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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Ortona il 15.04.1987 – CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rosati Barbara
E
n. a Pantelleria (TP) il 21.09.1980 – CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Rizzo Marianna C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 16.5.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
e risiederà con la stessa in San Vito Chietino alla Via Lanciano S. Apollinare
[...]
n. 83;
2) la SI.ra , per motivazioni squisitamente logistiche, assumerà le decisioni di Pt_1 maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, informandone, all'esito, il padre;
3) il SI. eserciterà il proprio diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore, Pt_2 nel rispetto delle eSIenze scolastiche e ricreative dello stesso, almeno una volta al mese, compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e di quelle della SI.ra , Pt_1 informandola con anticipo di quando potrò recarsi a San Vito Chietino;
4) per le festività Natalizie e Pasquali verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevendendo che il padre potrà tenere con sé il figlio, un anno una settimana dal 23 al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle eSIenze scolastiche, ludico- ricreative del bambino e di quelle dei genitori. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé anche sull'Isola di Pantelleria il figlio per trenta giorni consecutivi nel periodo intercorrente tra luglio ed agosto compatibilmente con le eSIenze di lavoro e di ferie di entrambi i genitori;
5) il SI. si obbliga a versare, in favore della SI.ra , a titolo di concorso Pt_2 Pt_1 nel mantenimento del figlio minore l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
6) il regime delle spese straordinarie, per le quali sarà necessario il consenso di entrambi i genitori, resterà a carico degli stessi nella misura del 50% trovando applicazione le linee guida del CNF e richiamate dal protocollo in vigore predisposto dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;
7) l'assegno unico corrisposto per le famiglie con i figli a carico sarà richiesto e percepito dalla SI.ra ; Pt_1
8) i genitori si rilasciano il consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto del minore.
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - regolamenta la gestione di , figlio di Persona_1 Parte_2
e , alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte Parte_1 integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Ortona il 15.04.1987 – CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rosati Barbara
E
n. a Pantelleria (TP) il 21.09.1980 – CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Rizzo Marianna C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 16.5.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
e risiederà con la stessa in San Vito Chietino alla Via Lanciano S. Apollinare
[...]
n. 83;
2) la SI.ra , per motivazioni squisitamente logistiche, assumerà le decisioni di Pt_1 maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, informandone, all'esito, il padre;
3) il SI. eserciterà il proprio diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore, Pt_2 nel rispetto delle eSIenze scolastiche e ricreative dello stesso, almeno una volta al mese, compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e di quelle della SI.ra , Pt_1 informandola con anticipo di quando potrò recarsi a San Vito Chietino;
4) per le festività Natalizie e Pasquali verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevendendo che il padre potrà tenere con sé il figlio, un anno una settimana dal 23 al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle eSIenze scolastiche, ludico- ricreative del bambino e di quelle dei genitori. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé anche sull'Isola di Pantelleria il figlio per trenta giorni consecutivi nel periodo intercorrente tra luglio ed agosto compatibilmente con le eSIenze di lavoro e di ferie di entrambi i genitori;
5) il SI. si obbliga a versare, in favore della SI.ra , a titolo di concorso Pt_2 Pt_1 nel mantenimento del figlio minore l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
6) il regime delle spese straordinarie, per le quali sarà necessario il consenso di entrambi i genitori, resterà a carico degli stessi nella misura del 50% trovando applicazione le linee guida del CNF e richiamate dal protocollo in vigore predisposto dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;
7) l'assegno unico corrisposto per le famiglie con i figli a carico sarà richiesto e percepito dalla SI.ra ; Pt_1
8) i genitori si rilasciano il consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto del minore.
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - regolamenta la gestione di , figlio di Persona_1 Parte_2
e , alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte Parte_1 integrante della sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di conSIlio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo