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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20753/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER MO NC per procura allegata al ricorso telematico,
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo Presidente e legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
MA PI ET giusta procura generale alle liti in notaio di Fiumicino, Persona_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad a.t.p. - riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al
100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile.
SVOLGILMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al 100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Assumeva di essere affetto da "cardiopatia ischemica cronica con pregressa sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica coronarica e stent, ipertensione arteriosa, obesità, dislipidemia"; che che tali patologie erano sufficienti a integrare i requisiti sanitari per le prestazioni richieste, come documentato dalla copiosa documentazione medica versata agli atti del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e da nuova documentazione medica depositata;
che aveva presentato domanda di invalidità civile e ai fini dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in data 29 maggio 2023, la quale rimaneva senza alcun seguito, nonostante l'invio di una regolare diffida in data 25 ottobre 2023; che successivamente, in data 15 febbraio 2024, aveva presentato domanda di esenzione ticket e domanda ex art. 80 legge n. 388/2000; che, trascorsi i termini di legge, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che in tale fase era stato nominato C.T.U. il Dr. , il quale depositava Persona_2
la relazione peritale, riconoscendogli lo status di persona in condizione di disabilità (già handicap lieve) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e lo status di invalido civile in misura del 67% (ex d.m. 20/12/1988, d.m. n. 239/1999,
d.m. 296/2001, d.m. 279/2001) ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che in data 14 agosto 2024 aveva depositato dissenso parziale alle conclusioni del C.T.U. ex art. 445 bis quarto comma c.p.c., limitatamente al mancato riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12
L. 118/1971, allo status di invalido civile ex art. 80 L.
388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico e allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepiva l'improponibilità del ricorso, in quanto lo stesso non conteneva le necessarie indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo impossibile verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni previsto dalla disciplina. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. In via subordinata, deduceva la mancata prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni.
Relativamente al riconoscimento dello status di invalido civile ai fini della contribuzione figurativa (ex art. 80 L. 388/2000), assumeva che vi era carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, argomentando che il beneficio della contribuzione figurativa era strettamente collegato allo svolgimento di attività lavorativa presso determinate pubbliche amministrazioni o aziende private/cooperative, e che il ricorrente non aveva nemmeno affermato nel ricorso di svolgere attività lavorativa.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui è stata data immediata lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al 100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall , dalla documentazione in atti risulta sia la CP_1
dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal quarto comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al sesto comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. Tuttavia, proprio il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la
"specificazione" dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Da tale disposizione si ricava che il ricorso non è ammissibile soltanto per far valere gli aggravamenti successivi al deposito della CTU. Ulteriore elemento deducibile da tale norma è che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica" ovvero a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Nella fattispecie in esame il ricorso risulta sostenuto da specifiche allegazioni sulla base di dettagliate osservazioni. In definitiva il ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento solo in relazione al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 80 della legge n. 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico, mentre le domande relative al riconoscimento dello status persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizioni di gravità), ex art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, nonché dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12 della legge n. 118/1971 non risultano fondate.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa a Persona_3
seguito di visita e di esauriente disamina degli atti, ha accertato che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “coronaropatia aterosclerotica in pregressa SCA trattata con angioplastica trivasale e stent medicati;
obesità
(IMC 33); spondilo-disco-artrosi diffusa con discopatie”.
La predetta CTU, inoltre, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che “In risposta al quesito posto, in merito al grado di invalidità civile, dall'epoca della domanda amministrativa (29/5/2023), il Signor Parte_1
poteva essere riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67%; successivamente, con decorrenza dal mese di novembre 2024, nella misura del 75%.
In riferimento allo stato di portatore di handicap, nel complesso le infermità sofferte dal Signor concretizzano Parte_1 difficoltà tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell'art. n. 3 comma 1 della Legge n.
104/1992; non comportano, invece, nell' eseguire compiti, comunicare, muoversi, avere cura della propria persona, occuparsi della vita domestica, intrattenere relazioni interpersonali e condurre una vita sociale e lavorativa, difficoltà di gravità tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Non è ravvisabile, pertanto, la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma 3 della Legge n. 104/92”.
Conseguentemente il CTU ha concluso affermando che “Il
Signor non presenta i requisiti sanitari di Parte_1
cui all'art. n. 12 della Legge n. 118/71 s.m.i.. Presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della esenzione parziale dal pagamento del ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/5/2023). Presenta i requisiti sanitari di cui all'ex art. 80, comma 3, Legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024. E' portatore di handicap di cui all'art.
n. 3 comma 1 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/5/2023). Non sussiste la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma
3 della Legge n. 104/1992”.
Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati dalle parti.
