TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 300/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._3
LI , nato a [...] il [...], C.F. Parte_4
, quali eredi di nato a [...] il [...] e C.F._4 Persona_1 deceduto il 14.05.1996, elettivamente domiciliati a Caltagirone (CT), Viale Europa n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Ascanio, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Calvo
- OPPONENTI -
CONTRO
–subentrata ex lege a Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone
[...]
1 (CT), Via Vittorio Emanuele n. 46, presso lo studio professionale dell'avv. Eleonora Di Nora, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio
- OPPOSTA –
E
, in persona del Ministro pro tempore, organicamente Controparte_3 patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. depositato il 10.03.2015,
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nn.
[...]
29320070094790221/501 (notificata il 28.01.2015); 29320070094790221/502 (notificata il
04.02.2015); 29320070094790221/503 (notificata il 28.01.2015); 29320070094790221/504
(notificata il 03.02.2015), mediante le quali era stato loro richiesto il pagamento della somma di €
22.567,89, di cui € 2.163,99 per capitale, € 15.448,69 per spese ed € 3.947,12 per interessi, quali eredi di somme da codesto dovute in forza della sentenza resa dalla Corte dei Persona_1
Conti -Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli opponenti hanno eccepito: i) la nullità della suddetta sentenza in quanto resa nei confronti di deceduto in data 14.05.1996, prima della Persona_1 costituzione in giudizio;
ii) l'intervenuta prescrizione del credito;
iii) l'intrasmissibilità del credito agli eredi;
ed in subordine, iv) l'erroneo calcolo delle somme richieste;
ed in via gradata, v) la violazione del principio di responsabilità pro quota degli eredi ex art. 754 c.c..
Parte opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle opposte cartelle di pagamento, nel merito, dichiararsi la nullità della sentenza, in forza della quale era stata intimata l'esecuzione, l'inesistenza del diritto di credito in capo agli opposti per le eccezioni sopra rassegnate, con conseguenziale annullamento delle cartelle de quorum.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2015, si è costituita nel presente giudizio oggi , la quale, in via preliminare, ha Controparte_2 Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione, essendo i motivi di doglianza afferenti alla “legittimità
o meno dell'iscrizione a ruolo”, ed ha chiesto la sua estromissione dal presente giudizio, nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente ed ha chiesto il rigetto della proposta opposizione deducendo che la prescrizione del credito non era maturata in quanto la cartella di pagamento n. 29320070094790221000, da cui discendono le cartelle opposte, era stata illo tempore notificata il 20.05.2008.
All'udienza del 07.01.2016 è stata dichiarata la contumacia del , il quale in Controparte_3 data 11.10.2016 si è, seppur tardivamente, costituito in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione e deducendo di aver notificato in data 06.11.2001 l'ingiunzione di pagamento, unitamente alla copia esecutiva della prefata sentenza, a e di aver, Persona_1 successivamente, provveduto ad iscrivere a ruolo il credito erariale, pari a € 21.559,80, ruolo reso esecutivo con prot. n. 0017514 del 12.06.2007.
Con ordinanza del 12.07.2016 il Giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle opposte.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza del
18.06.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 21.10.2025, la presente causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
*********
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'agente di riscossione.
In proposito, giova rilevare che, per costante interpretazione giurisprudenziale, “per i crediti iscritti
a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (da ultimo v. Cass., ord. n. 3870 del 2024).
Secondo i giudici di legittimità "nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto
3 non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché
l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta
l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” ( ex multis Cass.
29798 del 2019 in senso conforme, Cass. Ordinanza n. 30123 del 2022).
Alla stregua dei principi enunciati deve dunque ritenersi, nel caso di specie, l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione passiva di parte opposta.
*********
La presente opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, l'eccezione di nullità della sentenza, resa dalla Corte dei Conti -Sezione
Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999, è inammissibile.
Come è noto, nel caso in cui il titolo, sulla cui base è stato notificato il precetto, abbia natura giudiziale, come nel caso di specie, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente l'inesistenza del titolo stesso, ovvero i fatti estintivi del debito portato dal titolo, intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, mentre i motivi attinenti alla correttezza della pronunzia giudiziale, possono essere fatti valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di formazione del titolo, o, se del caso, chiedendone la revoca o la riforma attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 26732 del 2024).
4 Sul punto, difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Cass. n.
12911 del 2012).
Ed ancora “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (ex multis Cass. n. 3667 del 2013).
