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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 16/09/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 936/2022 e promossa con ricorso depositato in data
17/10/2022 da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia) il 30.12.1999 e residente a [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro
Olivi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN) via Roma n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nato in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Trento in Spini di Gardolo (TN) via C.
Beccaria n. 13; rappresentato e rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Mirella Cereghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Tione di Trento (TN), via del Foro n. 22;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. CLAUDIO ROBOLO, in proprio;
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
1 Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni eccezione ed istanza contraria disattesa e respinta:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al SI
CP_1
2. assegnare alla ricorrente la casa familiare ove la stessa attualmente vive con i figli minori;
3. in via principale pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza del SI CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori o comunque la
[...] sospensione della predetta responsabilità per il tempo ritenuto necessario a garantire la crescita e lo sviluppo dei figli minori in un contesto di protezione e serenità;
4. in via subordinata disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori alla madre Parte_1
5. stabilire che il SI corrisponda alla SIa CP_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento dei figli minori e pari ad €
[...] Per_1 Per_2
250,00 mensili ciascuno con ridefinizione dell'entità dell'assegno in relazione alle capacità reddituali successive alla scarcerazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” (cfr. note di trattazione scritta del
08.05.2025).
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle seguenti condizioni: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti, con ciò rinunciando all'assegno di mantenimento;
3. rigettare la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli;
4. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Per_1 principale presso la madre;
2
5. disporre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile pari ed euro
100,00 per ogni figlio;
6. proseguire le visite e colloqui, in presenza del padre con i figli minori e Per_3 in carcere, secondo le modalità e con i supporti in essere. Per_1
7. spese legali compensate
In via istruttoria:…” (cfr. note di trattazione scritta del 09.05.2025).
Curatore speciale:
“Disporre l'affidamento c.d. superesclusivo dei minori alla madre e il loro collocamento presso la medesima;
• Disporre che il predetto affidamento sia esercitato con il supporto dei nonni materni e con il supporto e il monitoraggio del servizio sociale territoriale e che la SIa debba proseguire il percorso in atto presso il Centro di Salute Pt_1
Mentale;
• Respingere la richiesta di decadenza/sospensione del SI dalla CP_1 responsabilità genitoriale;
• Disporre che SI possa avere colloqui anche telefonici con i figli finché CP_1 durerà il periodo di detenzione con le modalità e la frequenza che sono state e che saranno definite dai responsabili della casa circondariale stessa unitamente al servizio sociale;
• Disporre che, in seguito alla scarcerazione del SI , lo stesso possa CP_1 continuare a vedere i figli inizialmente esclusivamente con modalità protette che saranno stabilite dal servizio sociale e poi, ove il rapporto tra figli e padre avesse un'evoluzione positiva e non emergessero rischi per i minori e per la madre, in forma libera con modalità che verranno determinate sulla base delle circostanze e delle condizioni personali del padre e della madre del momento, anche a seguito di valutazione del servizio sociale, da effettuarsi in ogni caso sentendo entrambi i genitori;
• Disporre il versamento da parte del padre di un contributo al mantenimento dei figli di misura non necessariamente fissa, ma compatibile con i redditi che il SI
avrà la possibilità di percepire in stato detentivo. Il contributo dovrà essere CP_1
3 ridefinito successivamente alla scarcerazione del SI in relazione alla sua CP_1 capacità reddituale in stato di libertà, attualmente ignota
• Ogni contraria domanda, deduzione e istanza respinta” (cfr. note di trattazione scritta dell'11.05.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (cfr. atto del 26.06.2025).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/10/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 03.04.2023, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, la decadenza di
[...] quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori e il collocamento dei due bambini presso di lei, l'assegnazione della Per_3 Per_1 casa familiare e la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari a € 250,00 mensili, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 05.01.2023 e successiva integrazione depositata il 26.04.2023, si è costituito in giudizio, associandosi CP_1 alla domanda di separazione formulata dalla coniuge e alla richiesta di collocamento dei minori presso la madre, ma opponendosi alle domande di addebito e di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e insistendo invece per l'affidamento condiviso, la previsione di un regolare regime di visite fra lui e i figli, nonché per essere gravato da un contributo per il mantenimento dei due bambini pari a € 150,00 mensili ciascuno (per complessivi € 300,00); il resistente ha chiesto inoltre la compensazione delle spese di causa.
3. Con ordinanza del 08.03.2023 (dep. il 09.03.2023) il presidente ha assunto i provvedimenti provvisori con i quali:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- ha affidato i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, alla quale è stata altresì assegnata l'abitazione familiare;
- ha disciplinato il diritto di visita padre-figli prevedendo incontri in presenza nell'istituto penitenziario presso cui l'uomo era detenuto alla presenza del servizio sociale, una volta alla settimana;
4 - ha posto a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli, CP_1 considerato l'attuale stato di detenzione, pari a € 100,00 mensili.
3.1. I provvedimenti provvisori sono stati modificati nel corso del giudizio a fronte delle sopravvenienze intervenute. In particolare:
- con ordinanza a verbale del 25.07.2024, preso atto delle fragilità della madre (in cura presso il CSM di Pergine e priva di occupazione, oltre che poco collaborativa con il servizio sociale), è stato dato mandato di vigilanza e supporto del servizio sociale, con il compito di monitorare il nucleo madre-figli, supportando nella Pt_1 gestione dei minori;
- con ordinanza del 13.05.2025, a fronte della volontà espressa da di Pt_1 trasferirsi all'estero con i figli al momento dell'uscita dal carcere del marito e ritenute inopportune le telefonate di ai genitori di è stato disposto il CP_1 Pt_1 divieto di espatrio dei minori e per due anni dalla data odierna Per_3 Per_4 ed è stato ordinato al resistente di non contattare telefonicamente alcun membro della famiglia Persona_5
4. Con ordinanza del 24.05.2025 la giudice delegata, preso atto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, ha nominato l'avv. Claudio Robol quale curatore speciale dei minori.
5. Con memoria di costituzione depositata il 05.07.2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale, il quale - premesso lo svolgimento del processo, assunte informazioni dai professionisti che hanno in carico i minori, incontrati i due bambini, preso atto di quanto riferito da circa il buon rapporto sussistente fra il padre e Pt_1 il figlio e l'attaccamento di l padre, considerata l'assoluta incertezza Per_3 Per_1 circa l'esposizione dei minori alle violenze praticate dal padre nei confronti della madre e tenuto conto delle buone capacità dimostrate di di relazionarsi con i CP_1 figli – ha insistito provvisoriamente per il rigetto della domanda de potestate, riservandosi la formulazione delle conclusioni all'esito dell'istruttoria.
6. La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante l'acquisizione della sentenza penale e di numerose relazioni del servizio sociale;
sono stati inoltre sentiti più volte i nonni materni, che coadiuvano la ricorrente nella gestione dei figli, anche
5 al fine di acquisire un loro eventuale consenso all'affidamento extra-familiare dei minori.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 13.05.2025 la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione al collegio, previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (applicabili ratione temporis).
8. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di separazione formulata da entrambe le parti;
tale domanda è fondata.
8.1. e si sono unite in matrimonio con rito civile il 13.10.2018 a Riva Pt_1 CP_1 del Garda (doc. 1 di parte ricorrente).
8.2. Le risultanze processuali evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
8.2.1. Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza presidenziale hanno escluso la possibilità di riconciliazione, e la circostanza che il resistente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della coniuge;
tali circostanze testimoniano non solo la forte animosità tra le parti, ma anche l'evidente impossibilità di proseguire una convivenza divenuta oggettivamente intollerabile.
9. Anche la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
9.1. Con sentenza n. 160/2023, pronunciata l'11.07.2023, divenuta irrevocabile il
26.09.2023, il GIP di Rovereto ha condannato per gravi reati nei confronti CP_1 della coniuge.
9.1.1. In particolare, il resistente è stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, aggravato dallo stato di gravidanza della donna e dal fatto che le condotte siano avvenute talvolta alla presenza dei figli minori. La sentenza penale evidenzia un quadro di gravi e sistematiche violenze fisiche, verbali e psicologiche
6 perpetrate da nei confronti della ricorrente fra il 2019 e il settembre 2022, CP_1 momento della cessazione della convivenza.
Le violenze fisiche sono consistite in calci (in pancia e al volto, tanto da far sanguinare , sberle, trascinamenti per i capelli, prese al collo ripetute e Pt_1 interrotte poco prima che la donna venisse a mancare, lancio di oggetti (es. chiavi) contro la moglie (procurandole ematomi), pressioni con il ginocchio sul corpo della, pugni agli arti e al volto (provocando sanguinamento del labbro), spinte, frustate con la fibbia della cintura, percosse con un mazzo di chiavi.
