TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46282/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46282/2022
UDIENZA DEL 14 gennaio 2025
Tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
[...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al Giudice, dott. Annamaria Salerno, sono comparsi:
Per e per l'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO, Parte_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa come da foglio di pc depositato in PCT.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura.
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46282/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Elio Zingale ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Cappuccini n.14, come da procura in atti;
ATTORI contro
[...]
Controparte_3
C.F. ), con sede in Milano, Corso Sempione n.39;
[...] P.IVA_1 domiciliato ex lege presso Controparte_4 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' Controparte_5
– al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa
[...] del sinistro stradale occorso in data 11.09.2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che la notte dell'11.09.2021, il dott. Parte_1
quale conducente, e la dott.ssa quale terza trasportata, per
[...] Parte_2 Massena in Milano in direzione piazza Giovanni XXIII a bordo del motociclo BMW F800 GS (tg. ED08717) di proprietà del che, giunto all'intersezione con via Pucci, il motociclo veniva urtato Pt_1 nella fiancata laterale destra dalla vettura BMW X1 (tg. TI231735), immatricolata in Svizzera, di proprietà di e condotta, al momento del sinistro, dalla sig.ra la quale CP_4 Controparte_4 Persona_1 ometteva di concedere al motociclo la dovuta precedenza;
che sul luogo del sinistro interveniva la P.L. di pagina 2 di 8 Milano, che contestava alla sig.ra la violazione dell'art.145, co. IV. C.d.S. per non aver rispettato Per_1 l'obbligo di “dare la precedenza”; che, a causa dell'urto, gli attori rovinavano al suolo riportando gravi lesioni e venivano trasportati presso il P.S. dell'Ospedale San Carlo in Milano;
che in via stragiudiziale, la incaricata dall' per la trattazione del sinistro, risarciva agli attori i danni Controparte_6 CP_2 mente, gli att ivano sottoposti a visita medico-legale presso il medico fiduciario della ma nulla gli veniva corrisposto a titolo di risarcimento del danno non Controparte_6 patrimoniale su izzazione dei postumi, gli attori si sottoponevano a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale accertava in capo al dott. un I.P. pari al 11% e in capo alla Per_2 Pt_1 dott.ssa un i al 5%; che sussiste il diritto degli ottenere il risarcimento dei danni, Pt_2 patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro de quo.
Nessuno si costituiva per CP_2
Alla prima udienza del 28.03.2023, questo giudice assegnava a parte attrice termine sino al 03.05.2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del danno, litisconsorte necessario domiciliato ex lege presso l' Successivamente, con Ordinanza del 27.12.2023, pronunciata a CP_2 scioglimento della riserva assu dienza del 19.12.2023, questo Giudice assegnava nuovamente a parte attrice termine sino al 31.01.2024 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del danno.
A seguito della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona degli attori.
Con Ordinanza del 09.07.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 03.07.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025.
2. In primo luogo, quanto al profilo relativo all'an debeatur, la dinamica del sinistro si evince dalla relazione di incidente stradale versata in atti da parte attrice, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e accertamenti compiuti dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro. Dalla predetta relazione emerge quanto segue: “per i veicoli aventi percorrenza del veicolo 'A' insiste nell'area dell'intersezione segnaletica verticale di DARE PRECEDENZA, mentre è assente la segnaletica orizzontale
[…] Da quanto sopra esposto è emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art.145/4 comma del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) – impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di “DARE LA PRECEDENZA” regolarmente segnalato nel suo senso di marcia dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00” (v. doc.1, fasc. att.).
Alla luce degli accertamenti espletati dagli agenti di P.L. è dunque indubbio che la conducente del veicolo BMW X1 (tg. TI231735), sig.ra abbia adottato una condotta di guida imprudente Persona_1 omettendo di rispettare l'obbligo di concedere la precedenza, nonostante la segnaletica stradale ivi presente glielo imponesse.
Giova inoltre rilevare che il sinistro è occorso in orario notturno (alle ore 00:40 circa) e la visuale della sig.ra – come dalla medesima dichiarato agli agenti verbalizzanti – era ridotta a causa della Per_1 presenza di una vettura in sosta lungo il margine destro della via Massena all'angolo con la via Pucci (la cui presenza è stata altresì accertata dagli agenti), circostanze che avrebbero dovuto indurre la ad Per_1 adottare una maggiore prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione.
