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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5131 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Giuliese e dall'Avv. Simona Cuomo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Filippo Dipalma ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 07.02.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12.04.2022, conveniva in giudizio Parte_2
chiedendo: Controparte_1
“voglia, l'adito Tribunale di Bari, contrari rejectis: - accertare e dichiarare che il sig.
erogava in favore del nipote sig. a titolo di mutuo Parte_2 Controparte_1
gratuito la somma di euro 40.000,00 nel maggio 2016 e che, fattane richiesta di restituzione, il convenuto non adempiva all'obbligo derivante dal contratto verbale, ai sensi dell'art. 1813 e ss. c.c.; - per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'istante di complessivi € 40.000,00 a titolo di restituzione Parte_2
della somma ricevuta dal sig. in virtù del prestito accordatogli, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge da distrarsi in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le richieste dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda. In particolare sosteneva che non era mai intercorso alcun contratto di mutuo e la che la somma di € 40.000,00 rappresentava il corrispettivo pagato dall'attore per l'acquisto del 20% delle quote societarie.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. , veniva ammessa CTU contabile nonché l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi.
Precisate le conclusioni all'udienza del 07.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Pag. 2 di 5 L'attore ha sostenuto di aver prestato la somma di euro 40.000,00 al nipote CP_1
non più restituita, che era stata richiesta al fine di poter acquisire le quote
[...]
della società di diritto albanese Balkan Laundry sh.ph.
L'attore ha provato che la somma oggetto del prestito era stata consegnata in contanti quanto ad euro 30.000,00 a mezzo dello stesso attore e dei signori e Persona_1
e i restanti diecimila euro direttamente al nipote . Persona_2 Controparte_1
Il teste , ascoltato come teste, ha confermato le circostanze relative al Persona_1
viaggio intrapreso insieme all'attore e a per portare il denaro contante in Persona_2
Albania dove erano attesi dal convenuto . Controparte_1
La mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli,
consente, ex art. 232 c.p.c., di considerare come ammesse e non contestate le circostanze articolate dalla parte attrice.
La consegna del denaro in contanti non si concilia con la tesi sostenuta da parte convenuta di acquisto delle quote in favore dell'attore. Infatti, per l'acquisto dinanzi al notaio albanese era possibile consegnare un assegno circolare né l'atto notarile menziona alcun versamento di contanti.
Deve considerarsi, inoltre, che il valore delle quote acquistate dall'attore per il 20%
ammontava a circa 20.000 leke ovvero € 164,32.
La CTU espletata ha rilevato il valore di mercato delle quote della società di diritto albanese nell'anno 2015 e 2016 nonché il valore della società dal 2016 CP_2
alla data della citazione in giudizio dell'attore.
Il consulente, con relazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che al
31.12.2015 il valore dell'azienda era negativo (- € 287.848,28); al 31.12.2016 il valore
Pag. 3 di 5 era di € 200.503,79, con un valore della quota del 20% pari a € 40.100,76. Negli anni successivi il valore è progressivamente diminuito fino a € 71.673,68 nel 2018.
Non è stato possibile stimare il valore della quota fino alla data della citazione del
12.04.2022 perché l'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla è Controparte_3
del 2018 ma si è potuto accertare che nell'anno 2021 la società albanese registrava una posizione debitoria di € 870.000,00.
Dati che smentiscono la tesi del convenuto sullo scopo della dazione della somma di denaro, poiché l'attore non avrebbe pagato € 40.000,00 per una partecipazione del 20%
in una società che nel 2015 aveva un valore abbondantemente negativo.
Dalla provata esistenza del mutuo consegue l'obbligo di restituzione ex art. 1813 c.c.
La domanda attrice è, pertanto, fondata e il convenuto condannato Controparte_1
alla restituzione della somma di € 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.04.2022 da nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 4 di 5 2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore,
liquidate complessivamente in € 7.616,00 per compensi, € 575,00 per esborsi,
oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto CP_1
[...]