Le violenze verbali e psicologiche, invece, sono consistite in ripetuti insulti del tipo
“madre di merda, troia, puttana”, false accuse di tradimenti, di intrattenere rapporti sessuali con altri uomini, di aver concepito il secondo genito con altra persona, di essere bugiarda, di essere la causa dei problemi del figlio affetto da disturbo Per_3 dello spettro autositico, oltre che reiterate minacce di morte (anche nei confronti dei suoceri), talvolta accompagnate dall'utilizzo di un coltello puntato alla gola della donna.
L'ultimo episodio, a seguito del quale ha trovato rifugio presso i propri Pt_1 genitori e ha sporto denuncia, è avvenuto il 10.09.2022: in quell'occasione la famiglia era a bordo dell'auto diretta verso Folgaria;
a un certo punto ha CP_1 cambiato tragitto, iniziando a dirigersi verso le campagne di Aldeno, per poi arrestare il veicolo e far scendere la moglie dall'auto che ha condotto in un luogo isolato con le mani bloccate dietro la schiena;
quindi, dopo averla minacciata di morte, le ha sferrato uno schiaffo sulla bocca e le ha stretto il collo con le mani, interrompendosi solo per l'arrivo di una chiamata sul cellulare della donna che egli custodiva al fine di consentirle la consultazione solo previo suo controllo.
9.1.2. Il resistente è stato altresì condannato per il reato di lesioni cagionate alla moglie nel corso dei maltrattamenti sopra descritti (in specie per gli ematomi e i sanguinamenti provocati dai calci al volto, per le ferite alla schiena provocate dalle frustate e dal lancio delle chiavi e dalle percosse praticate sulla schiena della donna sempre con le chiavi, oltre che per le strette al collo), nonché per tre episodi di violenza sessuale aggravati dalla sussistenza del rapporto di coniugio, avvenuti nella casa familiare quando i figli erano presenti, ancorché in stanza separata.
7 9.1.3. Per tali reati è stato condannato a sei anni di reclusione, a svariate pene CP_1 accessorie, al risarcimento del danno (quantificato in € 20.000,00) e gli è stata altresì applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio italiano, essendo straniero ed essendo stato giudicato soggetto pericoloso.
9.2. La sentenza penale, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, è peraltro divenuta irrevocabile in quanto non impugnata.
9.2.1. In particolare tale provvedimento valorizza le dichiarazioni dei vicini di casa, che hanno riportato di frequenti urla e grida provenienti dall'appartamento abitato dalle parti, tanto da giungere, in talune occasioni, a chiamare le forze dell'ordine; le dichiarazioni dei genitori della ricorrente, che oltre ad aver assistito ad alcuni agiti aggressivi da parte del resistente (soprattutto urla, grida, accuse di tradimenti, minacce di morte), oltre ad aver ricevuto numerose chiamate da parte della figlia anche in orario notturno, che, in lacrime, chiedeva loro aiuto, riportano di aver notato, in alcune occasioni lividi, graffi ed ematomi sul corpo di Pt_1 corrispondenti alle lesioni provocate dalle condotte descritte in querela. Per esempio, il padre della ricorrente ricorda di aver visto la figlia piangere per il dolore alla schiena che non le permetteva di appoggiarsi allo schienale dell'auto nella quale la stava trasportando;
ancora, la madre della donna racconta che la figlia, sebbene non le confidasse le violenze subite, definiva per lei un “incubo” ritornare a casa del marito e che lo faceva solo per il bene dei figli;
al termine della convivenza, inoltre, le ha confidato le aggressioni e le violenze subite nei termini indicati in Pt_1 querela.
9.2.2. La sentenza penale valorizza il materiale fotografico acquisito nel corso del giudizio e ritraente numerose ecchimosi in varie parti del corpo della donna compatibili con le condotte e i fatti descritti in querela.
9.2.3. In generale tutte le prove raccolte nell'ambito del processo penale confermano il contenuto, peraltro puntuale, dettagliato e coerente, della querela sporta dalla ricorrente, giudicata pienamente credibile da parte del giudice penale.
9.2.4. La prova delle condotte descritte si ricava anche dal principio di non contestazione: il resistente, infatti, rispetto alle condotte indicate nella querela e nella sentenza di condanna, solo inizialmente ha operato una del tutto generica
8 contestazione dei fatti;
divenuta la condanna definitiva, pur non giungendo a una esplicita ammissione, ha tuttavia abbandonato anche l'iniziale timido atteggiamento confutatorio, dichiarando di aver compreso i propri errori grazie ai percorsi di recupero intrapresi in carcere.
9.3. Ciò detto, e ritenute provate le gravi violenze perpetrate dal coniuge nei confronti della moglie, la domanda di addebito da quest'ultima formulata merita senz'altro accoglimento, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (così Cass.
Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 - 01).
9.4. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in Riva del Garda (TN) il
[...] CP_1
13.10.2018, con addebito a carico di e si dispone la trasmissione di CP_1 copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10. Passando ad affrontare le questioni riguardanti i minori, va anzitutto precisato che dall'unione delle parti sono nati due figli: nato il [...], di sette Per_3 anni, affetto da autismo, e nato il [...], di quattro anni;
a partire dalla Per_1 cessazione della convivenza i minori hanno convissuto con la madre che, tuttavia, a fronte di un periodo di grande difficoltà personale (sul punti si veda infra), ha opportunamente affidato i figli alle cure dei nonni materni, e Controparte_2
fondamentale risorsa per l'intero nucleo familiare (anche Persona_6 sotto il profilo economico e anche in costanza di convivenza coniugale).
9 11. Parte ricorrente insiste per la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, fondando la propria richiesta sulle condotte violente perpetrate da nei suoi confronti anche alla presenza dei figli. CP_1
11.1. Il resistente chiede il rigetto di tale domanda, in ultimo valorizzando il proprio percorso di recupero e rieducazione desumibile dai numerosi percorsi intrapresi nel corso degli anni di detenzione, nonché l'andamento positivo degli incontri con i figli
(svoltisi in carcere alla presenza di un'educatrice) che, come ben evidenziato dalle relazioni depositate dal servizio sociale, risultano legati al padre e desiderosi di incontrarlo.
11.2. Analogamente il curatore speciale dei minori chiede il rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in considerazione dell'andamento positivo degli incontri fra e i minori e il forte legame fra loro esistente. CP_1
11.3. In generale va premesso che il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva e attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass.
18569/2023).
11.4. Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c..
11.4.1. E infatti, quanto al primo requisito, esso ricorre senz'altro nel caso di violenza assistita che integra, senza dubbio, un'ipotesi di abuso della responsabilità genitoriale, con grave danno per il minore la minore assistita (e quindi il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi Persona_7 forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative per il minore) si può parlare sia quando questa rientri nella sfera di diretta percezione del/della minore, sia quando il/la minore percepisca
10 la violenza, pur non assistendovi direttamente, anche solo attraverso i suoi effetti: nel primo caso si parla di violenza assistita diretta, nel secondo caso di violenza assistita indiretta.
Nel caso in esame la maggior parte degli episodi di maltrattamenti e lesioni ai danni di sono avvenuti nell'abitazione familiare, sicché i minori hanno certamente Pt_1 vissuto il clima di violenza determinato dalle condotte paterne;
nella sentenza penale si dà inoltre atto che alcuni episodi violenti sono avvenuti alla diretta presenza dei figli: è il caso per esempio dei maltrattamenti avvenuti nella giornata del 10.09.2022 quando, la mattina presto, in camera da letto, e, alle presenza di entrambi i CP_1 bambini, è saltato addosso a facendola cadere sul letto e afferrandola Pt_1 ripetutamente per il collo fino a toglierle, mollando e riprendendo la presa il tanto da evitare che venisse a mancare (cfr. sentenza n. 160/23 dell'11.07.2027 R.G. Pt_1
GIP 796/2022).
Il danno derivate ai minori dalle condotte paterne discende, oltre che dalla violenza assistita, anche indirettamente dai danni cagionati alla madre dalle violenze subite, che hanno contribuito quantomeno ad aggravare il suo stato psicologico peggiorando, dunque, la relazione fra quest'ultima e figli, che per un certo periodo è stata quasi del tutto interrotta a causa della incapacità della donna di prendersi cura di loro (sul punto si veda infra).