La sig.ra dunque, ha violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art.140 C.d.S., che impone Per_1 agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, la medesima ha violato la regola cautelare di cui all'art. 145, co. I e II, C.d.S., il quale impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché l'obbligo di concedere la pagina 3 di 8 precedenza ai veicoli provenienti da destra e anche la regola di cui all'art. 146 C.d.S., il quale impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale.
La predetta dinamica, inoltre, è compatibile con i danni riportati dai due mezzi coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti verbalizzanti;
in particolare, sono stati accertati i seguenti danni: per l'autovettura BMW X1 (tg. TI23135) danni visibili: “rottura paraurti anteriore nella parte inferiore. Abrasioni di media entità su maschera copriradiatore, cofano e paraurti anteriore. Targa anteriore divelta, ammaccatura lieve su cofano anteriore e paraurti anteriore parte centrale”; per il motoveicolo BMW F 800 GF (tg. ED08717) danni visibili: “rottura carena lato destro. Abrasioni su manopola destra, para-telaio posteriore destro, pedaline freno posteriore e pedalina guidatore lato destro. Rottura copri mano destro, abrasioni su scocca e cupolino anteriore nella parte destra. Abrasione su copri forcella lato destro” (v. doc.1, fasc. att.).
Ebbene, i danni riportati dal motoveicolo condotto dall'attore riguardanti esclusivamente il lato Pt_1 destro del mezzo, e i danni riportati dalla vettura BMW X1, riguardanti la parte anteriore, sono compatibili con la dinamica descritta da parte attrice: se viceversa fosse stato il motoveicolo ad impattare la vettura, infatti, questo avrebbe dovuto riportare danni alla parte anteriore e non esclusivamente alla parte laterale destra, come effettivamente occorso.
È dunque acclarata la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro di causa della sig.ra
[...]
conducente della vettura BMW X1 (tg. TI23135), la quale, in orario notturno e in presenza Per_1 vettura in sosta che – come dalla medesima dichiarato agli agenti verbalizzanti e come peraltro accertato a questi ultimi (v. doc.1, fasc. att.) – le riduceva la visuale, ha omesso di adottare la massima prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione teatro del sinistro e non ha concesso la precedenza al motoveicolo BMW F 800 GF (tg. ED08717) – condotto dall'attore – in transito sulla via Parte_1 Massena, nonostante la segnaletica stradale ivi presente le imponesse tale obbligo.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
3. Così ricostruito il sinistro e accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella Persona_1 determinazione dell'evento lesivo, occorre, a questo punto, individuare l'area d cibile lamentato e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato che: Parte_3
- l'attrice in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato un “traumatismo distorsivo rachide Parte_2 cervico-lombare” (v. relazione peritale, pagina 6); che le predette lesioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, di inabilità temporanea al 50% di 15 giorni e di inabilità temporanea al 25% di ulteriori 15 giorni con relativo grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in costanza di invalidità temporanea al 75% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75% e pari a 1 in costanza di invalidità temporanea al 50% e al 25% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75%; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3-4%, con grado di sofferenza psico-fisica scarsamente apprezzabile alla stabilizzazione dei postumi;
- l'attore , in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato un “trauma contusivo Parte_1 distorsivo del polso destro con frattura di e frattura della stiloide ulnare” (v. relazione peritale, pagina 13); che Per_3 le predette lesioni risultano in ra ausale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di 30 giorni, di inabilità temporanea al 50% di 20 giorni e di pagina 4 di 8 inabilità temporanea al 25% di ulteriori 30 giorni con relativo grado di sofferenza psico-fisica pari a 4 in costanza di invalidità temporanea al 75% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75% e pari a 2-3 in costanza di invalidità temporanea al 50% e al 25% in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 10%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 su una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo agli attori
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
3.2. Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare criteri differenti per i singoli attori in ragione del differente grado di I.P..
Ed infatti, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore di trattandosi di Parte_2 lesioni micropermanenti, la liquidazione del danno non patrimoniale viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. private integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono a riconoscere all'attrice di anni 38 alla stabilizzazione dei Parte_2 postumi, l'importo complessivo di Euro 911,46 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 3.584,59 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 4.496,05 in valori monetari attuali.