Bari, 21.10.2025
Il Giudice
Savino AM
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5131 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Giuliese e dall'Avv. Simona Cuomo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Attore
Contro
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Filippo Dipalma ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 07.02.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12.04.2022, conveniva in giudizio Parte_2
chiedendo: Controparte_1
“voglia, l'adito Tribunale di Bari, contrari rejectis: - accertare e dichiarare che il sig.
erogava in favore del nipote sig. a titolo di mutuo Parte_2 Controparte_1
gratuito la somma di euro 40.000,00 nel maggio 2016 e che, fattane richiesta di restituzione, il convenuto non adempiva all'obbligo derivante dal contratto verbale, ai sensi dell'art. 1813 e ss. c.c.; - per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'istante di complessivi € 40.000,00 a titolo di restituzione Parte_2
della somma ricevuta dal sig. in virtù del prestito accordatogli, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese,
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge da distrarsi in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le richieste dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda. In particolare sosteneva che non era mai intercorso alcun contratto di mutuo e la che la somma di € 40.000,00 rappresentava il corrispettivo pagato dall'attore per l'acquisto del 20% delle quote societarie.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. , veniva ammessa CTU contabile nonché l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi.
Precisate le conclusioni all'udienza del 07.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Pag. 2 di 5 L'attore ha sostenuto di aver prestato la somma di euro 40.000,00 al nipote CP_1
non più restituita, che era stata richiesta al fine di poter acquisire le quote
[...]
della società di diritto albanese Balkan Laundry sh.ph.
L'attore ha provato che la somma oggetto del prestito era stata consegnata in contanti quanto ad euro 30.000,00 a mezzo dello stesso attore e dei signori e Persona_1
e i restanti diecimila euro direttamente al nipote . Persona_2 Controparte_1
Il teste , ascoltato come teste, ha confermato le circostanze relative al Persona_1
viaggio intrapreso insieme all'attore e a per portare il denaro contante in Persona_2
Albania dove erano attesi dal convenuto . Controparte_1
La mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli,
consente, ex art. 232 c.p.c., di considerare come ammesse e non contestate le circostanze articolate dalla parte attrice.
La consegna del denaro in contanti non si concilia con la tesi sostenuta da parte convenuta di acquisto delle quote in favore dell'attore. Infatti, per l'acquisto dinanzi al notaio albanese era possibile consegnare un assegno circolare né l'atto notarile menziona alcun versamento di contanti.
Deve considerarsi, inoltre, che il valore delle quote acquistate dall'attore per il 20%
ammontava a circa 20.000 leke ovvero € 164,32.
La CTU espletata ha rilevato il valore di mercato delle quote della società di diritto albanese nell'anno 2015 e 2016 nonché il valore della società dal 2016 CP_2
alla data della citazione in giudizio dell'attore.
Il consulente, con relazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che al
31.12.2015 il valore dell'azienda era negativo (- € 287.848,28); al 31.12.2016 il valore
Pag. 3 di 5 era di € 200.503,79, con un valore della quota del 20% pari a € 40.100,76. Negli anni successivi il valore è progressivamente diminuito fino a € 71.673,68 nel 2018.
Non è stato possibile stimare il valore della quota fino alla data della citazione del
12.04.2022 perché l'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla è Controparte_3
del 2018 ma si è potuto accertare che nell'anno 2021 la società albanese registrava una posizione debitoria di € 870.000,00.
Dati che smentiscono la tesi del convenuto sullo scopo della dazione della somma di denaro, poiché l'attore non avrebbe pagato € 40.000,00 per una partecipazione del 20%
in una società che nel 2015 aveva un valore abbondantemente negativo.
Dalla provata esistenza del mutuo consegue l'obbligo di restituzione ex art. 1813 c.c.
La domanda attrice è, pertanto, fondata e il convenuto condannato Controparte_1
alla restituzione della somma di € 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.04.2022 da nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 4 di 5 2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore,
liquidate complessivamente in € 7.616,00 per compensi, € 575,00 per esborsi,
oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto CP_1
[...]
Bari, 21.10.2025
Il Giudice
Savino AM
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