11.4.2. Ricorre anche il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale e infatti: la gravità delle condotte e la loro reiterazione per anni, in specie dal 2019 al settembre 2022, unitamente alla accertata pericolosità del soggetto, inducono a escludere una effettiva e attuale possibilità di recupero della genitorialità. Possibilità di recupero che non può dirsi dimostrata in ragione della sola positiva frequentazione di percorsi per uomini maltrattanti e simili durante la detenzione: tale frequentazione è, infatti, importante e da valutare con favore, ma la prova della recupero della genitorialità deve necessariamente passare per l'esame delle condotte che terrà una volta CP_1 terminato il proprio stato di detenzione, allorché possa nuovamente esercitare la propria libertà personale in modo pieno e incondizionato. Solo allorché una CP_1 volta uscito dal carcere, dimostri di non essere più pericoloso, di non tenere alcuna
11 condotta preoccupante nei confronti di madre e figli, di adempiere con solerzia e puntualità a tutti gli obblighi, tanto economici quanto morali, che si riconnettono alla genitorialità (e che persistono nonostante la decadenza) per un congruo lasso temporale, solo allora potrà essere instaurato un nuovo giudizio nel quale valutare l'effettiva possibilità di recupero e quindi la reintegra della genitorialità.
11.3. Ciò detto, si pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli e CP_1 Per_3 Per_4
12. La positività del rapporto di con i figli, che emerge indiscutibilmente dalle CP_1 relazioni del servizio sociale relative agli incontri protetti svolti in carcere, non vale a superare le argomentazioni sopra esposte, stante la diversità dei presupposti su cui si basa la pronuncia di cui all'art. 330 c.c., ma va invece valorizzata sotto il profilo della regolamentazione del diritto di visita fra il padre e i minori che, fino alla permanenza dello stato di restrizione della libertà personale, proseguirà secondo l'attuale organizzazione.
12.1. Una volta terminato il periodo di restrizione della libertà personale, gli incontri padre-figli proseguiranno in spazio neutro, due volte a settimana, con possibilità - previa valutazione positiva del servizio sociale - di inserire gradualmente visite fuori dallo spazio neutro ma sempre alla presenza di un educatore/una educatrice per un massimo di due giornate a settimana. In ogni caso andranno evitati i contatti fra la madre e il padre;
pertanto, il ritiro e la riconsegna dei minori dovrà essere curata dal servizio sociale.
13. Va ora esaminata la questione dell'affidamento dei minori.
13.1. Preme precisare che, per quanto riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, a fronte della decadenza del padre essa si concentra sulla madre, che ne sarà l'unica titolare.
13.2. Quanto al diverso tema dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi dell'affidamento, va previamente esaminata la condizioni psicologica e psichiatrica della madre.
13.2.1. In data 10.05.2024 è stato diagnosticato a fortemente traumatizzata Pt_1 dalle violenze subite (tant'è vero che a settembre 2022 è stata inviata, con urgenza, dal Centro Antiviolenza al Centro di Salute Mentale di Trento per una “sindrome da
12 disadattamento, reattiva a violenza subita da parte del marito” - cfr. pag. 1 della relazione dell'APSS di Trento del 02.05.2024), un disturbo borderline di personalità determinante “instabilità dell'umore, dell'immaginario del sé, comportamenti impulsivi con difficoltà a pianificare, incostanza, difficoltà relazionali anche per la tendenza a proiettare sull'altro ogni responsabilità, data la carente consapevolezza circa il proprio funzionamento psichico e circa i propri limiti” (così pag. 2 relazione dell'APSS Unita Ospedaliera di Psicologia di Pergine Valsugana del 22.05.2024).
13.2.2. Nel estate 2023 la situazione di appariva molto critica, con gravi Pt_1 manifestazioni di ansia, attacchi di panico, dipendenza da benzodiazepine utilizzate in modo non terapeutico, assunzione di cannabis e alcool, tanto da non consentirle di prendersi cura dei figli che, responsabilmente, ha consegnato ai nonni materni affinché se ne occupassero;
quindi si è trasferita a Trento, vedendo i figli in videochiamata solo quando in condizioni di farlo;
per alcuni mesi è vissuta di espedienti, incapace di raggiungere micro-obiettivi e di mantenere un'occupazione, aveva un rapporto discontinuo con il Centro di Salute Mentale e non assumeva con costanza la terapia;
il rapporto con i propri genitori era altalenante e nei confronti del servizio mostrava grande sospetto e scarsa fiducia. In quel periodo è stato registrato anche un episodio di aggressività fisica di nei confronti di altra utente del Pt_1
Centro di Salute Mentale (cfr. relazione del SST dell'11.10.2023, nonché relazione
APSS di Trento del 02.05.2024, relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del
22.05.2024, relazione del servizio sociale del 17.06.2024).
13.2.3. A dicembre 2023 la ricorrente era rientrata a vivere a Pergine con i figli, unitamente a un importante sostegno (sia economico che pratico) da parte dei suoi genitori ( e che, al fine di tutelare i Controparte_2 Persona_6 minori, avevano assunto una baby-sitter convivente con il nucleo madre-figli; tuttavia la ricorrente l'aveva licenziata già a gennaio 2024 (cfr. relazione del servizio sociale del 17.06.2024).
13.2.4. La relazione con il servizio sociale permaneva critica, tant'è vero che a pag. 4 della relazione del servizio sociale del 17.06.2024 si leggeva che “Questo servizio non è mai riuscito ad avere un reale presidio sulla situazione di salute e familiare,
13 venendo a conoscenza dei fatti e delle decisioni solo a posteriori, sia nei contatti con che nel dialogo con i SIi . Pt_1 Parte_2
13.2.5. Fortunatamente la situazione, inizialmente tragica, è progressivamente migliorata e si è stabilizzata: da luglio 2024 la ricorrente mantiene la presa in carico con il Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana, è aderente al pianto terapeutico, assume regolarmente la terapia in autonomia, partecipa alle visite e ai controlli;
sta anche seguendo un percorso terapeutico psicologico per la Pt_1 rielaborazione dei traumi subiti (cfr. relazione del 13.12.2024 dell'APSS di Pergine
Valsugana).
13.2.6. Nell'ultima relazione del Centro di Salute Mentale di Pergine (relazione del
05.05.2025) si dà atto che “alla luce dei test somministrati e dei colloqui clinici effettuati, si ritiene che il profilo della paziente non evidenzia, al momento, tratti di personalità disfunzionali tali da configurare una diagnosi conclamata. Tuttavia emergono alcune aree di criticità, in particolare nella gestione delle emozioni, della rabbia e dell'impulsività, che la paziente riesce però a gestire in modo più funzionale rispetto al passato…Si raccomanda di mantenere la presa in carico presso il centro di salute Mentale competente e di proseguire con l'attuale percorso terapeutico, al fine di consolidare ulteriormente i progressi ottenuti e favorire una maggiore stabilizzazione dei tratti personologici emersi” (cfr. pag. 1 della relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del 05.05.2025).
13.2.7. Parallelamente da oltre un anno, sta frequentando con esito positivo Pt_1 un tirocinio lavorativo ed è anche molto migliorato il rapporto con il servizio sociale: nella relazione del 23.12.2024 si dà atto la donna ha mantenuto un rapporto regolare con il servizio, si è dimostrata collaborativa e in grado di chiedere supporto;
ella riconosce maggiormente l'importanza del sostegno fornitole dai propri genitori nella gestione dei due minori, che continuano a vivere con lei e di cui si occupa adeguatamente, presenziando agli appuntamenti con le varie figure coinvolte.
13.2.8. Tali conclusioni sono state confermate anche nell'ultima relazione acquisita
(relazione del 16.04.2025), ove si segnala come la madre abbia saputo attivarsi in autonomia per rispondere ai bisogni dei figli (per esempio chiedendo un consulto ad
14 uno specialista a fronte di alcune difficoltà manifestate da peraltro oggi Per_1 risolte).
13.2.9. Il servizio evidenzia la centralità e l'essenzialità del supporto fornito dai nonni materni nella gestione dei minori - supporto che e Controparte_2 si sono dichiarati disponibili a continuare a prestare (cfr. Persona_6 verbale d'udienza del 25.07.2024) - ma esclude l'opportunità di avviare una progettualità di affido familiare dei minori, ritenendo adeguato e sufficientemente tutelante l'attuale assetto (cfr. relazione del 23.12.2024).
13.3. Alla luce di tale positiva evoluzione si ritiene di poter conservare in capo alla madre l'integrale esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, che pertanto le rimangono affidati, nonché il collocamento degli stessi presso di lei.
13.3.1. Stante il collocamento dei minori presso a quest'ultima Parte_1 va altresì assegnata la casa familiare in cui attualmente vive con i figli.
