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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3735/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLELLI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA EMILIO FAA' DI BRUNO N. 43 00195 Pt_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DE STASIO BERNARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA FEDERICO CESI, 72 00100 Pt_1 Pt_1
1 APPELLATO
OGGETTO: solo danni a cose (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale avvenuto in data
15.10.2019 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Ha dedotto la società appellante a sostegno del gravame che la sentenza di prime cure era inutiliter data, in quanto l'atto introduttivo non era stato notificato al responsabile civile, né era stato concesso un termine per l'integrazione del contraddittorio, nonostante la sussistenza del litisconsorzio necessario.
Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e per la condanna della compagnia al risarcimento del danno nella misura di euro 1204,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , incorporante la , deducendo che Controparte_2 CP_1
controparte non aveva mosso alcuna censura alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di pace, sicché le relative statuizioni dovevano ritenersi coperte dal giudicato. Quanto alla questione del contraddittorio, evidentemente il giudice di prime cure, in base alla fattispecie concreta, aveva ritenuto non necessaria l'integrazione nei confronti del responsabile civile, in quanto la domanda riguardava esclusivamente il pagamento di somme per il noleggio di un'auto sostitutiva, ditalché non aveva dovuto procedere all'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. Peraltro, qualora si ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, la causa 2 doveva essere riassunta avanti al giudice di primo grado, non potendo statuirsi nel merito della pretesa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e in via subordinata per la rimessione della causa al giudice di pace, con vittoria di spese del giudizio.
---------------
La sentenza del giudice di prime cure deve essere dichiarata nulla in quanto inutiliter data in difetto del contraddittorio con il responsabile civile.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'odierno appellante ha inteso proporre una azione di indennizzo diretto ex art. 149 C. Ass. nei confronti della propria compagnia assicuratrice, evocando tuttavia in giudizio solo quest'ultima.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto, con Ord. n. 21896/2017, che il responsabile civile è litisconsorte necessario con l'assicuratore del danneggiato nell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C. Ass., sulla base del seguente ragionamento:
- quando il danneggiato esercita l'azione diretta ex art. 144 C.Ass. nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve citare in giudizio anche il responsabile civile (proprietario del mezzo), che è litisconsorte necessario;
- l'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C.Ass. non ha natura diversa dall'azione ordinaria ex art. 144 C.Ass. (tanto che l'assicuratore del responsabile civile può intervenire e chiedere l'estromissione dell'assicuratore del danneggiato, se ammette la responsabilità del proprio assistito;
tale intervento si ricollega alla posizione di accollo ex lege dell'assicuratore del danneggiato);
- l'azione ordinaria ex art. 144 C.Ass. annovera tra le proprie caratteristiche (oltre l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto al terzo danneggiato e il limite del massimale) il litisconsorzio necessario dell'assicuratore con il responsabile civile (la cui finalità è quella di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre al proprio assicurato l'accertamento della responsabilità in una eventuale azione di rivalsa);
- ergo anche nell'azione ex art. 149 C.Ass. il responsabile civile deve essere considerato litisconsorte necessario (dell'assicuratore del danneggiato);
- il fatto che l'assicuratore del responsabile possa intervenire in giudizio riconoscendo la
3 responsabilità del proprio assistito costituisce ulteriore conferma del fatto che nell'azione ex art. 149 C.Ass. si discute della responsabilità del danneggiante e che quest'ultima va accertata anche nei confronti dello stesso danneggiante (sempre per consentire all'assicuratore una eventuale rivalsa nei confronti dell'assicurato).
Tali rilievi superano il mero dato letterale – peraltro ambiguo – secondo cui “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, occorrendo invece che l'accertamento della responsabilità avvenga in confronto sia della compagnia assicuratrice che del responsabile civile.
Poiché la domanda è stata formulata dall'odierno appellante nei confronti della sola compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, la causa va rimessa avanti al giudice di pace ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ovvero del proprietario della vettura antagonista.
Non colgono nel segno le argomentazioni della compagnia appellata, secondo cui l'azione proposta, in quanto limitata alla richiesta di risarcimento del danno da noleggio di veicolo sostitutivo, non presupporrebbe l'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei conducenti. Infatti, la richiesta risarcitoria, anche se riguardante esclusivamente la richiesta di rimborso delle spese per il noleggio del veicolo incidentato, trova fondamento nel previo accertamento della responsabilità, come d'altro canto risulta anche dallo stesso tenore letterale dell'art. 149 CdA, secondo cui l'assicurazione del danneggiante può intervenire in giudizio riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Né si è formato il giudicato in punto di merito, poiché il motivo di gravame ha all'evidenza un carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia di merito.
Le spese del grado di appello vanno compensate tra le parti, attesa l'esistenza, soprattutto in passato, di orientamenti contrastanti circa la sussistenza del litisconsorzio necessario del responsabile civile nell'azione di indennizzo diretto.
