazione installati sulla vettura hanno consentito di effettuare rilevamenti fino al 20/05/2022 (data successiva al furto).
Ne discende la riduzione dell'importo della manleva a € 53.227,27.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dell'entità delle domande (prossima ai minimi della tabella di riferimento), dei caratteri della controversia e delle questioni trattate - si liquidano per l'attore e per la convenuta rispettivamente in € 7.052,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e, per l'attore, del contributo unificato.
PQM
9 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte dal . nei Parte_3
confronti della;
CP_2
dichiara che la deve tenere indenne il Controparte_3 Parte_3
. da quanto pagato in base al decreto n. 14827/2022, limitatamente a €
[...]
53.227,27; condanna il . a rimborsare alla le spese Parte_3 CP_2 di lite, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva;
condanna la a rimborsare al . le Controparte_3 Parte_3 spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 24/03/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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