13.4. Considerata inoltre la delicatezza della situazione e la persistenza di fragilità materne, la quale ha “alcuni elementi personologici borderline (aumentata impulsività, tendenza all'instabilità relazionale, difficile gestione delle emozioni e della rabbia in particolare) [che rappresentano – n.d.r.] elementi strutturali tendenzialmente persistenti nel tempo, se pur passibili di significativi miglioramenti”, sicché “Sarebbe incauto minimizzare gli aspetti psicopatologici presentati in passato, sia dal punto di vista cognitivo, che emotivo e comportamentali” (cfr. pagg. 1 e 2 della relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del 02.05.2025), appare imprescindibile dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di 36 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, con il compito di:
a) monitorare la situazione attraverso visite domiciliari regolari, per i primo 12 mesi a cadenza mensile, nonché attraverso regolari colloqui con la madre e con i nonni materni;
b) attivare ogni iniziativa a supporto del nucleo madre-figli;
c) proseguire l'intervento di educativa domiciliare in atto;
15 d) proseguire le visite presso la casa circondariale in cui è detenuto il padre e organizzare, una volta cessata la detenzione, le visite padre-figli secondo e indicazioni fornite al paragrafo 12.1. del presente provvedimento.
14. Va altresì confermato il divieto di espatrio di e disposto con i Per_3 Per_1 provvedimenti provvisori, stante le preoccupazioni manifestate dal servizio sociale e dal Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana nelle ultime relazioni depositate,
a fronte delle esternazioni della ricorrente di volersi recare all'estero con i minori per il timore di ritorsioni da parte di al momento della sua scarcerazione (cfr. CP_1 relazione del servizio del 16.04.2025 e relazione dell'APSS del 05.05.2025): una simile condotta, infatti, esporrebbe i minori a situazioni poco tutelanti, sia in ragioni delle fragilità della ricorrente, che necessità dell'essenziale supporto da parte dei nonni materni e del servizio sociale nella gestione dei figli, sia delle problematiche di il quale vedrebbe interrotti improvvisamente i numerosi percorsi di sostegno Per_3 attualmente attivi;
sarebbe, inoltre, contraria all'interesse dei minori di conservare un minimale rapporto con il padre al quale mostrano di essere legati.
14.1. In definitiva si conferma il divieto di espatrio dei minori e Per_3 Per_4 per la durata di 36 mesi dall'adozione del presente provvedimento.
15. Passando a esaminare le questioni economiche – indiscusso il diritto di e Per_3
a essere mantenuti dai genitori in quanto minorenni – ai fini Per_4 dell'individuazione del corretto assetto, va considerato che:
- i minori hanno sette ( e quattro (Omar) anni;
Per_3
- i compiti di cura, accudimento e di educazione gravano integralmente sulla madre, unico genitore titolare ed esercente la responsabilità genitoriale, essendo il padre stato dichiarato decaduto ed esercitando costui un diritto di visita minimale;
la cura dei minori si appalesa assai gravosa, ancorché supportata dai nonni materni, considerata sia la tenera età di sia il disturbo dello spettro autistico di Per_1 Per_3 con conseguente riduzione della capacità lavorativa di Pt_1
- la situazione economico-patrimoniale della madre è difficile: ha ventisei anni, sta frequentando con profitto un tirocinio lavorativo, ma che non le offre la possibilità di futura assunzione;
non risulta dotata di alcuna specifica professionalità, tant'è vero che in costanza di matrimonio la coppia era supportata economicamente dai genitori
16 di e presenta un quadro psichiatrico e di fragilità personali che certamente Pt_1 riducono la sua capacità lavorativa, già limitata dall'onere di accudimento esclusivo dei minori;
- la situazione del padre è la seguente: ha trentatré anni, non è dotato di specifica professionalità, tant'è vero che in costanza di matrimonio la coppia era supportata economicamente dai genitori della moglie e prima della detenzione ha avuto solo esperienze lavorative saltuarie. È attualmente detenuto, tuttavia, poiché ciò integra una situazione di impossibilità oggettiva a provvedere riconducibile a colpa dell'obbligato, al pari della disoccupazione volontaria non esclude, né riduce l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori. Lo stato di detenzione rileverà invece nel caso (probabile) di inadempimento (quantomeno parziale) dell'obbligo di mantenimento, che non potrà essere automaticamente ascritto a indifferenza nei confronti dei figli o a inadeguatezza genitoriale;
inoltre, lo stato di detenzione potrà valere a escludere il reato di cui al art. 570 bis c.p..
15.1. In conclusione, si pone a carico di un contributo a titolo di CP_1 mantenimento per ciascun minore pari ad € 200,00 mensili (per un totale di € 400,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di
[...] entro il giorno cinque di ciascun mese. Parte_1
15.2. Le spese straordinarie sostenute per i minori sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle linee del
C.N.F.; dette spese, considerata l'esigenza di evitare rapporti fra i genitori a tutela di non dovranno essere concordate neppure quando richiesto Parte_1 dalla predette linee guida.
15.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
16. Si precisa che, stante la tenera età dei minori, di sette e quattro anno, non si è proceduto al loro ascolto.
17. Quanto alle spese del giudizio, liquidate partitamente in relazione ai distinti rapporti processuali, vanno tutte poste a carico del resistente in ragione della propria
17 soccombenza e, quanto alle spese di difesa del curatore speciale, anche in ragione del principio di causalità, essendo state le condotte inadeguate del resistente, effettivamente accertate nel corso del giudizio, a far sorgere l'esigenza della sua nomina.
17.1. Si condanna pertanto al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, avendo a
[...] riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità.
17.2. Condanna altresì al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
quale titolare ed esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
[...]
e delle spese del giudizio di difesa dalla curatela, nella misura Per_3 Per_4 liquidata in dispositivo, avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da €
26.000 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Riva del Garda (TN) il 13.10.2018, con CP_1 addebito a carico di CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. PRONUNCIA la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1 nei confronti dei figli e Per_3 Per_4
4. AFFIDA i minori e a Per_3 Per_4 Parte_1
5. i minori e con presso Pt_3 Per_3 Per_4 Parte_1 la quale fisseranno altresì la loro residenza;
6. ASSEGNA a la casa familiare di Pergine in cui vive Parte_1 attualmente unitamente ai figli;
7. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre ai figli come segue:
18 a) fintanto che perdurerà la detenzione vedrà i figli in incontri CP_1 protetti presso la struttura carceraria in cui è detenuto per due volte al mese;
b) terminata la detenzione gli incontri padre-figli proseguiranno in spazio neutro per due volte a settimana, con possibilità - previa valutazione positiva del servizio sociale - di inserire gradualmente visite fuori dallo spazio neutro, ma sempre alla presenza di un educatore/una educatrice per un massimo di due giornate a settimana. In ogni caso andranno evitati i contatti fra la madre e il padre;
pertanto il ritiro e la riconsegna dei minori dovrà essere curata dal servizio sociale;
8. DA' mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di 36 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, con il compito di:
a) monitorare la situazione attraverso visite domiciliari regolari, a cadenza mensile per i primi dodici mesi, nonché attraverso regolari colloqui con la madre e con i nonni materni;
b) attivare ogni iniziativa a supporto del nucleo madre-figli;
c) proseguire l'intervento di educativa domiciliare in atto;
d) proseguire le visite presso la casa circondariale in cui è detenuto il padre e organizzare, una volta cessata la detenzione, le visite padre-figli secondo e indicazioni fornite al punto 7b) del presente provvedimento;
9. PONE a carico di un contributo a titolo di mantenimento per CP_1 ciascun minore pari ad € 200,00 mensili (per complessivi € 400,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese;
[...]
10. PONE le spese straordinarie sostenute per i minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle linee del
C.N.F.; dette spese, considerata l'esigenza di evitare rapporti fra i genitori a tutela di non dovranno essere concordate neppure quando richiesto Parte_1 dalla linee guida;
19 11. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
12. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
13. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
quale titolare ed esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
[...]
e delle spese del giudizio di difesa dalla curatela dei minori, Per_3 Per_4 liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio dell'11/09/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 936/2022 e promossa con ricorso depositato in data
17/10/2022 da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia) il 30.12.1999 e residente a [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro
Olivi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN) via Roma n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nato in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Trento in Spini di Gardolo (TN) via C.