Quanto, invece, alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore di , Parte_1 trattandosi di lesioni superiori al 9%, devono applicarsi i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono a riconoscere all'attore di anni 52 alla Parte_1 stabilizzazione dei postumi, l'importo complessivo di Euro 4 er ciò che riguarda l'inabilità temporanea (considerato Euro 115,00 pro die in costanza di temporanea) e di Euro 24.523,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 29.238,00 in valori monetari attuali.
3.3. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata dagli attori in sede di atto di citazione, questo giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta agli attori a tale titolo, atteso che la predetta domanda è stata formulata in modo del tutto generico e parte attrice non ha dedotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno (v. atto di citazione, pag.4).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento. pagina 5 di 8 3.4. In aggiunta alle somme sopra liquidate devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 1056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quelli degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11.09.2021) e poi progressivamente rivalutata, si anno in anno, secondo gli indici dal CP_7
11.09.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono su nte dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva quanto segue.
Compete innanzitutto all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue Parte_2 dal c.t.u. ed in connessione ezi istro di causa, pari a Euro 493,00 (sub doc. 15, fasc. att.: di cui Euro 152,00 per visita ortopedica del 24.09.2021; Euro 151,00 per ecografia del 25.09.2021; Euro 70,00 per FKT del 20.01.2022; Euro 50,00 per FKT del 15.03.2022; Euro 70,00 per FKT del 19.05.2022), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 549,70 nonché la somma di Euro 366,00 per la relazione medico-legale (sub doc.15, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 397,48 e, infine, Euro 24,00 per l'allestimento del fascicolo (sub doc.15, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 27,26.
Dunque, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale per le spese mediche sostenute è pari (già rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.4.).
Compete, invece, all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute Parte_1 congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 121,35 (sub doc.14, fasc. att.: di cui Euro 29,30 per scontrino farmaceutico del 19.09.2021; Euro 15,65 per radiografia del 10.10.2021; Euro 17,90 per visita ortopedica del 10.10.2021; Euro 58,20 per FKT del 18.10.2021), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 138,70 nonché la somma di Euro 500,00 per la relazione medico-legale della dott.ssa ed Euro 200,00 per la relazione medico-legale del dott. Per_2 Per_4
(sub doc.14, fasc. att.), somme che, r e all'attualità dal dì degli esborsi sono pari, rispettiva Euro 543,00 ed Euro 217,20 e, infine, la somma di Euro 8,00 per l'allestimento del fascicolo (sub doc.14, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 9.09.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.4.).
5. Quanto alla domanda di “Indennizzo per tempo perduto per le cure 158 ore x € 15,00 (suscettibile di adeguamento al costo dello stipendio lordo orario del dott. dati i numerosi permessi lavorativi presi per il tempo Pt_1 necessario impiegato)” genericamente formulata da part a pagina 4 dell'atto di citazione, si rileva quanto segue.
La predetta domanda sembra riferirsi al danno patrimoniale patito dall'attore in Parte_1 costanza di inabilità temporanea;
tuttavia parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dall'attore e, in particolare, non ha prodotto né un contratto di lavoro, né alcuna dichiarazione dei redditi percepiti dal medesimo tale da consentire una.
pagina 6 di 8 Ne consegue che la predetta domanda non può trovare accoglimento in quanto totalmente sfornita di sostegno probatorio.
6. Quanto, infine, alla domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte convenuta tenuto conto della condotta mantenuta da quest'ultima in via stragiudiziale, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Ed infatti, la predetta domanda è stata formulata in modo generico da parte degli attori (v. atto di citazione, pag.5), i quali non hanno dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nella condotta di parte convenuta, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, ma non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. al riguardo Cass. civ. 3464/2017).
La predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
7. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 09.07.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott.ssa nel corso delle Persona_5 operazioni peritali pari ad Euro 610,00 per ciascuno dei due attori (v. doc. 1 e 3, fasc. att.: deposito del 22.04.2024), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta Controparte_5
al pagamento in favore di:
[...]
• della somma di Euro 29.238,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 larsi come in motivazione, e di Euro 690,79 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
• la somma di Euro 4.496,05 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori Parte_2 me in motivazione, e di Euro 974,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- condanna parte convenuta Controparte_5
– a rifondere a parte attrice le spese di lite che si
[...] liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi ed Euro 1.220,00 per spese di c.t.p. in corso di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 09.07.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annamaria Salerno
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46282/2022
UDIENZA DEL 14 gennaio 2025
Tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
[...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al Giudice, dott. Annamaria Salerno, sono comparsi:
Per e per l'avv. ZINGALE RICCARDO ELIO, Parte_1 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa come da foglio di pc depositato in PCT.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura.