Ne discende, quindi, che il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato, essendo possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ne discende, altresì, che anche le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente – salva la residuale ipotesi della inesistenza che non occupa il caso di specie – con i relativi mezzi d'impugnazione.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Cass., n. 22402 del 2008).
Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, discende l'inammissibilità di tale motivo di opposizione, in ragione del fatto che tale doglianza attiene all'ingiustizia ed all'erroneità della sentenza di prime cure e che la stessa non può essere esaminata in sede di opposizione a precetto, perché fondata su fatti e circostanze che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto,
5 esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero tramite i mezzi di impugnazione avverso il titolo esecutivo.
Sul punto la domanda attrice è, pertanto, inammissibile.
Passando agli ulteriori motivi posti a sostegno della presente opposizione, va innanzitutto esaminata, stante il suo carattere preminente ed assorbente, l'eccezione d'intrasmissibilità agli eredi della pretesa creditoria consacrata dal titolo esecutivo azionato formato nell'ambito di un giudizio di responsabilità contabile - amministrativa. (cfr. sentenza resa dalla Corte dei Conti -Sezione
Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999).
Orbene, l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, così come novellato dalla legge n. 639/96, al primo comma, prevede che “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave” e che “Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente è stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito ha non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento.
Difatti, i giudici di legittimità hanno precisato che: “La condanna al risarcimento del pubblico dipendente si trasmette agli eredi solo quando c'è indebito arricchimento del "de cuius" e degli eredi stessi. Infatti, solo se vi è stato tale indebito arricchimento sia del "de cuius" che degli eredi, si trasmette il debito in capo a questi e può essere iniziata l'esecuzione nei loro confronti” (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 30856 del 2018).
Tale pronuncia ha confermato quanto affermato dalla Cassazione Sez. Unite nella sentenza n.
19280/2018 secondo cui: “ giova ricordare che in tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento (v. Cass. S.U. n. 4332 del 2008), il che richiede che tale presupposto - così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi - sia stato "accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile”.
In mancanza, quindi, dell'accertamento in sede di giudizio contabile dell'illecito arricchimento,
l'obbligazione del pubblico dipendente si estingue e dunque non si trasmette agli eredi.
6 Nel caso di specie, a pagina 13 della sentenza resa dalla Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999 è statuito che: “La erogazione del beneficio risulta indebito e, perciò, costituisce danno per l'erario al cui risarcimento debbono essere condannati i convenuti con la ripartizione proposta dal Procuratore regionale, tranne il vincolo di solidarietà, mancando l'illegittimo arricchimento dei convenuti e non ravvisandosi nel loro comportamento determinazione dolosa” (cfr. sentenza in atti).
Ne discende quindi che, non essendo stato accertato nel giudizio contabile l'illecito arricchimento in capo a non vi è stato l'accertamento di alcun vantaggio economico diretto Persona_1 suscettibile di trasmissione ai suoi eredi-odierni opponenti.
L'obbligo di cui al titolo esecutivo, quindi, è venuto meno nei confronti dello stesso obbligato, stante l'avvenuto suo decesso, perché esso di regola si estingue con il venir meno dell'esistenza in vita dell'autore dell'illecito, in ragione del carattere personale della responsabilità contabile, e allo stato, non sussiste nei confronti degli eredi difettando, per le ragioni sopra rassegnate, il presupposto della trasmissibilità del debito.
La domanda attorea va accolta e dunque va dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni attori per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento vantata nei confronti del de cuius, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo del debito e delle cartelle di pagamento emesse.
Nonostante il rilievo assorbente delle ragioni esposte rispetto agli ulteriori motivi di opposizione, non può non rilevarsi che il credito azionato è comunque prescritto, difatti, la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. -essendo il credito de qua cristallizzato con la richiamata sentenza non impugnata dal dante causa degli opponenti- è ampiamente maturata in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Sul punto, invero, seppur l'opposto Controparte_3 abbia dedotto di aver notificato l'08.11.2001 a Persona_1
l'intimazione di pagamento, unitamente alla copia esecutiva della sentenza e l'opposto ente di riscossione abbia affermato di aver notificato in data 20.05.2008 la cartella di pagamento n.
29320070094790221000 (da cui discendono le cartelle oggi impugnate), non si è verificata alcuna interruzione del termine prescrizionale. (cfr. allegati in atti).
Difatti, tali notifiche risultano essere inesistenti in quanto indirizzate a soggetto deceduto in
14.05.1996 (cfr. certificato di morte allegazione attori).
