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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2649/2020 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'11.04 .1988 ed ivi residente in Parte_1
c/da Serro Alloro, n. 98 C.F. , nella qualità di C.F._1 legale rappresentante dell'impresa agricola Controparte_1
con sede in Tortorici, c/da Fontana Biagio, n. 35, P.I. , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio Emanuele III, n. 26 presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2
e difeso dall'avv. Valeria Salvati, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale dell'avvocatura distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione verbale ispettivo . CP_2
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2020 parte ricorrente, in qualità di legale rappresentante della Parte_2 conveniva in giudizio l' al fine di confutare le risultanze della CP_2 verifica ispettiva eseguita nei suoi confronti dall'Istituto, in relazione alla manodopera assunta e dichiarata per gli anni dal 2015 al 2018. Deduceva, infatti, che la ditta di cui era titolare aveva esercitato varie attività agricole quale coltivazione dei terreni e raccolta di nocciole, su terreni in affitto siti in vari comuni. Deduceva, di essere stato oggetto di diversi accertamenti culminati con verbale N. 2019002992 /DDL del
14.05.2019, e notificato in data 22.05.2019, con il quale l' CP_2
provvedeva ad inquadrare nel settore terziario quei lavoratori per i quali – con il predetto precedente verbale - era stato disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, nonché all'addebito di €31.994,45 a titolo contributi e di € 4.441,60 per somme aggiuntive.
Contestava, nello specifico, l'illegittimità dell'accertamento impugnato
N. 2019002992 /DDL del 14.05.2019 per eccessiva durata del procedimento ispettivo;
l'insussistenza nel merito delle contestazioni mosse;
l'incongruenza della cancellazione delle giornate agricole dei lavoratori assunti, senza alcun sopralluogo sui terreni oggetto di affitto.
Parte ricorrente lamentava inoltre che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività del verbale opposto, ritenere infondate le risultanze ispettive e di conseguenza illegittimi i provvedimenti adottati dall' CP_2 relativi sia alle contestazioni contributive elevate all'impresa, sia ai disconoscimenti dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi con i dipendenti, nello specifico con riferimento al verbale di accertamento n.
2019002992/DDL del 14 maggio 2019, notificato in data 22 maggio
2019; dichiarando per l'effetto che l'azienda “ ”, per gli anni CP_1 indagati, è stata un'effettiva impresa agricola, con ogni conseguente
2 statuizione, contestava l'illegittimo disconoscimento dei rapporti di lavori agricoli e chiedeva l'annullamento del verbale ispettivo, con vittoria delle spese di lite. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_2
15/11/2021 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia del verbale di accertamento ispettivo, stante la sua natura non esecutoria;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e il D.P. n. 50 del 2022.
In data odierna la causa viene decisa.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell' , avente ad oggetto la ditta CP_3
“ ” al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che CP_1
l'effettiva attività attuata dall'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi n.
2018002935/DDL del 28/03/2019 e N. 2019002992/DDL del 14/05/2019 prodotti in atti dall' , e a firma dagli ispettori e CP_2 Persona_1
in cui si dà atto di operazioni di accertamento, Persona_2 sull'azienda in questione. L'ultimo dei due verbali è quello oggetto dell'odierna impugnazione.
3 Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto alla conclusione che l'attività prestata dalla ditta fosse principalmente di esecuzione di servizi inquadrabile quindi nel settore terziario, con residui spazi per l'attività agricola espletata dai lavoratori definiti “genuini” dagli stessi ispettori.
Da ciò derivava la determinazione della somma di € 31.994,45 dovuta a titolo di contributi e di € 4.441,60 a titolo di sanzioni.
Si applica in questa sede il principio secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_2 della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal CP_2 fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (vd Cass. 19982/2020).
I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vd. Cass. S.U. n.
12545/1992 e Cass. n. 17355/2009).
Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio secondo il quale: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena
4 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Secondo un orientamento diffuso, quindi, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che l'impianto probatorio fornito documentalmente dall' non sia stato in alcun modo scalfito CP_2 dall'apporto probatorio del ricorrente sul quale grave l'onere di provare eventuali fatti impeditivi o estintivi rispetto all'impianto probatorio derivante dal verbale ispettivo liberamente valutato dal giudice.
Ed invero, dai verbali di accesso e di accertamento presenti in atti è emerso che non tutti i terreni indicati dalla ditta fossero ad uso esclusivo della per le attività dichiarate (vedasi le dichiarazioni dei CP_1
committenti e rispettivamente questi Testimone_1 Persona_3
terreni non li affittiamo né li abbiamo mai concessi ad altro titolo ad alcuno e per la coltivazione di questi noccioleti non mi sono avvalso di alcuna ditta, me ne occupo sempre io personalmente di questi terreni.