Ritiene il giudicante di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato dott.ssa specialista in medicina legale. La Per_3
relazione depositata dal C.T.U. appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il C.T.U. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
In tal modo è stato accertato che lo stato patologico del ricorrente, valutato secondo il procedimento indicato nella consulenza d'ufficio che deve intendersi qui riportata, comporta la sussistenza dei requisiti ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024, mentre non possono dirsi sussistenti le condizioni medico – legali per il riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) e di totale invalido civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere solo parzialmente accolto.
Posto che lo stato invalidante di parte ricorrente – peraltro soltanto in riferimento ad alcuni dei capi di domanda proposti – è stato riconosciuto sussistente con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche all'introduzione del procedimento di opposizione all'a.t.p. - sicché quando la parte ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa, invece che introdurre il giudizio di opposizione -, ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio, in quanto di opposizione alla fase di a.t.p. (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile
2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307).
Invero, è pacifico in giurisprudenza che “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. n. 7716 del 16 maggio 2003 e, successivamente, in termini, anche Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile
2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307). Anche di recente, in fattispecie nel quale il Tribunale aveva compensato le spese in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario, con sentenza 1 marzo 2025, n. 5422 la
Suprema Corte, sez. lav., ribadendo il suo indirizzo consolidato, ha così motivato: “Il Tribunale, anzitutto, non ha fatto gravare sulla parte vittoriosa l'onere delle spese e si è avvalso del potere discrezionale di compensarle, sulla scorta di una motivazione che non si può reputare “extravagante” e che non fa leva sulla nozione di “soccombenza reciproca”, diffusamente richiamata nella memoria illustrativa. La decisione
è sorretta da argomentazioni che non sono stereotipate ed apparenti e ottemperano all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. Le statuizioni impugnate, inoltre, si conformano all'insegnamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
(Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005,
n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre
2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa.
Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). 5.– Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite
e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito
(pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del
Considerato). Tali considerazioni, che il ricorrente non ha confutato in modo persuasivo, si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Si deve ritenere, in definitiva, che le ragioni illustrate a sostegno della compensazione superino il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n.
23051)”.
In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi da questo Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne la rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' CP_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di
ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
- pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025.
Il Giudice dott. Cesare Russo
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' processo, nella CP_2 persona del funzionario dr.ssa Prisca Boggetti.
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20753/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER MO NC per procura allegata al ricorso telematico,
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo Presidente e legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
MA PI ET giusta procura generale alle liti in notaio di Fiumicino, Persona_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad a.t.p. - riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al
100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile.
SVOLGILMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al 100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Assumeva di essere affetto da "cardiopatia ischemica cronica con pregressa sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica coronarica e stent, ipertensione arteriosa, obesità, dislipidemia"; che che tali patologie erano sufficienti a integrare i requisiti sanitari per le prestazioni richieste, come documentato dalla copiosa documentazione medica versata agli atti del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e da nuova documentazione medica depositata;
che aveva presentato domanda di invalidità civile e ai fini dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in data 29 maggio 2023, la quale rimaneva senza alcun seguito, nonostante l'invio di una regolare diffida in data 25 ottobre 2023; che successivamente, in data 15 febbraio 2024, aveva presentato domanda di esenzione ticket e domanda ex art. 80 legge n. 388/2000; che, trascorsi i termini di legge, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; che in tale fase era stato nominato C.T.U. il Dr. , il quale depositava Persona_2
la relazione peritale, riconoscendogli lo status di persona in condizione di disabilità (già handicap lieve) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e lo status di invalido civile in misura del 67% (ex d.m. 20/12/1988, d.m. n. 239/1999,
d.m. 296/2001, d.m. 279/2001) ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che in data 14 agosto 2024 aveva depositato dissenso parziale alle conclusioni del C.T.U. ex art. 445 bis quarto comma c.p.c., limitatamente al mancato riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12
L. 118/1971, allo status di invalido civile ex art. 80 L.
388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico e allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepiva l'improponibilità del ricorso, in quanto lo stesso non conteneva le necessarie indicazioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo impossibile verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni previsto dalla disciplina. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo. In via subordinata, deduceva la mancata prova dei requisiti richiesti dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni.
Relativamente al riconoscimento dello status di invalido civile ai fini della contribuzione figurativa (ex art. 80 L. 388/2000), assumeva che vi era carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, argomentando che il beneficio della contribuzione figurativa era strettamente collegato allo svolgimento di attività lavorativa presso determinate pubbliche amministrazioni o aziende private/cooperative, e che il ricorrente non aveva nemmeno affermato nel ricorso di svolgere attività lavorativa.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione in calce, di cui è stata data immediata lettura, assenti le parti dall'aula di udienza.
Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dello status di invalido civile, ex art. 80 della legge n. 388/2000, ai fini dello scivolo pensionistico, e dello status di invalido civile in misura pari al 100%, ex art. 12 della legge n. 118/1971, ai fini della pensione di inabilità civile.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. In effetti l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile".