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46282/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Elio Zingale ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Cappuccini n.14, come da procura in atti;
ATTORI contro
[...]
Controparte_3
C.F. ), con sede in Milano, Corso Sempione n.39;
[...] P.IVA_1 domiciliato ex lege presso Controparte_4 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' Controparte_5
– al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa
[...] del sinistro stradale occorso in data 11.09.2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che la notte dell'11.09.2021, il dott. Parte_1
quale conducente, e la dott.ssa quale terza trasportata, per
[...] Parte_2 Massena in Milano in direzione piazza Giovanni XXIII a bordo del motociclo BMW F800 GS (tg. ED08717) di proprietà del che, giunto all'intersezione con via Pucci, il motociclo veniva urtato Pt_1 nella fiancata laterale destra dalla vettura BMW X1 (tg. TI231735), immatricolata in Svizzera, di proprietà di e condotta, al momento del sinistro, dalla sig.ra la quale CP_4 Controparte_4 Persona_1 ometteva di concedere al motociclo la dovuta precedenza;
che sul luogo del sinistro interveniva la P.L. di pagina 2 di 8 Milano, che contestava alla sig.ra la violazione dell'art.145, co. IV. C.d.S. per non aver rispettato Per_1 l'obbligo di “dare la precedenza”; che, a causa dell'urto, gli attori rovinavano al suolo riportando gravi lesioni e venivano trasportati presso il P.S. dell'Ospedale San Carlo in Milano;
che in via stragiudiziale, la incaricata dall' per la trattazione del sinistro, risarciva agli attori i danni Controparte_6 CP_2 mente, gli att ivano sottoposti a visita medico-legale presso il medico fiduciario della ma nulla gli veniva corrisposto a titolo di risarcimento del danno non Controparte_6 patrimoniale su izzazione dei postumi, gli attori si sottoponevano a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale accertava in capo al dott. un I.P. pari al 11% e in capo alla Per_2 Pt_1 dott.ssa un i al 5%; che sussiste il diritto degli ottenere il risarcimento dei danni, Pt_2 patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro de quo.
Nessuno si costituiva per CP_2
Alla prima udienza del 28.03.2023, questo giudice assegnava a parte attrice termine sino al 03.05.2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del danno, litisconsorte necessario domiciliato ex lege presso l' Successivamente, con Ordinanza del 27.12.2023, pronunciata a CP_2 scioglimento della riserva assu dienza del 19.12.2023, questo Giudice assegnava nuovamente a parte attrice termine sino al 31.01.2024 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile del danno.
A seguito della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona degli attori.
Con Ordinanza del 09.07.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 03.07.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025.
2. In primo luogo, quanto al profilo relativo all'an debeatur, la dinamica del sinistro si evince dalla relazione di incidente stradale versata in atti da parte attrice, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e accertamenti compiuti dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro. Dalla predetta relazione emerge quanto segue: “per i veicoli aventi percorrenza del veicolo 'A' insiste nell'area dell'intersezione segnaletica verticale di DARE PRECEDENZA, mentre è assente la segnaletica orizzontale
[…] Da quanto sopra esposto è emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art.145/4 comma del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) – impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di “DARE LA PRECEDENZA” regolarmente segnalato nel suo senso di marcia dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00” (v. doc.1, fasc. att.).
Alla luce degli accertamenti espletati dagli agenti di P.L. è dunque indubbio che la conducente del veicolo BMW X1 (tg. TI231735), sig.ra abbia adottato una condotta di guida imprudente Persona_1 omettendo di rispettare l'obbligo di concedere la precedenza, nonostante la segnaletica stradale ivi presente glielo imponesse.
Giova inoltre rilevare che il sinistro è occorso in orario notturno (alle ore 00:40 circa) e la visuale della sig.ra – come dalla medesima dichiarato agli agenti verbalizzanti – era ridotta a causa della Per_1 presenza di una vettura in sosta lungo il margine destro della via Massena all'angolo con la via Pucci (la cui presenza è stata altresì accertata dagli agenti), circostanze che avrebbero dovuto indurre la ad Per_1 adottare una maggiore prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione.
