Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 665 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Santi Milardo in sostituzione dell'Avv.
IMPEDUGLIA VANESSA che discute la causa riportandosi alle conclusioni già rassegnate e che in questa sede si reiterano
Per l' è presente l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Caliò che discute la causa come CP_1
da atti difensivi e successive difese
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 665/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Impeduglia giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò Marincola Sculco
- resistente
Con ricorso depositato 26.2.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva la nota con in data 18.04.2023 con cui si comunicava che, per Controparte_3 Parte_2
il periodo compreso tra l'01.06.2021 al 30.09.2021, il suddetto ente avrebbe erroneamente erogato somme non dovute pari ad euro 2.880,00 sulla prestazione Reddito di Emergenza n.
3056306; assumeva che a sostegno del provvedimento di indebito, l' adduceva come CP_1
motivazione che: “E' stato corrisposto il Reddito di Emergenza di cui all'art 36 del d.l. 73/2021 non spettante per mancanza dei requisiti di legge”, senza tra l'altro fornire la prova degli eventuali errori riscontrati a seguito degli accertamenti;
esponeva ancora che “che, successivamente, con provvedimento datato 15.06.2023, l' comunicava al ricorrente che CP_1
“la domanda di disoccupazione agricola n. 2023953508708 (…) è stata accolta” e che “verrà posto in pagamento l'importo di 3.250,67 euro” (si veda all. 3); - che allegato al superiore provvedimento, vi era un prospetto, con riferimento al quale, dopo aver calcolato
l'ammontare al lordo di eventuali trattenute della disoccupazione agricola, si leggeva la seguente voce “Indebiti recuperati: GPA52/032 RISC. E REINTR. CRED PREST. DA CP_ RECUPERARE” per un ammontare complessivo pari a Euro 850,17; - che dunque, l' in maniera del tutto illegittima, ha trattenuto dall'importo di disoccupazione agricola del Sig.
una somma pari a Euro 850,17; - che nel prospetto allegato al provvedimento Parte_1 comunicato al ricorrente, si leggeva altresì “Indebito iniziale: GPA52/032 RISC. E REINTR.
CRED PREST. DA RECUPERARE: importo 5.040,00; - Indebito residuo: GPA52/032 RISC.
E REINTR. CRED PREST. DA RECUPERARE: importo 4.189,83”;eccepiva l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione dell'indebito per violazione del principio CP_1 dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede ed Illegittimità del provvedimento di indebito per incompletezza e genericità delle ragioni della pretesa creditoria;
Illegittimità delle modalità di recupero delle trattenute operate dall' - violazione dei limiti relativi alla trattenuta ed insisteva per CP_1
l'accoglimento del ricorso CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva che nella fattispecie “il ricorrente aveva già superato i limiti di reddito che impediscono la concessione del beneficio al momento di presentazione della domanda, ciononostante autocertificava il possesso del requisito. E' vero quindi il contrario rispetto a quanto riferito nel ricorso, ovvero che il ricorrente induceva in errore
l'Istituto autocertificando un requisito di cui non disponeva. Non vi è quindi nessun legittimo affidamento che giustifichi il mantenimento della prestazione”; deduceva “ che il primo pagamento era il 21.06.2021 e la scadenza di presentazione dei DMAG dai quali emergevano
i redditi del ricorrente era successiva, quest' non aveva alcuna possibilità di avvedersi CP_4
della non spettanza del beneficio. La scadenza di presentazione per il I° trimestre ( gennaio – marzo) è 30 aprile, per il II° trimestre ( aprile -giugno) è 31 luglio, per il III° trimestre è il 31 ottobre ed infine per il IV° trimestre 31 gennaio anno successivo. La prima domanda è stata accolta il 31.05.2021 e la seconda il 10.08.2021, i DMAG di riferimento sono stati depositati il 31 luglio ed il 31 ottobre”, chiedeva rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note ed all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito relativo al beneficio erogato a titolo di reddito di emergenza di cui alla domanda Protocollo: CP_5
2021- 3056306 e n. 212336576 presentata dal ricorrente e ciò per “mancanza dei requisiti di legge”.
In punto di diritto il decidente osserva:
Il reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito per soggetti economicamente più deboli, introdotto per fronteggiare le conseguenze della prima fase dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.
L'art. 82 del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020 dispone: "1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato R. di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in
Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di Euro 10.000 accresciuta di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad massimo di Euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 Euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad Euro 15.000” …
Il sostegno è stato poi reiterato con l'art. 23 del D.L. n. 104 del 2020, conv. in L. n. 126 del
2020, dall'art. 14 del D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, dal D.L. n. 41 del 2021,
e, infine, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
L'art. 36 del D.L. n. 73/2021, dispone: “1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12. 2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021”
A norma dell'art. 82, comma 3 del D.L. n. 34/2020, il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Il successivo co. 9 dispone “ Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”.
Ciò posto, si osserva che è consolidato il principio, nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass 15550/2019 ,
Cass 2739/2016).
Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Nel caso che ci occupa, è pacifico che la domanda sia stata accolta dall'ente e la prestazione sia stata erogata ed è stata, poi, revocata in assenza dei requisiti di legge posto che il ricorrente non rispettava le condizioni reddituali già a far data della domanda per come documentato dall' , in violazione della richiamata normativa ( cfr. all. ). CP_1 CP_1
Per come allegato dall' convenuto, emerge per tabulas che il ricorrente ha percepito un CP_4
importo a titolo di retribuzione in misura superiore al limite stabilito dall'art. 82, commi 3 e
5, D.L. n. 34/2020.
Il ricorrente non solo non ha fornito alcune elemento probatorio utile a sostegno della domanda, ma non ha nemmeno contestato la documentazione avversaria prodotta.
In ordine ai limiti della trattenuta operata dall' , essa è avvenuta nel rispetto del dettato CP_1
normativo.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, e ritenuto disatteso l'onere della prova posto a carico dell'istante in ordine al diritto a conseguire la provvidenza revocata, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione depositata in giudizio dal ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Rigetta il ricorso
-Spese irripetibili
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna