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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il 1 .01.1995 a Bologna (BO) e domiciliata in 40057 Granarolo dell'Emilia Parte_1
(BO), via della Repubblica 1/3 (C.F.: , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e nato il [...] a [...] e residente in [...]
Viadagola n. 130/4 (C.F.: , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO POGGI N. C.F._2
38 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) presso lo studio dell'Avv. SILVIA SOLFERINI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti ricorrenti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione personale consensuale e divorzio congiunto
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 05.12.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
02.09.2023 in Molinella (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2023, optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale non nascevano figli. pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto depositato il 05.12.2024 le parti, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciata la separazione personale, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che le parti con le note depositate il 25.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e che le condizioni concordate – così come modificate con le note di trattazione scritta - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva, per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei sigg. e i quali vivranno Parte_1 Parte_2 separati, con obbligo del reciproco rispetto, dando ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molinella (BO) di procedere alle annotazioni di legge (matrimonio contratto il 02.09.2023 in
Molinella (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2023);
2) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) dà atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico nascente dal matrimonio e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Neri
dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il 1 .01.1995 a Bologna (BO) e domiciliata in 40057 Granarolo dell'Emilia Parte_1
(BO), via della Repubblica 1/3 (C.F.: , elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e nato il [...] a [...] e residente in [...]
Viadagola n. 130/4 (C.F.: , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO POGGI N. C.F._2
38 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) presso lo studio dell'Avv. SILVIA SOLFERINI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti ricorrenti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione personale consensuale e divorzio congiunto
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 05.12.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
02.09.2023 in Molinella (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2023, optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale non nascevano figli. pagina 1 di 2 Con ricorso congiunto depositato il 05.12.2024 le parti, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciata la separazione personale, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che le parti con le note depositate il 25.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e che le condizioni concordate – così come modificate con le note di trattazione scritta - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva, per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei sigg. e i quali vivranno Parte_1 Parte_2 separati, con obbligo del reciproco rispetto, dando ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molinella (BO) di procedere alle annotazioni di legge (matrimonio contratto il 02.09.2023 in
Molinella (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2023);
2) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) dà atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico nascente dal matrimonio e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Neri
dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2