Per costante e consolidata giurisprudenza, la comunicazione o notificazione dell'atto eseguita nei confronti di un soggetto deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente (cfr. Cass. n. 4296 del 1981), a meno che sia fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore
7 esattamente individuato, ed il creditore vi manifesti la volontà di conseguire il soddisfacimento del suo credito.
Circostanze non sussistenti nel presente caso, ragion per cui le suddette notifiche risultano inidonee a produrre effetti giuridici, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, alla irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. (cfr. Cass. n. 311 del 2010, nonché
Cass. n. 26718 del 2013).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
, e deve essere Parte_2 Parte_3 Parte_5 accolta con conseguenziale annullamento delle cartelle di pagamento nn. 29320070094790221/501,
29320070094790221/502, 29320070094790221/503, 29320070094790221/504.
*********
Quanto alle statuizioni riguardo alle spese di lite va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 3105 del 2017).
Ne discende che l'ente creditore e l'agente della riscossione, quando sia annullata la cartella esattoriale, rispondono normalmente, se non sussistano motivi di compensazione, delle spese di lite, anche se il motivo dell'annullamento sia riconducibile in via esclusiva all'ente che ha formato il ruolo.
Consegue da quanto precede, pertanto, che la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'agente e che l'eventuale doglianza, circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore, va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante una azione di manleva.
Giova, difatti, rilevare sul punto che “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della
8 soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (cfr. Cass. n. 24678 del 2018), rimanendo ferma la possibilità per il concessionario di agire in via di rivalsa nei confronti degli enti impositori- domanda di manleva non istanziata nel presente giudizio dall'agente di riscossione.
In applicazione dei principi di diritto suesposti ed in considerazione dell' accoglimento dell'opposizione, la regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, per cui gli opposti, e , devono essere Controparte_3 Controparte_1 condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dagli opponenti che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M.
n. 147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata, somme da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Calvo, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del
[...] Parte_5 Parte_5 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle di pagamento nn. 29320070094790221/501,
29320070094790221/502, 29320070094790221/503, 29320070094790221/504;
-CONDANNA, in solido, il , in persona del pro tempore, e Controparte_3 CP_4
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1 in favore degli opponenti, la complessiva somma di € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed € 264,00 per spese, da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Calvo, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Caltagirone, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 300 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
C.F._3
LI , nato a [...] il [...], C.F. Parte_4
, quali eredi di nato a [...] il [...] e C.F._4 Persona_1 deceduto il 14.05.1996, elettivamente domiciliati a Caltagirone (CT), Viale Europa n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Ascanio, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Calvo
- OPPONENTI -
CONTRO
–subentrata ex lege a Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone
[...]
1 (CT), Via Vittorio Emanuele n. 46, presso lo studio professionale dell'avv. Eleonora Di Nora, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio
- OPPOSTA –
E
, in persona del Ministro pro tempore, organicamente Controparte_3 patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. depositato il 10.03.2015,
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento nn.
[...]
29320070094790221/501 (notificata il 28.01.2015); 29320070094790221/502 (notificata il
04.02.2015); 29320070094790221/503 (notificata il 28.01.2015); 29320070094790221/504
(notificata il 03.02.2015), mediante le quali era stato loro richiesto il pagamento della somma di €
22.567,89, di cui € 2.163,99 per capitale, € 15.448,69 per spese ed € 3.947,12 per interessi, quali eredi di somme da codesto dovute in forza della sentenza resa dalla Corte dei Persona_1
Conti -Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli opponenti hanno eccepito: i) la nullità della suddetta sentenza in quanto resa nei confronti di deceduto in data 14.05.1996, prima della Persona_1 costituzione in giudizio;
ii) l'intervenuta prescrizione del credito;
iii) l'intrasmissibilità del credito agli eredi;
ed in subordine, iv) l'erroneo calcolo delle somme richieste;
ed in via gradata, v) la violazione del principio di responsabilità pro quota degli eredi ex art. 754 c.c..
Parte opponente ha pertanto chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle opposte cartelle di pagamento, nel merito, dichiararsi la nullità della sentenza, in forza della quale era stata intimata l'esecuzione, l'inesistenza del diritto di credito in capo agli opposti per le eccezioni sopra rassegnate, con conseguenziale annullamento delle cartelle de quorum.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 21.10.2015, si è costituita nel presente giudizio oggi , la quale, in via preliminare, ha Controparte_2 Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione, essendo i motivi di doglianza afferenti alla “legittimità
o meno dell'iscrizione a ruolo”, ed ha chiesto la sua estromissione dal presente giudizio, nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente ed ha chiesto il rigetto della proposta opposizione deducendo che la prescrizione del credito non era maturata in quanto la cartella di pagamento n. 29320070094790221000, da cui discendono le cartelle opposte, era stata illo tempore notificata il 20.05.2008.