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall , dalla documentazione in atti risulta sia la CP_1
dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal quarto comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al sesto comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. Tuttavia, proprio il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la
"specificazione" dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Da tale disposizione si ricava che il ricorso non è ammissibile soltanto per far valere gli aggravamenti successivi al deposito della CTU. Ulteriore elemento deducibile da tale norma è che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica" ovvero a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Nella fattispecie in esame il ricorso risulta sostenuto da specifiche allegazioni sulla base di dettagliate osservazioni. In definitiva il ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento solo in relazione al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 80 della legge n. 388/2000 ai fini dello scivolo pensionistico, mentre le domande relative al riconoscimento dello status persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizioni di gravità), ex art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, nonché dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12 della legge n. 118/1971 non risultano fondate.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa a Persona_3
seguito di visita e di esauriente disamina degli atti, ha accertato che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “coronaropatia aterosclerotica in pregressa SCA trattata con angioplastica trivasale e stent medicati;
obesità
(IMC 33); spondilo-disco-artrosi diffusa con discopatie”.
La predetta CTU, inoltre, con argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che “In risposta al quesito posto, in merito al grado di invalidità civile, dall'epoca della domanda amministrativa (29/5/2023), il Signor Parte_1
poteva essere riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67%; successivamente, con decorrenza dal mese di novembre 2024, nella misura del 75%.
In riferimento allo stato di portatore di handicap, nel complesso le infermità sofferte dal Signor concretizzano Parte_1 difficoltà tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell'art. n. 3 comma 1 della Legge n.
104/1992; non comportano, invece, nell' eseguire compiti, comunicare, muoversi, avere cura della propria persona, occuparsi della vita domestica, intrattenere relazioni interpersonali e condurre una vita sociale e lavorativa, difficoltà di gravità tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Non è ravvisabile, pertanto, la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma 3 della Legge n. 104/92”.
Conseguentemente il CTU ha concluso affermando che “Il
Signor non presenta i requisiti sanitari di Parte_1
cui all'art. n. 12 della Legge n. 118/71 s.m.i.. Presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della esenzione parziale dal pagamento del ticket con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/5/2023). Presenta i requisiti sanitari di cui all'ex art. 80, comma 3, Legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024. E' portatore di handicap di cui all'art.
n. 3 comma 1 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa (29/5/2023). Non sussiste la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma
3 della Legge n. 104/1992”.
Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati dalle parti.
Ritiene il giudicante di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato dott.ssa specialista in medicina legale. La Per_3
relazione depositata dal C.T.U. appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il C.T.U. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, corredato dalle indagini specialistiche necessarie.
In tal modo è stato accertato che lo stato patologico del ricorrente, valutato secondo il procedimento indicato nella consulenza d'ufficio che deve intendersi qui riportata, comporta la sussistenza dei requisiti ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024, mentre non possono dirsi sussistenti le condizioni medico – legali per il riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in condizione di gravità) e di totale invalido civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere solo parzialmente accolto.
Posto che lo stato invalidante di parte ricorrente – peraltro soltanto in riferimento ad alcuni dei capi di domanda proposti – è stato riconosciuto sussistente con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche all'introduzione del procedimento di opposizione all'a.t.p. - sicché quando la parte ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa, invece che introdurre il giudizio di opposizione -, ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio, in quanto di opposizione alla fase di a.t.p. (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile
2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307).
Invero, è pacifico in giurisprudenza che “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. n. 7716 del 16 maggio 2003 e, successivamente, in termini, anche Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile
2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307). Anche di recente, in fattispecie nel quale il Tribunale aveva compensato le spese in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario, con sentenza 1 marzo 2025, n. 5422 la
Suprema Corte, sez. lav., ribadendo il suo indirizzo consolidato, ha così motivato: “Il Tribunale, anzitutto, non ha fatto gravare sulla parte vittoriosa l'onere delle spese e si è avvalso del potere discrezionale di compensarle, sulla scorta di una motivazione che non si può reputare “extravagante” e che non fa leva sulla nozione di “soccombenza reciproca”, diffusamente richiamata nella memoria illustrativa. La decisione
è sorretta da argomentazioni che non sono stereotipate ed apparenti e ottemperano all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. Le statuizioni impugnate, inoltre, si conformano all'insegnamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
(Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005,
n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre
2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa.
Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). 5.– Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite
e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito
(pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del
Considerato). Tali considerazioni, che il ricorrente non ha confutato in modo persuasivo, si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo. Si deve ritenere, in definitiva, che le ragioni illustrate a sostegno della compensazione superino il vaglio di non implausibilità che compete a questa Corte (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n.
23051)”.
In definitiva, alla stregua dei suesposti principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi da questo Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne la rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' CP_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di
ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
- pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1
C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2025.
Il Giudice dott. Cesare Russo
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' processo, nella CP_2 persona del funzionario dr.ssa Prisca Boggetti.