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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2613/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6093/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tel Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Foro Di -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562391 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 763/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di MA PI contestando avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2022-2023 n. 112401562391 emesso da MA PI e notificato in data 17 dicembre 2024, recante l'importo totale da versare di Euro 1.674,00. Evidenziava come l'unità abitativa oggetto dell'accertamento era di proprietà dei signori Nominativo_1 Nominativo_2 e ed oggetto di contratto di locazione con la stessa contribuente per il periodo che va dal 01.09.2021 al 30.08.2022. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, la rettifica dell'avviso di accertamento con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute per l'effettivo periodo di utilizzo dell'immobile come risultante dal contratto di locazione allegato ovvero per il periodo dal 01.09.2021 al 30.08.2022.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che l'unità abitativa oggetto dell'accertamento era stata oggetto di contratto di locazione per il periodo 01.09.2021 al 30.08.2022 come da contratto registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pomezia. La stessa Ricorrente_1, in data 30.08.2022, come contrattualmente stabilito, aveva lasciato l'appartamento che era così tornato nell'esclusivo godimento dei proprietari Nominativo_1 Nominativo_2 e . Risultando quella appena descritta la situazione di fatto emersa dagli atti, appare chiaramente non corretto il periodo di contestazione del mancato pagamento riportato nell'atto impugnato (anni 2022 e 2023). Tale atto, infatti, in accoglimento della domanda in subordine formulata con il ricorso, deve essere parzialmente annullato, risultando dovute le sole somme calcolate per il periodo oggetto del richiamato contratto di locazione in pendenza del quale vi è stato l'effettivo uso dell'immobile da parte della contribuente: periodo dal 01.09.2021 al 30.08.2022.
Il parziale accoglimento della domanda porta a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
ON NE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6093/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tel Ric_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Foro Di -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562391 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 763/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di MA PI contestando avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2022-2023 n. 112401562391 emesso da MA PI e notificato in data 17 dicembre 2024, recante l'importo totale da versare di Euro 1.674,00. Evidenziava come l'unità abitativa oggetto dell'accertamento era di proprietà dei signori Nominativo_1 Nominativo_2 e ed oggetto di contratto di locazione con la stessa contribuente per il periodo che va dal 01.09.2021 al 30.08.2022. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, la rettifica dell'avviso di accertamento con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute per l'effettivo periodo di utilizzo dell'immobile come risultante dal contratto di locazione allegato ovvero per il periodo dal 01.09.2021 al 30.08.2022.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che l'unità abitativa oggetto dell'accertamento era stata oggetto di contratto di locazione per il periodo 01.09.2021 al 30.08.2022 come da contratto registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pomezia. La stessa Ricorrente_1, in data 30.08.2022, come contrattualmente stabilito, aveva lasciato l'appartamento che era così tornato nell'esclusivo godimento dei proprietari Nominativo_1 Nominativo_2 e . Risultando quella appena descritta la situazione di fatto emersa dagli atti, appare chiaramente non corretto il periodo di contestazione del mancato pagamento riportato nell'atto impugnato (anni 2022 e 2023). Tale atto, infatti, in accoglimento della domanda in subordine formulata con il ricorso, deve essere parzialmente annullato, risultando dovute le sole somme calcolate per il periodo oggetto del richiamato contratto di locazione in pendenza del quale vi è stato l'effettivo uso dell'immobile da parte della contribuente: periodo dal 01.09.2021 al 30.08.2022.
Il parziale accoglimento della domanda porta a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
ON NE