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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 467/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TRJM000150 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 467 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da Termoli, assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_2, presso cui domiciliava in Capua ( CE ) in via Indirizzo_2 e dall'Avv. Difensore_1, coma da mandato in atti, impugnava l'avviso di accertamento n° 250 TRJM000150, notificatole dall' Agenzia delle Entrate di Campobasso in data
07.04.2025al fine di recuperare 4.200,00 Euro sul presupposto mancato assoggettamento a tassazione di rediti provenienti da propri fabbricati locati a mezzo del contratto n° 8381 serie 3T.
Eccepiva la ricorrente:
- Mancata notifica degli atti presupposti;
- Intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa erariale in quanto quest'ultima, oltre a non essere interrotta medio termine da formali atti, la stessa è prescritta in quanto è avvolta da prescrizione triennale;
- Difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 212 del 2000.
Concludeva, previa sospensione, ricorrendone i requisiti, per l'accoglimento del ricorso con ogni vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Costituitosi controparte confermando quanto asserito in fase introduttiva rigettando il ricorso della ricorrente.
La Corte, sciolta la riserva e nella funzione di Giudice Monocratico:
- Letto il ricorso che precede;
- Considerato che trattasi di proventi accertati e non sottoposti ad imposizione;
- Constatato che i redditi provenienti dai fabbricati costituiscono proventi fondiari la cui tassabilità è sottoponibile a prescrizione quinquennale secondo l'art. 2948 c.c.;
- Valutato, nel caso di specie, che l'accertamento è avvenuto il 07.04.2025 con contratto n° 8381 serie 3T, la prescrizione andrà a scadere il 06.04.2030;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e, per gli effetti, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in maniera equitativa, in € 2.000,00 oltre spese generali valutate nel 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'PE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 467/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TRJM000150 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 467 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da Termoli, assistita, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_2, presso cui domiciliava in Capua ( CE ) in via Indirizzo_2 e dall'Avv. Difensore_1, coma da mandato in atti, impugnava l'avviso di accertamento n° 250 TRJM000150, notificatole dall' Agenzia delle Entrate di Campobasso in data
07.04.2025al fine di recuperare 4.200,00 Euro sul presupposto mancato assoggettamento a tassazione di rediti provenienti da propri fabbricati locati a mezzo del contratto n° 8381 serie 3T.
Eccepiva la ricorrente:
- Mancata notifica degli atti presupposti;
- Intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa erariale in quanto quest'ultima, oltre a non essere interrotta medio termine da formali atti, la stessa è prescritta in quanto è avvolta da prescrizione triennale;
- Difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 212 del 2000.
Concludeva, previa sospensione, ricorrendone i requisiti, per l'accoglimento del ricorso con ogni vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Costituitosi controparte confermando quanto asserito in fase introduttiva rigettando il ricorso della ricorrente.
La Corte, sciolta la riserva e nella funzione di Giudice Monocratico:
- Letto il ricorso che precede;
- Considerato che trattasi di proventi accertati e non sottoposti ad imposizione;
- Constatato che i redditi provenienti dai fabbricati costituiscono proventi fondiari la cui tassabilità è sottoponibile a prescrizione quinquennale secondo l'art. 2948 c.c.;
- Valutato, nel caso di specie, che l'accertamento è avvenuto il 07.04.2025 con contratto n° 8381 serie 3T, la prescrizione andrà a scadere il 06.04.2030;
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e, per gli effetti, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in maniera equitativa, in € 2.000,00 oltre spese generali valutate nel 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025
IL GIUDICE UNICO
D'PE