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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/09/2024, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 1444 del 2018 R.G. a seguito del ricorso depositato da (c.f. ) nei confronti di (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
), nell'ambito del quale le parti, all'udienza del 25.9.2024, hanno dichiarato C.F._2 di voler trasformare la procedura da contenziosa in consensuale alle condizioni che seguono:
1) Obbligo dei coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla dovranno versare l'una nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
3) La Sig.ra provvederà, a sua cura e spese, all'accollo personale della quota parte CP_1 del sig. , relativamente al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale, Pt_1 nonché a farsi carico delle somme residue dovute in dipendenza del finanziamento n. 47277529
e di tenere indenne il sig. da qualunque richiesta dipendente o connessa ai Parte_1 predetti finanziamenti.
4) Il Sig. dichiara, senza condizione alcuna, di non avere motivi o ragioni che Parte_1 possano ostare a tale operazione finanziaria nonché di rendersi disponibile ad ogni necessaria dichiarazione o documentazione che l'Istituto di credito erogante ( Organizzazione_1 dovesse richiedergli o comunque, interessarlo.
5) Il Sig. , successivamente al buon fine dell'accollo anzidetto, si impegna ad Parte_1 acconsentire senza corrispettivo, al trasferimento, con atto pubblico, della quota parte di sua proprietà (50%) dell'immobile coniugale, in capo alla Sig.ra con spese ad CP_1 integrale carico della sig.ra CP_1
6) Le parti dichiarano che con l'esatta esecuzione delle obbligazioni quivi assunte, null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia diritto, ragione e pretesa comunque derivanti o connessi ai rapporti ed ai fatti tutti dedotti in premessa.
7) Spese di giudizio compensate tra le parti.
1 Il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Collegio, premesso che con sentenza parziale è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, dà atto che nell'ulteriore corso del giudizio le parti hanno presentato, al fine di regolare gli aspetti economici e patrimoniali della separazione, le concordi conclusioni sopra riportate, che vengono confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà
a norme imperative, o di ordine pubblico.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara che la separazione personale dei coniugi è regolata dalle disposizioni economiche sopra indicate.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 26.9.2024.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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