Articolo 7 della Legge 5 giugno 1962, n. 586
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 luglio 1962
Art. 7.
L' articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000".
Entrata in vigore il 18 luglio 1962