L'azienda ha fatto la ronca dei terreni e la potatura, ho CP_1
pagato per questi lavori ma non ricordo quanto. Questa azienda non ha
5 effettuato alcuna raccolta, la facciamo sempre noi in famiglia non ricordo quanto ho dato a questa azienda in termini economici).
E' emersa, tuttavia, un'attività di spollonatura ceppaie, ronca, per diversi committenti (indicati nel verbale del 2019 per ogni singolo anno, tra cui vi sono soggetti che non sono soci della cooperativa come indicati negli atti aziendali e nelle dichiarazioni del . Pt_1
Ciò per tutti gli anni indicati, anche alla luce dei diversi contratti stipulati con vari committenti, indicanti una cessione dei frutti del noccioleto ma anche una serie di servizi che esulano dalla semplice attività lavorativa agricola (secondo la ricostruzione dell' ). Inoltre, come CP_3
riconosciuto dagli ispettori, appare che proprio quale corrispettivo per tali servizi sono stati ceduti i frutti pendenti sugli alberi con raccolta a carico della ditta . CP_1
Sul punto, l'art. 2135 c.c. sancisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Ancora, in tema di impresa agricola, l'attuale formulazione dell'art.
2135, comma 3, c.c., nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza
6 dall'attività agricola dell'imprenditore; dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti” (Corte Appello Milano,
n. 2888/2001).
Deve osservarsi che con la modifica dell'art. 2135 cod. civ. (ad opera del
D.Lgs 228/2001), il requisito del possesso del fondo (contestato dall' ) è ormai divenuto irrilevante ai fini della qualificazione di CP_2 imprenditore agricolo, essendo stato soppiantato dal riferimento al “ciclo biologico o fase di esso”; la norma sembra quindi riconoscere la qualifica in questione anche agli imprenditori che, sebbene privi di fondi propri, svolgano attività agricole connesse al ciclo biologico, fornendo servizi anche a favore di terzi committenti, con le risorse lavorative dell'azienda impiegate nell'attività agricola. Ne può dirsi che una tale attività escluda l'esposizione al rischio biologico, il quale evidentemente, alla luce della disposizione, non può più ritenersi strettamente connesso alla coltivazione di fondi nella diretta disponibilità dell'imprenditore, ma al ciclo biologico o alle singole fasi di esso e come tale è destinato a gravare, sia pure indirettamente sulle imprese dedite alla fornitura di servizi. La descrizione fornita dalla norma non può quindi ritenersi astrattamente incompatibile con l'attività svolta dall'azienda ricorrente. E' conseguentemente errato sostenere che, non essendo in possesso di terreni la cooperativa non abbia mai svolto "attività agricola in senso proprio". Pur tuttavia, occorre considerare che l'art. 1 del D.Lgs 228/2001
("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"), nel modificare l'art. 2135 c.c., ha introdotto al co. 2 una previsione specifica per le cooperative, la quale stabilisce che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo
7 comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico". Se dunque in via generale l'art. 2135 c.c. riconosce la qualifica di imprenditore agricolo anche a chi, privo di fondi propri, svolga attività di servizio a favore di terzi, tale disposizione introduce una eccezione alla regola in tema di società cooperative, riconoscendo alle stesse la qualifica di imprenditore agricolo solo quando per la loro attività utilizzino prodotti prevalentemente provenienti dai soci o forniscano beni e servizi a favore dei soci. Da tale categoria di cooperative restano evidentemente escluse quelle dirette alla prestazione di beni e servizi in favore di terzi, ciò che impedisce alla cooperativa opponente il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo. E ciò anche senza considerare che la qualifica in esame implica che la cooperativa sia costituita da imprenditori agricoli, vale a dire soggetti ai quali, anche a prescindere dal possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, possano dirsi essi stessi titolari di impresa, anche individuale, da intendersi ai sensi dell'art. 2555 c.c come "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"; circostanza questa che non risulta neanche dedotta dalla cooperativa ricorrente (sul punto vedasi Tribunale di Viterbo n. 291/2020).
Tale impianto, dunque, non può essere sconfessato neanche dalla prova testimoniale assunta: invero, sono stati sentiti lavoratori ai quali sono state cancellate giornate agricole e che dunque rivestono una posizione peculiare in relazione all'esito del presente giudizio, il quale potrebbe incidere indirettamente sui loro interessi personali, rendendo le loro dichiarazioni inattendibili.
Ne consegue che, per quanto riguarda l'inquadramento giuridico della società cooperativa, correttamente l' ha operato il reinquadramento CP_2
8 della stessa nel settore terziario, escludendo l'ipotesi di un'azienda agricola. La relativa domanda di parte ricorrente va, dunque, rigettata.