All'udienza del 07.01.2016 è stata dichiarata la contumacia del , il quale in Controparte_3 data 11.10.2016 si è, seppur tardivamente, costituito in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione e deducendo di aver notificato in data 06.11.2001 l'ingiunzione di pagamento, unitamente alla copia esecutiva della prefata sentenza, a e di aver, Persona_1 successivamente, provveduto ad iscrivere a ruolo il credito erariale, pari a € 21.559,80, ruolo reso esecutivo con prot. n. 0017514 del 12.06.2007.
Con ordinanza del 12.07.2016 il Giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle opposte.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza del
18.06.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 21.10.2025, la presente causa è stata rimessa sul ruolo ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
*********
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'agente di riscossione.
In proposito, giova rilevare che, per costante interpretazione giurisprudenziale, “per i crediti iscritti
a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (da ultimo v. Cass., ord. n. 3870 del 2024).
Secondo i giudici di legittimità "nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto
3 non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché
l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta
l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” ( ex multis Cass.
29798 del 2019 in senso conforme, Cass. Ordinanza n. 30123 del 2022).
Alla stregua dei principi enunciati deve dunque ritenersi, nel caso di specie, l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione passiva di parte opposta.
*********
La presente opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto precisato, l'eccezione di nullità della sentenza, resa dalla Corte dei Conti -Sezione
Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999, è inammissibile.
Come è noto, nel caso in cui il titolo, sulla cui base è stato notificato il precetto, abbia natura giudiziale, come nel caso di specie, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente l'inesistenza del titolo stesso, ovvero i fatti estintivi del debito portato dal titolo, intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, mentre i motivi attinenti alla correttezza della pronunzia giudiziale, possono essere fatti valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di formazione del titolo, o, se del caso, chiedendone la revoca o la riforma attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 26732 del 2024).
4 Sul punto, difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Cass. n.
12911 del 2012).
Ed ancora “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (ex multis Cass. n. 3667 del 2013).
Ne discende, quindi, che il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato, essendo possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ne discende, altresì, che anche le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente – salva la residuale ipotesi della inesistenza che non occupa il caso di specie – con i relativi mezzi d'impugnazione.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Cass., n. 22402 del 2008).
Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, discende l'inammissibilità di tale motivo di opposizione, in ragione del fatto che tale doglianza attiene all'ingiustizia ed all'erroneità della sentenza di prime cure e che la stessa non può essere esaminata in sede di opposizione a precetto, perché fondata su fatti e circostanze che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto,
5 esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero tramite i mezzi di impugnazione avverso il titolo esecutivo.
Sul punto la domanda attrice è, pertanto, inammissibile.
Passando agli ulteriori motivi posti a sostegno della presente opposizione, va innanzitutto esaminata, stante il suo carattere preminente ed assorbente, l'eccezione d'intrasmissibilità agli eredi della pretesa creditoria consacrata dal titolo esecutivo azionato formato nell'ambito di un giudizio di responsabilità contabile - amministrativa. (cfr. sentenza resa dalla Corte dei Conti -Sezione
Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999).
Orbene, l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, così come novellato dalla legge n. 639/96, al primo comma, prevede che “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave” e che “Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente è stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito ha non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento.
Difatti, i giudici di legittimità hanno precisato che: “La condanna al risarcimento del pubblico dipendente si trasmette agli eredi solo quando c'è indebito arricchimento del "de cuius" e degli eredi stessi. Infatti, solo se vi è stato tale indebito arricchimento sia del "de cuius" che degli eredi, si trasmette il debito in capo a questi e può essere iniziata l'esecuzione nei loro confronti” (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 30856 del 2018).
Tale pronuncia ha confermato quanto affermato dalla Cassazione Sez. Unite nella sentenza n.
19280/2018 secondo cui: “ giova ricordare che in tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento (v. Cass. S.U. n. 4332 del 2008), il che richiede che tale presupposto - così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi - sia stato "accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile”.
In mancanza, quindi, dell'accertamento in sede di giudizio contabile dell'illecito arricchimento,
l'obbligazione del pubblico dipendente si estingue e dunque non si trasmette agli eredi.