Beccaria n. 13; rappresentato e rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Mirella Cereghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Tione di Trento (TN), via del Foro n. 22;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. CLAUDIO ROBOLO, in proprio;
CURATORE SPECIALE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
1 Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni eccezione ed istanza contraria disattesa e respinta:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al SI
CP_1
2. assegnare alla ricorrente la casa familiare ove la stessa attualmente vive con i figli minori;
3. in via principale pronunciare ex art. 330 c.c. la decadenza del SI CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori o comunque la
[...] sospensione della predetta responsabilità per il tempo ritenuto necessario a garantire la crescita e lo sviluppo dei figli minori in un contesto di protezione e serenità;
4. in via subordinata disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori alla madre Parte_1
5. stabilire che il SI corrisponda alla SIa CP_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento dei figli minori e pari ad €
[...] Per_1 Per_2
250,00 mensili ciascuno con ridefinizione dell'entità dell'assegno in relazione alle capacità reddituali successive alla scarcerazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” (cfr. note di trattazione scritta del
08.05.2025).
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle seguenti condizioni: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti, con ciò rinunciando all'assegno di mantenimento;
3. rigettare la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli;
4. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Per_1 principale presso la madre;
2
5. disporre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile pari ed euro
100,00 per ogni figlio;
6. proseguire le visite e colloqui, in presenza del padre con i figli minori e Per_3 in carcere, secondo le modalità e con i supporti in essere. Per_1
7. spese legali compensate
In via istruttoria:…” (cfr. note di trattazione scritta del 09.05.2025).
Curatore speciale:
“Disporre l'affidamento c.d. superesclusivo dei minori alla madre e il loro collocamento presso la medesima;
• Disporre che il predetto affidamento sia esercitato con il supporto dei nonni materni e con il supporto e il monitoraggio del servizio sociale territoriale e che la SIa debba proseguire il percorso in atto presso il Centro di Salute Pt_1
Mentale;
• Respingere la richiesta di decadenza/sospensione del SI dalla CP_1 responsabilità genitoriale;
• Disporre che SI possa avere colloqui anche telefonici con i figli finché CP_1 durerà il periodo di detenzione con le modalità e la frequenza che sono state e che saranno definite dai responsabili della casa circondariale stessa unitamente al servizio sociale;
• Disporre che, in seguito alla scarcerazione del SI , lo stesso possa CP_1 continuare a vedere i figli inizialmente esclusivamente con modalità protette che saranno stabilite dal servizio sociale e poi, ove il rapporto tra figli e padre avesse un'evoluzione positiva e non emergessero rischi per i minori e per la madre, in forma libera con modalità che verranno determinate sulla base delle circostanze e delle condizioni personali del padre e della madre del momento, anche a seguito di valutazione del servizio sociale, da effettuarsi in ogni caso sentendo entrambi i genitori;
• Disporre il versamento da parte del padre di un contributo al mantenimento dei figli di misura non necessariamente fissa, ma compatibile con i redditi che il SI
avrà la possibilità di percepire in stato detentivo. Il contributo dovrà essere CP_1
3 ridefinito successivamente alla scarcerazione del SI in relazione alla sua CP_1 capacità reddituale in stato di libertà, attualmente ignota
• Ogni contraria domanda, deduzione e istanza respinta” (cfr. note di trattazione scritta dell'11.05.2025).
Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (cfr. atto del 26.06.2025).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 17/10/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 03.04.2023, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, la decadenza di
[...] quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori e il collocamento dei due bambini presso di lei, l'assegnazione della Per_3 Per_1 casa familiare e la previsione a carico del padre di un contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari a € 250,00 mensili, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 05.01.2023 e successiva integrazione depositata il 26.04.2023, si è costituito in giudizio, associandosi CP_1 alla domanda di separazione formulata dalla coniuge e alla richiesta di collocamento dei minori presso la madre, ma opponendosi alle domande di addebito e di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e insistendo invece per l'affidamento condiviso, la previsione di un regolare regime di visite fra lui e i figli, nonché per essere gravato da un contributo per il mantenimento dei due bambini pari a € 150,00 mensili ciascuno (per complessivi € 300,00); il resistente ha chiesto inoltre la compensazione delle spese di causa.
3. Con ordinanza del 08.03.2023 (dep. il 09.03.2023) il presidente ha assunto i provvedimenti provvisori con i quali:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- ha affidato i minori in via esclusiva rafforzata alla madre, alla quale è stata altresì assegnata l'abitazione familiare;
- ha disciplinato il diritto di visita padre-figli prevedendo incontri in presenza nell'istituto penitenziario presso cui l'uomo era detenuto alla presenza del servizio sociale, una volta alla settimana;
4 - ha posto a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli, CP_1 considerato l'attuale stato di detenzione, pari a € 100,00 mensili.
3.1. I provvedimenti provvisori sono stati modificati nel corso del giudizio a fronte delle sopravvenienze intervenute. In particolare:
- con ordinanza a verbale del 25.07.2024, preso atto delle fragilità della madre (in cura presso il CSM di Pergine e priva di occupazione, oltre che poco collaborativa con il servizio sociale), è stato dato mandato di vigilanza e supporto del servizio sociale, con il compito di monitorare il nucleo madre-figli, supportando nella Pt_1 gestione dei minori;
- con ordinanza del 13.05.2025, a fronte della volontà espressa da di Pt_1 trasferirsi all'estero con i figli al momento dell'uscita dal carcere del marito e ritenute inopportune le telefonate di ai genitori di è stato disposto il CP_1 Pt_1 divieto di espatrio dei minori e per due anni dalla data odierna Per_3 Per_4 ed è stato ordinato al resistente di non contattare telefonicamente alcun membro della famiglia Persona_5
4. Con ordinanza del 24.05.2025 la giudice delegata, preso atto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, ha nominato l'avv. Claudio Robol quale curatore speciale dei minori.
5. Con memoria di costituzione depositata il 05.07.2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale, il quale - premesso lo svolgimento del processo, assunte informazioni dai professionisti che hanno in carico i minori, incontrati i due bambini, preso atto di quanto riferito da circa il buon rapporto sussistente fra il padre e Pt_1 il figlio e l'attaccamento di l padre, considerata l'assoluta incertezza Per_3 Per_1 circa l'esposizione dei minori alle violenze praticate dal padre nei confronti della madre e tenuto conto delle buone capacità dimostrate di di relazionarsi con i CP_1 figli – ha insistito provvisoriamente per il rigetto della domanda de potestate, riservandosi la formulazione delle conclusioni all'esito dell'istruttoria.
6. La causa è stata istruita documentalmente, anche mediante l'acquisizione della sentenza penale e di numerose relazioni del servizio sociale;
sono stati inoltre sentiti più volte i nonni materni, che coadiuvano la ricorrente nella gestione dei figli, anche
5 al fine di acquisire un loro eventuale consenso all'affidamento extra-familiare dei minori.
7. Le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 13.05.2025 la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione al collegio, previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (applicabili ratione temporis).
8. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di separazione formulata da entrambe le parti;
tale domanda è fondata.
8.1. e si sono unite in matrimonio con rito civile il 13.10.2018 a Riva Pt_1 CP_1 del Garda (doc. 1 di parte ricorrente).
8.2. Le risultanze processuali evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
8.2.1. Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza presidenziale hanno escluso la possibilità di riconciliazione, e la circostanza che il resistente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni ai danni della coniuge;
tali circostanze testimoniano non solo la forte animosità tra le parti, ma anche l'evidente impossibilità di proseguire una convivenza divenuta oggettivamente intollerabile.
9. Anche la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
9.1. Con sentenza n. 160/2023, pronunciata l'11.07.2023, divenuta irrevocabile il
26.09.2023, il GIP di Rovereto ha condannato per gravi reati nei confronti CP_1 della coniuge.
9.1.1. In particolare, il resistente è stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, aggravato dallo stato di gravidanza della donna e dal fatto che le condotte siano avvenute talvolta alla presenza dei figli minori. La sentenza penale evidenzia un quadro di gravi e sistematiche violenze fisiche, verbali e psicologiche
6 perpetrate da nei confronti della ricorrente fra il 2019 e il settembre 2022, CP_1 momento della cessazione della convivenza.
Le violenze fisiche sono consistite in calci (in pancia e al volto, tanto da far sanguinare , sberle, trascinamenti per i capelli, prese al collo ripetute e Pt_1 interrotte poco prima che la donna venisse a mancare, lancio di oggetti (es. chiavi) contro la moglie (procurandole ematomi), pressioni con il ginocchio sul corpo della, pugni agli arti e al volto (provocando sanguinamento del labbro), spinte, frustate con la fibbia della cintura, percosse con un mazzo di chiavi.