Parte ricorrente, ancora, contesta l'illegittimità del disconoscimento dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti quali lavoratori agricoli.
Va premesso che ai sensi dell' art. 6 L. 92/79 come modificato dal D. Lgs
173/98 "Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: … d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli (nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta). …".
Sulla scorta di tale disposizione la circolare n. 126/2009 ha chiarito CP_2
che "La ratio della norma di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98, consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende;
ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l'identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro"; e che "Laddove l'oggetto principale o esclusivo dell'attività di un'impresa sia di natura diversa da quella agricola … i lavoratori addetti alle attività del citato decreto legislativo n. 173/98, assunti da imprese con le caratteristiche suesposte, saranno considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese
9 dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata"… "Resta inteso che i lavoratori non addetti alle attività suddette sono inquadrati nel settore proprio dell'impresa secondo la natura dell'attività da essa esercitata
(generalmente terziario)".
Se, dunque, si afferma che la ditta abbia svolto diverse attività comprese attività agricole (come la raccolta delle nocciole che non è stata sconfessata, la spollonatura e l'attività di ronca, che rientrano nel novero di attività agricole poiché comunque tecniche colturali per la produttività delle piante) per dei soggetti terzi (circostanza che permette di disconoscere la qualifica di imprenditore agricolo in carico alla società), non può che ritenersi illegittimo il disconoscimento dei rapporti di lavoro e l'inquadramento dei dipendenti nel settore terziario per l'esclusione dell'inquadramento agricolo dell'azienda per le ragioni sopra indicate.
Ciò, almeno, nei limiti che seguono.
Innanzitutto, illegittima sarebbe ogni riqualificazione dei singoli rapporti di lavoro solo quale conseguenza della riqualificazione dell'azienda.
Ancora, come già detto, non è condivisibile l'inquadramento delle attività di spollonatura ceppaie e ronca del noccioleto nel novero delle attività del settore terziario, al pari di lavori quali la realizzazione di taglia fuoco, muri, viottole e stradelle (indicate dall' ). CP_2
Ancora, diventa rilevante anche il riferimento al fabbisogno ettaro – colturale aziendale, utilizzando da un lato i termini previsti dai contratti per le attività extra agricole (con termine fino al 31 agosto di ogni anno); dall'altro il fabbisogno manodopera per la raccolta dei prodotti e la coltivazione dei fondi (per tutti gli anni interessati). Questo sulla base dei contratti prodotti e non delle fatture (la cui mancanza potrebbe avere rilevanze giuridiche che esulano dall'accertamento richiesto in questa sede).
10 Ora, prima di procedere all'analisi delle eccezioni sollevate, deve individuarsi il petitum del presente giudizio. Parte ricorrente, infatti, espressamente chiede ritenere e dichiarare non legittimi i provvedimenti relativi alla regolarità della ditta della ricorrente nonché alla qualificazione e/o sussistenza dei rapporti di lavoro conseguenti all'impugnato verbale;
dichiarare che l'azienda agricola
[...]
È legittima, sussistente e regolarmente operante e Controparte_1
adottare tutte le opportune statuizioni alla luce del presente ricorso;
provvedere al riconoscimento della sussistenza dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda agricola Per gli Controparte_1
anni interessati.
Dunque, dalle domande proposte deriva che non è possibile procedere all'analisi di quanto contenuto nel verbale di accertamento n.
2018002935/DDL de 28 marzo 2019, non prodotto da parte ricorrente e tra l'altro citato, in ricorso, solo nella domanda d) delle richieste istruttorie.
E' infatti detto verbale, autonomo rispetto a quello in questa sede impugnato, ad aver provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, relativi ai dipendenti ivi elencati.
Né si può presumere di poter provvedere ad interpretare estensivamente la domanda di parte ricorrente, dovendo comunque commisurarla sulla base delle allegazioni e delle difese svolte.
Né, ancora, il mero richiamo storico a detto verbale, contenuto in quello impugnato, è valido ad estendere le domande rispetto ad un altro atto.
Parte ricorrente non ha chiesto l'estensione delle domande anche nei confronti degli altri verbali (secondo Cass. n. 6597/2018
Nel rito del lavoro, previa autorizzazione del giudice ex art. 420, comma
1, c.p.c., è possibile la modifica della domanda che dipenda dalle
11 allegazioni in fatto contenute nella memoria di costituzione avversaria
(e, pertanto, dei fatti di cui la controparte in tal modo dimostri di avere già conoscenza), non attuandosi in questo caso alcuna pregiudizievole estensione del "thema probandum" e rimanendo pienamente integra la parità delle parti nel processo).