Quelle del primo grado verranno liquidate dal giudice di pace all'esito di quella fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - annulla la sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio e assegna alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione della causa avanti al giudice di pace;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio della fase di appello.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3735/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLELLI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA EMILIO FAA' DI BRUNO N. 43 00195 Pt_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DE STASIO BERNARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA FEDERICO CESI, 72 00100 Pt_1 Pt_1
1 APPELLATO
OGGETTO: solo danni a cose (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale avvenuto in data
15.10.2019 condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Ha dedotto la società appellante a sostegno del gravame che la sentenza di prime cure era inutiliter data, in quanto l'atto introduttivo non era stato notificato al responsabile civile, né era stato concesso un termine per l'integrazione del contraddittorio, nonostante la sussistenza del litisconsorzio necessario.
Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e per la condanna della compagnia al risarcimento del danno nella misura di euro 1204,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , incorporante la , deducendo che Controparte_2 CP_1
controparte non aveva mosso alcuna censura alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di pace, sicché le relative statuizioni dovevano ritenersi coperte dal giudicato. Quanto alla questione del contraddittorio, evidentemente il giudice di prime cure, in base alla fattispecie concreta, aveva ritenuto non necessaria l'integrazione nei confronti del responsabile civile, in quanto la domanda riguardava esclusivamente il pagamento di somme per il noleggio di un'auto sostitutiva, ditalché non aveva dovuto procedere all'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. Peraltro, qualora si ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, la causa 2 doveva essere riassunta avanti al giudice di primo grado, non potendo statuirsi nel merito della pretesa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e in via subordinata per la rimessione della causa al giudice di pace, con vittoria di spese del giudizio.
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La sentenza del giudice di prime cure deve essere dichiarata nulla in quanto inutiliter data in difetto del contraddittorio con il responsabile civile.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'odierno appellante ha inteso proporre una azione di indennizzo diretto ex art. 149 C. Ass. nei confronti della propria compagnia assicuratrice, evocando tuttavia in giudizio solo quest'ultima.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto, con Ord. n. 21896/2017, che il responsabile civile è litisconsorte necessario con l'assicuratore del danneggiato nell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C. Ass., sulla base del seguente ragionamento:
- quando il danneggiato esercita l'azione diretta ex art. 144 C.Ass. nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve citare in giudizio anche il responsabile civile (proprietario del mezzo), che è litisconsorte necessario;
- l'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C.Ass. non ha natura diversa dall'azione ordinaria ex art. 144 C.Ass. (tanto che l'assicuratore del responsabile civile può intervenire e chiedere l'estromissione dell'assicuratore del danneggiato, se ammette la responsabilità del proprio assistito;
tale intervento si ricollega alla posizione di accollo ex lege dell'assicuratore del danneggiato);
- l'azione ordinaria ex art. 144 C.Ass. annovera tra le proprie caratteristiche (oltre l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto al terzo danneggiato e il limite del massimale) il litisconsorzio necessario dell'assicuratore con il responsabile civile (la cui finalità è quella di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre al proprio assicurato l'accertamento della responsabilità in una eventuale azione di rivalsa);
- ergo anche nell'azione ex art. 149 C.Ass. il responsabile civile deve essere considerato litisconsorte necessario (dell'assicuratore del danneggiato);
- il fatto che l'assicuratore del responsabile possa intervenire in giudizio riconoscendo la
3 responsabilità del proprio assistito costituisce ulteriore conferma del fatto che nell'azione ex art. 149 C.Ass. si discute della responsabilità del danneggiante e che quest'ultima va accertata anche nei confronti dello stesso danneggiante (sempre per consentire all'assicuratore una eventuale rivalsa nei confronti dell'assicurato).
Tali rilievi superano il mero dato letterale – peraltro ambiguo – secondo cui “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, occorrendo invece che l'accertamento della responsabilità avvenga in confronto sia della compagnia assicuratrice che del responsabile civile.
Poiché la domanda è stata formulata dall'odierno appellante nei confronti della sola compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, la causa va rimessa avanti al giudice di pace ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ovvero del proprietario della vettura antagonista.
Non colgono nel segno le argomentazioni della compagnia appellata, secondo cui l'azione proposta, in quanto limitata alla richiesta di risarcimento del danno da noleggio di veicolo sostitutivo, non presupporrebbe l'accertamento della dinamica del sinistro e della responsabilità dei conducenti. Infatti, la richiesta risarcitoria, anche se riguardante esclusivamente la richiesta di rimborso delle spese per il noleggio del veicolo incidentato, trova fondamento nel previo accertamento della responsabilità, come d'altro canto risulta anche dallo stesso tenore letterale dell'art. 149 CdA, secondo cui l'assicurazione del danneggiante può intervenire in giudizio riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Né si è formato il giudicato in punto di merito, poiché il motivo di gravame ha all'evidenza un carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia di merito.
Le spese del grado di appello vanno compensate tra le parti, attesa l'esistenza, soprattutto in passato, di orientamenti contrastanti circa la sussistenza del litisconsorzio necessario del responsabile civile nell'azione di indennizzo diretto.
Quelle del primo grado verranno liquidate dal giudice di pace all'esito di quella fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - annulla la sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio e assegna alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione della causa avanti al giudice di pace;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio della fase di appello.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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