Le violenze verbali e psicologiche, invece, sono consistite in ripetuti insulti del tipo
“madre di merda, troia, puttana”, false accuse di tradimenti, di intrattenere rapporti sessuali con altri uomini, di aver concepito il secondo genito con altra persona, di essere bugiarda, di essere la causa dei problemi del figlio affetto da disturbo Per_3 dello spettro autositico, oltre che reiterate minacce di morte (anche nei confronti dei suoceri), talvolta accompagnate dall'utilizzo di un coltello puntato alla gola della donna.
L'ultimo episodio, a seguito del quale ha trovato rifugio presso i propri Pt_1 genitori e ha sporto denuncia, è avvenuto il 10.09.2022: in quell'occasione la famiglia era a bordo dell'auto diretta verso Folgaria;
a un certo punto ha CP_1 cambiato tragitto, iniziando a dirigersi verso le campagne di Aldeno, per poi arrestare il veicolo e far scendere la moglie dall'auto che ha condotto in un luogo isolato con le mani bloccate dietro la schiena;
quindi, dopo averla minacciata di morte, le ha sferrato uno schiaffo sulla bocca e le ha stretto il collo con le mani, interrompendosi solo per l'arrivo di una chiamata sul cellulare della donna che egli custodiva al fine di consentirle la consultazione solo previo suo controllo.
9.1.2. Il resistente è stato altresì condannato per il reato di lesioni cagionate alla moglie nel corso dei maltrattamenti sopra descritti (in specie per gli ematomi e i sanguinamenti provocati dai calci al volto, per le ferite alla schiena provocate dalle frustate e dal lancio delle chiavi e dalle percosse praticate sulla schiena della donna sempre con le chiavi, oltre che per le strette al collo), nonché per tre episodi di violenza sessuale aggravati dalla sussistenza del rapporto di coniugio, avvenuti nella casa familiare quando i figli erano presenti, ancorché in stanza separata.
7 9.1.3. Per tali reati è stato condannato a sei anni di reclusione, a svariate pene CP_1 accessorie, al risarcimento del danno (quantificato in € 20.000,00) e gli è stata altresì applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio italiano, essendo straniero ed essendo stato giudicato soggetto pericoloso.
9.2. La sentenza penale, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, è peraltro divenuta irrevocabile in quanto non impugnata.
9.2.1. In particolare tale provvedimento valorizza le dichiarazioni dei vicini di casa, che hanno riportato di frequenti urla e grida provenienti dall'appartamento abitato dalle parti, tanto da giungere, in talune occasioni, a chiamare le forze dell'ordine; le dichiarazioni dei genitori della ricorrente, che oltre ad aver assistito ad alcuni agiti aggressivi da parte del resistente (soprattutto urla, grida, accuse di tradimenti, minacce di morte), oltre ad aver ricevuto numerose chiamate da parte della figlia anche in orario notturno, che, in lacrime, chiedeva loro aiuto, riportano di aver notato, in alcune occasioni lividi, graffi ed ematomi sul corpo di Pt_1 corrispondenti alle lesioni provocate dalle condotte descritte in querela. Per esempio, il padre della ricorrente ricorda di aver visto la figlia piangere per il dolore alla schiena che non le permetteva di appoggiarsi allo schienale dell'auto nella quale la stava trasportando;
ancora, la madre della donna racconta che la figlia, sebbene non le confidasse le violenze subite, definiva per lei un “incubo” ritornare a casa del marito e che lo faceva solo per il bene dei figli;
al termine della convivenza, inoltre, le ha confidato le aggressioni e le violenze subite nei termini indicati in Pt_1 querela.
9.2.2. La sentenza penale valorizza il materiale fotografico acquisito nel corso del giudizio e ritraente numerose ecchimosi in varie parti del corpo della donna compatibili con le condotte e i fatti descritti in querela.
9.2.3. In generale tutte le prove raccolte nell'ambito del processo penale confermano il contenuto, peraltro puntuale, dettagliato e coerente, della querela sporta dalla ricorrente, giudicata pienamente credibile da parte del giudice penale.
9.2.4. La prova delle condotte descritte si ricava anche dal principio di non contestazione: il resistente, infatti, rispetto alle condotte indicate nella querela e nella sentenza di condanna, solo inizialmente ha operato una del tutto generica
8 contestazione dei fatti;
divenuta la condanna definitiva, pur non giungendo a una esplicita ammissione, ha tuttavia abbandonato anche l'iniziale timido atteggiamento confutatorio, dichiarando di aver compreso i propri errori grazie ai percorsi di recupero intrapresi in carcere.
9.3. Ciò detto, e ritenute provate le gravi violenze perpetrate dal coniuge nei confronti della moglie, la domanda di addebito da quest'ultima formulata merita senz'altro accoglimento, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (così Cass.
Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 - 01).
9.4. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in Riva del Garda (TN) il
[...] CP_1
13.10.2018, con addebito a carico di e si dispone la trasmissione di CP_1 copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10. Passando ad affrontare le questioni riguardanti i minori, va anzitutto precisato che dall'unione delle parti sono nati due figli: nato il [...], di sette Per_3 anni, affetto da autismo, e nato il [...], di quattro anni;
a partire dalla Per_1 cessazione della convivenza i minori hanno convissuto con la madre che, tuttavia, a fronte di un periodo di grande difficoltà personale (sul punti si veda infra), ha opportunamente affidato i figli alle cure dei nonni materni, e Controparte_2
fondamentale risorsa per l'intero nucleo familiare (anche Persona_6 sotto il profilo economico e anche in costanza di convivenza coniugale).
9 11. Parte ricorrente insiste per la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, fondando la propria richiesta sulle condotte violente perpetrate da nei suoi confronti anche alla presenza dei figli. CP_1
11.1. Il resistente chiede il rigetto di tale domanda, in ultimo valorizzando il proprio percorso di recupero e rieducazione desumibile dai numerosi percorsi intrapresi nel corso degli anni di detenzione, nonché l'andamento positivo degli incontri con i figli
(svoltisi in carcere alla presenza di un'educatrice) che, come ben evidenziato dalle relazioni depositate dal servizio sociale, risultano legati al padre e desiderosi di incontrarlo.
11.2. Analogamente il curatore speciale dei minori chiede il rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in considerazione dell'andamento positivo degli incontri fra e i minori e il forte legame fra loro esistente. CP_1
11.3. In generale va premesso che il presupposto per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale è duplice: anzitutto, ai sensi dell'art. 330 c.c., occorre che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
in secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che il giudizio prognostico sull'effettiva e attuale possibilità di recupero del genitore inadempiente, che è tenuto a svolgere il giudice sulla base degli elementi raccolti, abbia, secondo il più probabile che non, esito negativo (cfr. ex multis Cass.
18569/2023).
11.4. Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 330 c.c..
11.4.1. E infatti, quanto al primo requisito, esso ricorre senz'altro nel caso di violenza assistita che integra, senza dubbio, un'ipotesi di abuso della responsabilità genitoriale, con grave danno per il minore la minore assistita (e quindi il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi Persona_7 forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative per il minore) si può parlare sia quando questa rientri nella sfera di diretta percezione del/della minore, sia quando il/la minore percepisca
10 la violenza, pur non assistendovi direttamente, anche solo attraverso i suoi effetti: nel primo caso si parla di violenza assistita diretta, nel secondo caso di violenza assistita indiretta.
Nel caso in esame la maggior parte degli episodi di maltrattamenti e lesioni ai danni di sono avvenuti nell'abitazione familiare, sicché i minori hanno certamente Pt_1 vissuto il clima di violenza determinato dalle condotte paterne;
nella sentenza penale si dà inoltre atto che alcuni episodi violenti sono avvenuti alla diretta presenza dei figli: è il caso per esempio dei maltrattamenti avvenuti nella giornata del 10.09.2022 quando, la mattina presto, in camera da letto, e, alle presenza di entrambi i CP_1 bambini, è saltato addosso a facendola cadere sul letto e afferrandola Pt_1 ripetutamente per il collo fino a toglierle, mollando e riprendendo la presa il tanto da evitare che venisse a mancare (cfr. sentenza n. 160/23 dell'11.07.2027 R.G. Pt_1
GIP 796/2022).
Il danno derivate ai minori dalle condotte paterne discende, oltre che dalla violenza assistita, anche indirettamente dai danni cagionati alla madre dalle violenze subite, che hanno contribuito quantomeno ad aggravare il suo stato psicologico peggiorando, dunque, la relazione fra quest'ultima e figli, che per un certo periodo è stata quasi del tutto interrotta a causa della incapacità della donna di prendersi cura di loro (sul punto si veda infra).