Il Tribunale, inoltre, non può che rispettare la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo autonomamente procedere ad un ampliamento dei temi d'indagine.
Può, quindi, procedersi alla verifica della legittimità del ricalcolo contributivo a seguito della cancellazione delle giornate agricole dei dipendenti addetti ai servizi di spollonatura, ronca ecc. (vedasi pagina 7 del verbale impugnato).
Base di tale azione dell' , infatti, è stata proprio la dicotomia tra CP_3
lavoratori agricoli (tra quelli ritenuti genuini) e parte di lavoro effettuata quale terziario.
Come già riferito prima, onere della prova in tal senso sarebbe stato a carico dell' proprio perché avanzata una pretesa impositiva. CP_2
È consolidato l'orientamento secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dai fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte ( v. Cass SU. N.12545/1992
e n. 17355/2009).
A pagina 6 del verbale del 14 maggio 2019 infatti si legge i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppale del noccioleto, ronca del noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili andranno inquadrati nel settore terziario, viceversa, quelli
12 addetti alla raccolta dei prodotti agricoli andranno inquadrati nel settore agricolo.
Da un lato, non si comprende come nella sezione lavori di servizi si sia proceduto a inquadrare i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie del noccioleto, ronca del noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili esclusivamente al settore terziario fino al 31 agosto di ogni anno, termine indicato nei contratti di appalto: se, difatti, non si esclude che siano stati effettuati lavori agricoli (spollonatura e ronca), non sono stati indicati elementi concreti che dette attività si siano svolte in uno specifico periodo dell'anno (anzi, il richiamo è effettuato solo al paragrafo sull'analisi agronomica dell'azienda). Anzi, i contratti richiamati nel verbale (che non sono stati prodotti in giudizio ma solo riportati a pagina 6 del verbale del 28 marzo 2019 ed a pagina 6 del verbale del 14 maggio 2019) prevedono spollonatura ceppaie del noccioleto da ultimare entro il 31 agosto.
Tale spollonatura prevede anche l'eliminazione dei polloni in esubero risalenti a diversi anni addietro. B) ronca del noccioleto, compresi i muri, viottoli e le stradelle carrabili da utilizzare entro il quindi agosto relativamente alle stradelle ed entro il 30 agosto per il resto. Non sono indicati ulteriori elementi relativamente alla realizzazione di muri, viottoli ecc.
Appare dunque non corretta l'individuazione di attività non agricole di cui non sono emersi riscontri documentali.
L' , ancora, non ha depositato copia dei contratti che sono CP_3 stati oggetto dell'accertamento dai quali si poteva evincere l'effettiva entità del lavoro non agricolo attribuibile ai singoli lavoratori.
13 Né, allo stesso tempo, si è offerto di provare proprio una circostanza dirimente: lo svolgimento di attività, diversa dalla spollonatura e dalla (pratica agronomica che consistere nel Per_4 sopprimere i “polloni” ossia i germogli che nascono infruttiferi dal legno o alle basi delle piante la prima;
utilizzo della “ronca”, strumento per il taglio di arbusti, potatura di ulivi e frutteti e preparazioni di pali la seconda), che fosse possibile inquadrare nel terziario.
Nulla emerge dalla documentazione prodotta, nulla hanno direttamente accertato gli ispettori in sede di verifica (attività che avrebbe avuto fede privilegiata come sopra affermato), ininfluenti oltre che inammissibili le prove testimoniali richieste dalla resistente.
Anzi, il richiamo dagli stessi effettuati dai contratti appare riferito ad un'attività di spollonatura e ronca SU muretti, stradelle ecc. Non una loro realizzazione.
Né tale attività preparatorie del terreno (adatte, ad esempio, ad evitare il proliferare di vegetazione spontanea) possono ricondursi ad attività di terziario.
Ne consegue che va accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inquadramento a terziario dei lavoratori indicati nel verbale n. 2019002992 del 14 maggio 2019, nonché della conseguente rideterminazione dell'imponibile contributivo conseguente la riqualificazione, comprese le eventuali sanzioni accessorie.
Ogni altra questione rimane assorbita, richiamando quanto già affermato relativamente alle eventuali domande sulla sussistenza
14 dei rapporti di lavoro disconosciuti con altro verbale non direttamente impugnato.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n.q. contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 07.08.2020, disattesa ogni contraria CP_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del verbale n. 2019002992/DDL del 14 maggio 2019 nella parte in cui inquadra erroneamente a terziario i lavoratori ivi indicati, nonché nella parte in cui procede alla rideterminazione dell'imponibile contributivo con conseguenti sanzioni accessorie;
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 21 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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