6 Nel caso di specie, a pagina 13 della sentenza resa dalla Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana n. 64/99 depositata il 23.02.1999 è statuito che: “La erogazione del beneficio risulta indebito e, perciò, costituisce danno per l'erario al cui risarcimento debbono essere condannati i convenuti con la ripartizione proposta dal Procuratore regionale, tranne il vincolo di solidarietà, mancando l'illegittimo arricchimento dei convenuti e non ravvisandosi nel loro comportamento determinazione dolosa” (cfr. sentenza in atti).
Ne discende quindi che, non essendo stato accertato nel giudizio contabile l'illecito arricchimento in capo a non vi è stato l'accertamento di alcun vantaggio economico diretto Persona_1 suscettibile di trasmissione ai suoi eredi-odierni opponenti.
L'obbligo di cui al titolo esecutivo, quindi, è venuto meno nei confronti dello stesso obbligato, stante l'avvenuto suo decesso, perché esso di regola si estingue con il venir meno dell'esistenza in vita dell'autore dell'illecito, in ragione del carattere personale della responsabilità contabile, e allo stato, non sussiste nei confronti degli eredi difettando, per le ragioni sopra rassegnate, il presupposto della trasmissibilità del debito.
La domanda attorea va accolta e dunque va dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni attori per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento vantata nei confronti del de cuius, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo del debito e delle cartelle di pagamento emesse.
Nonostante il rilievo assorbente delle ragioni esposte rispetto agli ulteriori motivi di opposizione, non può non rilevarsi che il credito azionato è comunque prescritto, difatti, la prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. -essendo il credito de qua cristallizzato con la richiamata sentenza non impugnata dal dante causa degli opponenti- è ampiamente maturata in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Sul punto, invero, seppur l'opposto Controparte_3 abbia dedotto di aver notificato l'08.11.2001 a Persona_1
l'intimazione di pagamento, unitamente alla copia esecutiva della sentenza e l'opposto ente di riscossione abbia affermato di aver notificato in data 20.05.2008 la cartella di pagamento n.
29320070094790221000 (da cui discendono le cartelle oggi impugnate), non si è verificata alcuna interruzione del termine prescrizionale. (cfr. allegati in atti).
Difatti, tali notifiche risultano essere inesistenti in quanto indirizzate a soggetto deceduto in
14.05.1996 (cfr. certificato di morte allegazione attori).
Per costante e consolidata giurisprudenza, la comunicazione o notificazione dell'atto eseguita nei confronti di un soggetto deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente (cfr. Cass. n. 4296 del 1981), a meno che sia fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore
7 esattamente individuato, ed il creditore vi manifesti la volontà di conseguire il soddisfacimento del suo credito.
Circostanze non sussistenti nel presente caso, ragion per cui le suddette notifiche risultano inidonee a produrre effetti giuridici, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, alla irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. (cfr. Cass. n. 311 del 2010, nonché
Cass. n. 26718 del 2013).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
, e deve essere Parte_2 Parte_3 Parte_5 accolta con conseguenziale annullamento delle cartelle di pagamento nn. 29320070094790221/501,
29320070094790221/502, 29320070094790221/503, 29320070094790221/504.
*********
Quanto alle statuizioni riguardo alle spese di lite va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che
l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 3105 del 2017).
Ne discende che l'ente creditore e l'agente della riscossione, quando sia annullata la cartella esattoriale, rispondono normalmente, se non sussistano motivi di compensazione, delle spese di lite, anche se il motivo dell'annullamento sia riconducibile in via esclusiva all'ente che ha formato il ruolo.
Consegue da quanto precede, pertanto, che la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali dell'ente creditore e dell'agente della riscossione è legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell'agente e che l'eventuale doglianza, circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell'ente creditore, va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante una azione di manleva.
Giova, difatti, rilevare sul punto che “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della
8 soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (cfr. Cass. n. 24678 del 2018), rimanendo ferma la possibilità per il concessionario di agire in via di rivalsa nei confronti degli enti impositori- domanda di manleva non istanziata nel presente giudizio dall'agente di riscossione.
In applicazione dei principi di diritto suesposti ed in considerazione dell' accoglimento dell'opposizione, la regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, per cui gli opposti, e , devono essere Controparte_3 Controparte_1 condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese sostenute dagli opponenti che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M.
n. 147/22, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata, somme da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Calvo, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
e e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del
[...] Parte_5 Parte_5 diritto a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle di pagamento nn. 29320070094790221/501,
29320070094790221/502, 29320070094790221/503, 29320070094790221/504;
-CONDANNA, in solido, il , in persona del pro tempore, e Controparte_3 CP_4
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1 in favore degli opponenti, la complessiva somma di € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed € 264,00 per spese, da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Calvo, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Caltagirone, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
9