La sig.ra dunque, ha violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art.140 C.d.S., che impone Per_1 agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, la medesima ha violato la regola cautelare di cui all'art. 145, co. I e II, C.d.S., il quale impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché l'obbligo di concedere la pagina 3 di 8 precedenza ai veicoli provenienti da destra e anche la regola di cui all'art. 146 C.d.S., il quale impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale.
La predetta dinamica, inoltre, è compatibile con i danni riportati dai due mezzi coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti verbalizzanti;
in particolare, sono stati accertati i seguenti danni: per l'autovettura BMW X1 (tg. TI23135) danni visibili: “rottura paraurti anteriore nella parte inferiore. Abrasioni di media entità su maschera copriradiatore, cofano e paraurti anteriore. Targa anteriore divelta, ammaccatura lieve su cofano anteriore e paraurti anteriore parte centrale”; per il motoveicolo BMW F 800 GF (tg. ED08717) danni visibili: “rottura carena lato destro. Abrasioni su manopola destra, para-telaio posteriore destro, pedaline freno posteriore e pedalina guidatore lato destro. Rottura copri mano destro, abrasioni su scocca e cupolino anteriore nella parte destra. Abrasione su copri forcella lato destro” (v. doc.1, fasc. att.).
Ebbene, i danni riportati dal motoveicolo condotto dall'attore riguardanti esclusivamente il lato Pt_1 destro del mezzo, e i danni riportati dalla vettura BMW X1, riguardanti la parte anteriore, sono compatibili con la dinamica descritta da parte attrice: se viceversa fosse stato il motoveicolo ad impattare la vettura, infatti, questo avrebbe dovuto riportare danni alla parte anteriore e non esclusivamente alla parte laterale destra, come effettivamente occorso.
È dunque acclarata la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro di causa della sig.ra
[...]
conducente della vettura BMW X1 (tg. TI23135), la quale, in orario notturno e in presenza Per_1 vettura in sosta che – come dalla medesima dichiarato agli agenti verbalizzanti e come peraltro accertato a questi ultimi (v. doc.1, fasc. att.) – le riduceva la visuale, ha omesso di adottare la massima prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione teatro del sinistro e non ha concesso la precedenza al motoveicolo BMW F 800 GF (tg. ED08717) – condotto dall'attore – in transito sulla via Parte_1 Massena, nonostante la segnaletica stradale ivi presente le imponesse tale obbligo.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
3. Così ricostruito il sinistro e accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella Persona_1 determinazione dell'evento lesivo, occorre, a questo punto, individuare l'area d cibile lamentato e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato che: Parte_3
- l'attrice in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato un “traumatismo distorsivo rachide Parte_2 cervico-lombare” (v. relazione peritale, pagina 6); che le predette lesioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 75% di 7 giorni, di inabilità temporanea al 50% di 15 giorni e di inabilità temporanea al 25% di ulteriori 15 giorni con relativo grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in costanza di invalidità temporanea al 75% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75% e pari a 1 in costanza di invalidità temporanea al 50% e al 25% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75%; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3-4%, con grado di sofferenza psico-fisica scarsamente apprezzabile alla stabilizzazione dei postumi;
- l'attore , in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato un “trauma contusivo Parte_1 distorsivo del polso destro con frattura di e frattura della stiloide ulnare” (v. relazione peritale, pagina 13); che Per_3 le predette lesioni risultano in ra ausale con il sinistro per cui è causa;
che tali lesioni hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal consulente, un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di 30 giorni, di inabilità temporanea al 50% di 20 giorni e di pagina 4 di 8 inabilità temporanea al 25% di ulteriori 30 giorni con relativo grado di sofferenza psico-fisica pari a 4 in costanza di invalidità temporanea al 75% in una scala da 1 a 5 durante l'inabilità temporanea al 75% e pari a 2-3 in costanza di invalidità temporanea al 50% e al 25% in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 10%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 su una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo agli attori
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
3.2. Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare criteri differenti per i singoli attori in ragione del differente grado di I.P..
Ed infatti, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore di trattandosi di Parte_2 lesioni micropermanenti, la liquidazione del danno non patrimoniale viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. private integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono a riconoscere all'attrice di anni 38 alla stabilizzazione dei Parte_2 postumi, l'importo complessivo di Euro 911,46 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 3.584,59 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 4.496,05 in valori monetari attuali.