11.4.2. Ricorre anche il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale e infatti: la gravità delle condotte e la loro reiterazione per anni, in specie dal 2019 al settembre 2022, unitamente alla accertata pericolosità del soggetto, inducono a escludere una effettiva e attuale possibilità di recupero della genitorialità. Possibilità di recupero che non può dirsi dimostrata in ragione della sola positiva frequentazione di percorsi per uomini maltrattanti e simili durante la detenzione: tale frequentazione è, infatti, importante e da valutare con favore, ma la prova della recupero della genitorialità deve necessariamente passare per l'esame delle condotte che terrà una volta CP_1 terminato il proprio stato di detenzione, allorché possa nuovamente esercitare la propria libertà personale in modo pieno e incondizionato. Solo allorché una CP_1 volta uscito dal carcere, dimostri di non essere più pericoloso, di non tenere alcuna
11 condotta preoccupante nei confronti di madre e figli, di adempiere con solerzia e puntualità a tutti gli obblighi, tanto economici quanto morali, che si riconnettono alla genitorialità (e che persistono nonostante la decadenza) per un congruo lasso temporale, solo allora potrà essere instaurato un nuovo giudizio nel quale valutare l'effettiva possibilità di recupero e quindi la reintegra della genitorialità.
11.3. Ciò detto, si pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli e CP_1 Per_3 Per_4
12. La positività del rapporto di con i figli, che emerge indiscutibilmente dalle CP_1 relazioni del servizio sociale relative agli incontri protetti svolti in carcere, non vale a superare le argomentazioni sopra esposte, stante la diversità dei presupposti su cui si basa la pronuncia di cui all'art. 330 c.c., ma va invece valorizzata sotto il profilo della regolamentazione del diritto di visita fra il padre e i minori che, fino alla permanenza dello stato di restrizione della libertà personale, proseguirà secondo l'attuale organizzazione.
12.1. Una volta terminato il periodo di restrizione della libertà personale, gli incontri padre-figli proseguiranno in spazio neutro, due volte a settimana, con possibilità - previa valutazione positiva del servizio sociale - di inserire gradualmente visite fuori dallo spazio neutro ma sempre alla presenza di un educatore/una educatrice per un massimo di due giornate a settimana. In ogni caso andranno evitati i contatti fra la madre e il padre;
pertanto, il ritiro e la riconsegna dei minori dovrà essere curata dal servizio sociale.
13. Va ora esaminata la questione dell'affidamento dei minori.
13.1. Preme precisare che, per quanto riguarda la titolarità della responsabilità genitoriale, a fronte della decadenza del padre essa si concentra sulla madre, che ne sarà l'unica titolare.
13.2. Quanto al diverso tema dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi dell'affidamento, va previamente esaminata la condizioni psicologica e psichiatrica della madre.
13.2.1. In data 10.05.2024 è stato diagnosticato a fortemente traumatizzata Pt_1 dalle violenze subite (tant'è vero che a settembre 2022 è stata inviata, con urgenza, dal Centro Antiviolenza al Centro di Salute Mentale di Trento per una “sindrome da
12 disadattamento, reattiva a violenza subita da parte del marito” - cfr. pag. 1 della relazione dell'APSS di Trento del 02.05.2024), un disturbo borderline di personalità determinante “instabilità dell'umore, dell'immaginario del sé, comportamenti impulsivi con difficoltà a pianificare, incostanza, difficoltà relazionali anche per la tendenza a proiettare sull'altro ogni responsabilità, data la carente consapevolezza circa il proprio funzionamento psichico e circa i propri limiti” (così pag. 2 relazione dell'APSS Unita Ospedaliera di Psicologia di Pergine Valsugana del 22.05.2024).
13.2.2. Nel estate 2023 la situazione di appariva molto critica, con gravi Pt_1 manifestazioni di ansia, attacchi di panico, dipendenza da benzodiazepine utilizzate in modo non terapeutico, assunzione di cannabis e alcool, tanto da non consentirle di prendersi cura dei figli che, responsabilmente, ha consegnato ai nonni materni affinché se ne occupassero;
quindi si è trasferita a Trento, vedendo i figli in videochiamata solo quando in condizioni di farlo;
per alcuni mesi è vissuta di espedienti, incapace di raggiungere micro-obiettivi e di mantenere un'occupazione, aveva un rapporto discontinuo con il Centro di Salute Mentale e non assumeva con costanza la terapia;
il rapporto con i propri genitori era altalenante e nei confronti del servizio mostrava grande sospetto e scarsa fiducia. In quel periodo è stato registrato anche un episodio di aggressività fisica di nei confronti di altra utente del Pt_1
Centro di Salute Mentale (cfr. relazione del SST dell'11.10.2023, nonché relazione
APSS di Trento del 02.05.2024, relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del
22.05.2024, relazione del servizio sociale del 17.06.2024).
13.2.3. A dicembre 2023 la ricorrente era rientrata a vivere a Pergine con i figli, unitamente a un importante sostegno (sia economico che pratico) da parte dei suoi genitori ( e che, al fine di tutelare i Controparte_2 Persona_6 minori, avevano assunto una baby-sitter convivente con il nucleo madre-figli; tuttavia la ricorrente l'aveva licenziata già a gennaio 2024 (cfr. relazione del servizio sociale del 17.06.2024).
13.2.4. La relazione con il servizio sociale permaneva critica, tant'è vero che a pag. 4 della relazione del servizio sociale del 17.06.2024 si leggeva che “Questo servizio non è mai riuscito ad avere un reale presidio sulla situazione di salute e familiare,
13 venendo a conoscenza dei fatti e delle decisioni solo a posteriori, sia nei contatti con che nel dialogo con i SIi . Pt_1 Parte_2
13.2.5. Fortunatamente la situazione, inizialmente tragica, è progressivamente migliorata e si è stabilizzata: da luglio 2024 la ricorrente mantiene la presa in carico con il Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana, è aderente al pianto terapeutico, assume regolarmente la terapia in autonomia, partecipa alle visite e ai controlli;
sta anche seguendo un percorso terapeutico psicologico per la Pt_1 rielaborazione dei traumi subiti (cfr. relazione del 13.12.2024 dell'APSS di Pergine
Valsugana).
13.2.6. Nell'ultima relazione del Centro di Salute Mentale di Pergine (relazione del
05.05.2025) si dà atto che “alla luce dei test somministrati e dei colloqui clinici effettuati, si ritiene che il profilo della paziente non evidenzia, al momento, tratti di personalità disfunzionali tali da configurare una diagnosi conclamata. Tuttavia emergono alcune aree di criticità, in particolare nella gestione delle emozioni, della rabbia e dell'impulsività, che la paziente riesce però a gestire in modo più funzionale rispetto al passato…Si raccomanda di mantenere la presa in carico presso il centro di salute Mentale competente e di proseguire con l'attuale percorso terapeutico, al fine di consolidare ulteriormente i progressi ottenuti e favorire una maggiore stabilizzazione dei tratti personologici emersi” (cfr. pag. 1 della relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del 05.05.2025).
13.2.7. Parallelamente da oltre un anno, sta frequentando con esito positivo Pt_1 un tirocinio lavorativo ed è anche molto migliorato il rapporto con il servizio sociale: nella relazione del 23.12.2024 si dà atto la donna ha mantenuto un rapporto regolare con il servizio, si è dimostrata collaborativa e in grado di chiedere supporto;
ella riconosce maggiormente l'importanza del sostegno fornitole dai propri genitori nella gestione dei due minori, che continuano a vivere con lei e di cui si occupa adeguatamente, presenziando agli appuntamenti con le varie figure coinvolte.
13.2.8. Tali conclusioni sono state confermate anche nell'ultima relazione acquisita
(relazione del 16.04.2025), ove si segnala come la madre abbia saputo attivarsi in autonomia per rispondere ai bisogni dei figli (per esempio chiedendo un consulto ad
14 uno specialista a fronte di alcune difficoltà manifestate da peraltro oggi Per_1 risolte).
13.2.9. Il servizio evidenzia la centralità e l'essenzialità del supporto fornito dai nonni materni nella gestione dei minori - supporto che e Controparte_2 si sono dichiarati disponibili a continuare a prestare (cfr. Persona_6 verbale d'udienza del 25.07.2024) - ma esclude l'opportunità di avviare una progettualità di affido familiare dei minori, ritenendo adeguato e sufficientemente tutelante l'attuale assetto (cfr. relazione del 23.12.2024).
13.3. Alla luce di tale positiva evoluzione si ritiene di poter conservare in capo alla madre l'integrale esercizio della responsabilità genitoriale sui minori, che pertanto le rimangono affidati, nonché il collocamento degli stessi presso di lei.
