Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1145/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1145/2025, promossa con ricorso depositato il 20/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a GA (VA) il 2 gennaio 1976
Cittadina italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con gli Avv.ti Federica Cazzaniga e Maddalena Cazzaniga
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 12 settembre 1970
Cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Tecla Veronica Di Gaetano
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 12 luglio 2003,
(anno 2003 atto n. 97 parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
, nata a [...] in data [...]. CP_2
pagina 1 di 6
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 marzo 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, di mensa e abitazione, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e CP_2
residenza presso la madre in Morazzone (VA), Via del Campo n. 94. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla figlia, in particolare quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 337 sexies, secondo comma, c.c. ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
4. I genitori si impegnano a che mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con CP_2
ciascuno di essi, riceva cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale, sita in Morazzone (VA), Via del Campo
n. 94, di proprietà esclusiva di viene assegnata a quest'ultima, Parte_1
presso la quale è collocata prevalentemente la figlia minore.
6. Si dà atto che , con il consenso di lasciava la casa Parte_2 Parte_1
coniugale in data 28 febbraio 2025 e si trasferiva a vivere in un'abitazione di sua proprietà, sita a Solbiate Arno (VA), in Via Grandi n. 18, presso la quale lo stesso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, fisserà la propria residenza anagrafica.
Quest'ultimo procederà con il recupero dei mobili, servizio nozze e quant'altro concordato tra le parti secondo tempi e modi che esse stesse stabiliranno.
pagina 2 di 6 7. Il rapporto di frequentazione padre - figlia, salvo ogni migliore o diverso accordo che i genitori vorranno assumere, sarà disciplinato nel seguente modo:
potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato, quando Parte_2 CP_2 la minore raggiungerà l'abitazione materna dopo l'uscita dalla scuola, sino alla domenica sera;
A partire dalla fine dell'anno scolastico in corso, potrà tenere con sé Parte_2
dal venerdì sera quando la minore raggiungerà l'abitazione materna dopo CP_2
l'eventuale attività sportiva di , sino alla domenica sera;
CP_2
, inoltre, potrà tenere con sé la figlia un giorno infrasettimanale, Parte_2 incluso pernottamento, con recupero di presso l'abitazione materna dopo CP_2
l'eventuale attività sportiva svolta dalla stessa, sino alla mattina del giorno successivo, quando la minore si recherà a scuola mediante mezzi pubblici. Tale giorno verrà individuato di settimana in settimana, in accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e delle esigenze scolastiche e sportive di;
CP_2
I genitori si impegnano ad accompagnare e riprendere la minore a casa dell'altro genitore in base ai propri impegni e necessità, ammettendo variazioni di orario, prendendo accordi di volta in volta e cercando di ripartirsi al 50% i viaggi.
8. Durante le festività natalizie, seguendo le regole dell'alternanza, trascorrerà con un CP_2
genitore il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio.
9. Durante le festività pasquali, seguendo le regole dell'alternanza, trascorrerà con un CP_2 genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo. Nei restanti giorni la figlia starà con i genitori possibilmente in egual misura, secondo un calendario da pianificare almeno una settimana prima delle feste, tenendo conto sia delle esigenze della minore, sia degli impegni lavorativi dei genitori.
10. Per quanto riguarda i ponti e le altre festività minori previste dal calendario, il collocamento della minore presso ciascun genitore avverrà, ove possibile, seguendo il principio dell'alternanza.
11. Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere Parte_1 Parte_2
con tre settimane, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere individuato, in CP_2
accordo tra i genitori, entro la fine di giugno di ogni anno, al fine di permettere ad entrambi di pianificare le rispettive vacanze.
pagina 3 di 6 12. I genitori si accordano nel senso di considerare lo schema di frequentazione di cui ai punti
7, 8, 9, 10 e 11 un insieme di regole minime e comunque flessibili, da modulare e/o ampliare, su accordo degli stessi, tenendo conto delle esigenze e dei desideri della figlia, del maggiore grado di autonomia che la minore, crescendo, raggiungerà, nonché delle esigenze lavorative dei genitori.
13. Si dà atto che , maggiore di età ma non economicamente indipendente, in data 28 CP_1
febbraio 2025 si è trasferito presso l'abitazione del padre sita a Solbiate Arno (VA), in Via
Grandi n. 18 ed ivi, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, fisserà la propria residenza anagrafica.
14. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di e sino al raggiungimento CP_2 dell'indipendenza economica della stessa, verserà ogni mese a Parte_2 Parte_1
l'importo di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato da entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese Parte_1
di marzo 2025.
15. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di e sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica dello stesso, con l'accordo di Parte_1 Pt_2
, verserà ogni mese direttamente al figlio l'importo di € 300,00, somma da
[...]
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato da , allo stesso intestato, CP_1
entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025.
16. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di e saranno poste a carico di CP_2 CP_1
entrambi i genitori nella misura del 75% a carico di e del 25% a Parte_1 carico di . Quanto all'individuazione e alle modalità di richiesta e di Parte_2
rimborso delle spese extra assegno, i genitori faranno riferimento alle linee guida in uso presso il Tribunale di Varese.
17. I genitori si accordano affinché richieda e percepisca integralmente Parte_1
l'Assegno unico e universale relativo ad entrambi i figli.
18. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. Nessuno dei ricorrenti sarà, pertanto, tenuto a versare alcunché all'altro a tale titolo.
pagina 4 di 6 19. Dare atto che, a definitiva regolamentazione di ogni e qualsivoglia rapporto economico- patrimoniale correlato, connesso e/o derivato dal matrimonio e dalla separazione, si obbliga a corrispondere a favore di la somma di € Parte_1 Parte_2
5.000,00 (cinquemila/00), tramite bonifico bancario da effettuarsi in data corrispondente al termine fissato dal Giudice Relatore per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza.
20. I coniugi, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, provvederanno alla chiusura dei conti corrente cointestati n.ri [...] e
[...] rispettivamente presso la Bper Banca e Banca di Credito
Cooperativo e la somma depositata presso la Bper Banca, verrà trattenuta, interamente, dalla Sig.ra mentre il saldo passivo del conto presso la Banca di Credito Parte_1
Cooperativo sarà assolta dal sig. . I coniugi convengono che tutti gli altri Parte_2
beni già intestati a ciascun coniuge rimarranno di proprietà dei medesimi in via esclusiva.
21. I genitori esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore , da parte delle competenti Autorità. CP_2
22. Spese legali interamente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12 luglio 2003, in Varese, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2003, atto n. 97, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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