Quanto, invece, alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore di , Parte_1 trattandosi di lesioni superiori al 9%, devono applicarsi i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono a riconoscere all'attore di anni 52 alla Parte_1 stabilizzazione dei postumi, l'importo complessivo di Euro 4 er ciò che riguarda l'inabilità temporanea (considerato Euro 115,00 pro die in costanza di temporanea) e di Euro 24.523,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 29.238,00 in valori monetari attuali.
3.3. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata dagli attori in sede di atto di citazione, questo giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta agli attori a tale titolo, atteso che la predetta domanda è stata formulata in modo del tutto generico e parte attrice non ha dedotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno (v. atto di citazione, pag.4).
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento. pagina 5 di 8 3.4. In aggiunta alle somme sopra liquidate devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 1056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quelli degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11.09.2021) e poi progressivamente rivalutata, si anno in anno, secondo gli indici dal CP_7
11.09.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono su nte dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, si rileva quanto segue.
Compete innanzitutto all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue Parte_2 dal c.t.u. ed in connessione ezi istro di causa, pari a Euro 493,00 (sub doc. 15, fasc. att.: di cui Euro 152,00 per visita ortopedica del 24.09.2021; Euro 151,00 per ecografia del 25.09.2021; Euro 70,00 per FKT del 20.01.2022; Euro 50,00 per FKT del 15.03.2022; Euro 70,00 per FKT del 19.05.2022), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 549,70 nonché la somma di Euro 366,00 per la relazione medico-legale (sub doc.15, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 397,48 e, infine, Euro 24,00 per l'allestimento del fascicolo (sub doc.15, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 27,26.
Dunque, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale per le spese mediche sostenute è pari (già rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.4.).
Compete, invece, all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute Parte_1 congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 121,35 (sub doc.14, fasc. att.: di cui Euro 29,30 per scontrino farmaceutico del 19.09.2021; Euro 15,65 per radiografia del 10.10.2021; Euro 17,90 per visita ortopedica del 10.10.2021; Euro 58,20 per FKT del 18.10.2021), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 138,70 nonché la somma di Euro 500,00 per la relazione medico-legale della dott.ssa ed Euro 200,00 per la relazione medico-legale del dott. Per_2 Per_4
(sub doc.14, fasc. att.), somme che, r e all'attualità dal dì degli esborsi sono pari, rispettiva Euro 543,00 ed Euro 217,20 e, infine, la somma di Euro 8,00 per l'allestimento del fascicolo (sub doc.14, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi è pari a Euro 9.09.
Dunque, la somma complessivamente spettante all'attore a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.4.).
5. Quanto alla domanda di “Indennizzo per tempo perduto per le cure 158 ore x € 15,00 (suscettibile di adeguamento al costo dello stipendio lordo orario del dott. dati i numerosi permessi lavorativi presi per il tempo Pt_1 necessario impiegato)” genericamente formulata da part a pagina 4 dell'atto di citazione, si rileva quanto segue.
La predetta domanda sembra riferirsi al danno patrimoniale patito dall'attore in Parte_1 costanza di inabilità temporanea;
tuttavia parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dall'attore e, in particolare, non ha prodotto né un contratto di lavoro, né alcuna dichiarazione dei redditi percepiti dal medesimo tale da consentire una.
pagina 6 di 8 Ne consegue che la predetta domanda non può trovare accoglimento in quanto totalmente sfornita di sostegno probatorio.
6. Quanto, infine, alla domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte convenuta tenuto conto della condotta mantenuta da quest'ultima in via stragiudiziale, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Ed infatti, la predetta domanda è stata formulata in modo generico da parte degli attori (v. atto di citazione, pag.5), i quali non hanno dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nella condotta di parte convenuta, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, ma non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. al riguardo Cass. civ. 3464/2017).
La predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
7. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 09.07.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott.ssa nel corso delle Persona_5 operazioni peritali pari ad Euro 610,00 per ciascuno dei due attori (v. doc. 1 e 3, fasc. att.: deposito del 22.04.2024), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta Controparte_5
al pagamento in favore di:
[...]
• della somma di Euro 29.238,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 larsi come in motivazione, e di Euro 690,79 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
• la somma di Euro 4.496,05 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori Parte_2 me in motivazione, e di Euro 974,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- condanna parte convenuta Controparte_5
– a rifondere a parte attrice le spese di lite che si
[...] liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi ed Euro 1.220,00 per spese di c.t.p. in corso di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 09.07.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annamaria Salerno
pagina 8 di 8