13.3.1. Stante il collocamento dei minori presso a quest'ultima Parte_1 va altresì assegnata la casa familiare in cui attualmente vive con i figli.
13.4. Considerata inoltre la delicatezza della situazione e la persistenza di fragilità materne, la quale ha “alcuni elementi personologici borderline (aumentata impulsività, tendenza all'instabilità relazionale, difficile gestione delle emozioni e della rabbia in particolare) [che rappresentano – n.d.r.] elementi strutturali tendenzialmente persistenti nel tempo, se pur passibili di significativi miglioramenti”, sicché “Sarebbe incauto minimizzare gli aspetti psicopatologici presentati in passato, sia dal punto di vista cognitivo, che emotivo e comportamentali” (cfr. pagg. 1 e 2 della relazione dell'APSS di Pergine Valsugana del 02.05.2025), appare imprescindibile dare mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di 36 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, con il compito di:
a) monitorare la situazione attraverso visite domiciliari regolari, per i primo 12 mesi a cadenza mensile, nonché attraverso regolari colloqui con la madre e con i nonni materni;
b) attivare ogni iniziativa a supporto del nucleo madre-figli;
c) proseguire l'intervento di educativa domiciliare in atto;
15 d) proseguire le visite presso la casa circondariale in cui è detenuto il padre e organizzare, una volta cessata la detenzione, le visite padre-figli secondo e indicazioni fornite al paragrafo 12.1. del presente provvedimento.
14. Va altresì confermato il divieto di espatrio di e disposto con i Per_3 Per_1 provvedimenti provvisori, stante le preoccupazioni manifestate dal servizio sociale e dal Centro di Salute Mentale di Pergine Valsugana nelle ultime relazioni depositate,
a fronte delle esternazioni della ricorrente di volersi recare all'estero con i minori per il timore di ritorsioni da parte di al momento della sua scarcerazione (cfr. CP_1 relazione del servizio del 16.04.2025 e relazione dell'APSS del 05.05.2025): una simile condotta, infatti, esporrebbe i minori a situazioni poco tutelanti, sia in ragioni delle fragilità della ricorrente, che necessità dell'essenziale supporto da parte dei nonni materni e del servizio sociale nella gestione dei figli, sia delle problematiche di il quale vedrebbe interrotti improvvisamente i numerosi percorsi di sostegno Per_3 attualmente attivi;
sarebbe, inoltre, contraria all'interesse dei minori di conservare un minimale rapporto con il padre al quale mostrano di essere legati.
14.1. In definitiva si conferma il divieto di espatrio dei minori e Per_3 Per_4 per la durata di 36 mesi dall'adozione del presente provvedimento.
15. Passando a esaminare le questioni economiche – indiscusso il diritto di e Per_3
a essere mantenuti dai genitori in quanto minorenni – ai fini Per_4 dell'individuazione del corretto assetto, va considerato che:
- i minori hanno sette ( e quattro (Omar) anni;
Per_3
- i compiti di cura, accudimento e di educazione gravano integralmente sulla madre, unico genitore titolare ed esercente la responsabilità genitoriale, essendo il padre stato dichiarato decaduto ed esercitando costui un diritto di visita minimale;
la cura dei minori si appalesa assai gravosa, ancorché supportata dai nonni materni, considerata sia la tenera età di sia il disturbo dello spettro autistico di Per_1 Per_3 con conseguente riduzione della capacità lavorativa di Pt_1
- la situazione economico-patrimoniale della madre è difficile: ha ventisei anni, sta frequentando con profitto un tirocinio lavorativo, ma che non le offre la possibilità di futura assunzione;
non risulta dotata di alcuna specifica professionalità, tant'è vero che in costanza di matrimonio la coppia era supportata economicamente dai genitori
16 di e presenta un quadro psichiatrico e di fragilità personali che certamente Pt_1 riducono la sua capacità lavorativa, già limitata dall'onere di accudimento esclusivo dei minori;
- la situazione del padre è la seguente: ha trentatré anni, non è dotato di specifica professionalità, tant'è vero che in costanza di matrimonio la coppia era supportata economicamente dai genitori della moglie e prima della detenzione ha avuto solo esperienze lavorative saltuarie. È attualmente detenuto, tuttavia, poiché ciò integra una situazione di impossibilità oggettiva a provvedere riconducibile a colpa dell'obbligato, al pari della disoccupazione volontaria non esclude, né riduce l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori. Lo stato di detenzione rileverà invece nel caso (probabile) di inadempimento (quantomeno parziale) dell'obbligo di mantenimento, che non potrà essere automaticamente ascritto a indifferenza nei confronti dei figli o a inadeguatezza genitoriale;
inoltre, lo stato di detenzione potrà valere a escludere il reato di cui al art. 570 bis c.p..
15.1. In conclusione, si pone a carico di un contributo a titolo di CP_1 mantenimento per ciascun minore pari ad € 200,00 mensili (per un totale di € 400,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di
[...] entro il giorno cinque di ciascun mese. Parte_1
15.2. Le spese straordinarie sostenute per i minori sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle linee del
C.N.F.; dette spese, considerata l'esigenza di evitare rapporti fra i genitori a tutela di non dovranno essere concordate neppure quando richiesto Parte_1 dalla predette linee guida.
15.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
16. Si precisa che, stante la tenera età dei minori, di sette e quattro anno, non si è proceduto al loro ascolto.
17. Quanto alle spese del giudizio, liquidate partitamente in relazione ai distinti rapporti processuali, vanno tutte poste a carico del resistente in ragione della propria
17 soccombenza e, quanto alle spese di difesa del curatore speciale, anche in ragione del principio di causalità, essendo state le condotte inadeguate del resistente, effettivamente accertate nel corso del giudizio, a far sorgere l'esigenza della sua nomina.
17.1. Si condanna pertanto al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, avendo a
[...] riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità.
17.2. Condanna altresì al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
quale titolare ed esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
[...]
e delle spese del giudizio di difesa dalla curatela, nella misura Per_3 Per_4 liquidata in dispositivo, avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da €
26.000 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Riva del Garda (TN) il 13.10.2018, con CP_1 addebito a carico di CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. PRONUNCIA la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1 nei confronti dei figli e Per_3 Per_4
4. AFFIDA i minori e a Per_3 Per_4 Parte_1
5. i minori e con presso Pt_3 Per_3 Per_4 Parte_1 la quale fisseranno altresì la loro residenza;
6. ASSEGNA a la casa familiare di Pergine in cui vive Parte_1 attualmente unitamente ai figli;
7. DISCIPLINA il diritto-dovere di visita del padre ai figli come segue:
18 a) fintanto che perdurerà la detenzione vedrà i figli in incontri CP_1 protetti presso la struttura carceraria in cui è detenuto per due volte al mese;
b) terminata la detenzione gli incontri padre-figli proseguiranno in spazio neutro per due volte a settimana, con possibilità - previa valutazione positiva del servizio sociale - di inserire gradualmente visite fuori dallo spazio neutro, ma sempre alla presenza di un educatore/una educatrice per un massimo di due giornate a settimana. In ogni caso andranno evitati i contatti fra la madre e il padre;
pertanto il ritiro e la riconsegna dei minori dovrà essere curata dal servizio sociale;
8. DA' mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale per la durata di 36 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, con il compito di:
a) monitorare la situazione attraverso visite domiciliari regolari, a cadenza mensile per i primi dodici mesi, nonché attraverso regolari colloqui con la madre e con i nonni materni;
b) attivare ogni iniziativa a supporto del nucleo madre-figli;
c) proseguire l'intervento di educativa domiciliare in atto;
d) proseguire le visite presso la casa circondariale in cui è detenuto il padre e organizzare, una volta cessata la detenzione, le visite padre-figli secondo e indicazioni fornite al punto 7b) del presente provvedimento;
9. PONE a carico di un contributo a titolo di mantenimento per CP_1 ciascun minore pari ad € 200,00 mensili (per complessivi € 400,00 mensili); tali importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337 ter penultimo comma c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese;
[...]
10. PONE le spese straordinarie sostenute per i minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle linee del
C.N.F.; dette spese, considerata l'esigenza di evitare rapporti fra i genitori a tutela di non dovranno essere concordate neppure quando richiesto Parte_1 dalla linee guida;
19 11. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli Parte_1 assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei minori;
i benefici fiscali per i figli a carico, invece, seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
12. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
13. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
quale titolare ed esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
[...]
e delle spese del giudizio di difesa dalla curatela dei minori, Per_3 Per_4 liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio dell'11/09/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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