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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2024, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/10/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2762 dell'anno 2023
RA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lafasciano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- Opposti contumaci–
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 07/10/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/4/2023 proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 01420210032419917000, notificatagli in data 24/3/2023, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 1.916,76 a titolo di omesso pagamento di “conguaglio cont. integr.
Contributo integrativo autoliquidazione (art. 11 L. 576/1980), sanzione mdf integrativo e interessi omessa versamento contrib. Integrativi”, tutti relativi a “contributi anno 2010”.
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L'opponente eccepiva che prima di allora non gli era mai stato notificato alcun atto di accertamento, né gli erano state fatte richieste di somme dalla Cassa forense;
che dunque i crediti previdenziali si erano prescritti, risalendo all'anno 2010; che le somme richieste non erano neppure dovute.
Sia l' che la rimanevano contumaci. Controparte_1 CP_2
*******
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Oggetto del contendere è la richiesta di contributi risalenti all'anno 2010 e richiesti con la cartella di pagamento impugnata.
Ebbene, l'opponente ha contestato sia il fatto che prima di allora alcuna richiesta di pagamento fosse stata effettuata dall'ente creditore sia di conseguenza l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione.
Nel caso in esame, trattandosi di credito contributivo risalente addirittura al 2010 e non avendo l'ente creditore o l'agente della riscossione fornito la prova di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione, il credito si è ampiamente prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni dal momento in cui lo stesso poteva essere riscosso.
Sull'applicazione del termine di prescrizione si richiama e si fa proprio l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397 del 17.11.2016, che ha affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” (vd. più di recente nello stesso senso Cass. n. 12200 del 18.5.2018).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato, ai fini del termine di prescrizione del credito previdenziale ed assistenziale, sia l'impossibilità di equiparare la pretesa non contestata nel termine previsto a pena di decadenza ad una pronuncia giudiziale (escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. che, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica) sia l'impossibilità di applicare la prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., in presenza dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che stabilisce specificatamente la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali ed assistenziali.
In definitiva le SS.UU. hanno ritenuto che anche quando il credito previdenziale/assistenziale sia divenuto irretrattabile per omessa impugnazione, esso si prescrive in cinque anni e non in dieci, non potendo applicarsi né il termine decennale previsto per le pronunce giudiziali né quello ordinario, in presenza di un'apposita disposizione.
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Nel caso di specie - come innanzi detto – alcun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto
(o per lo meno non risulta che sia stato compiuto), sicchè l'opposizione deve essere accolta e la cartella di pagamento deve essere annullata, non essendo dovuto il credito ivi contenuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico delle parti opposte contumaci, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
12/4/2023 da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_3 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto per intervenuta prescrizione il credito contenuto nella cartella di pagamento opposta, che annulla;
2) condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 98,00 per esborsi ed €
890,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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